di
Francesca Basso

Le polemiche sull’interpretazione e i nodi su due articoli. La presidente Metsola: «Spero venga applicata, Roma ha votato a favore in Consiglio»

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
BRUXELLES – Il Parlamento europeo giovedì ha approvato a larghissima maggioranza — 581 voti favorevoli, 21 contrari e 42 astensioni — la nuova direttiva anticorruzione che istituisce per la prima volta un quadro giuridico penale armonizzato per prevenire e combattere il fenomeno in tutta l’Unione, criminalizzando di fatto anche l’abuso di ufficio che il governo Meloni ha abolito due anni fa con il ddl Nordio. 

Questo però non significa che Roma dovrà automaticamente reintrodurre il reato. 



















































L’Italia dovrà allinearsi al diritto dell’Ue ma trattandosi di una direttiva e non di un regolamento Roma avrà libertà sulle modalità di recepimento. E il diavolo sta nei dettagli.

«La corruzione non ha posto in Europa», ha commentato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. La relatrice del Parlamento Ue, l’olandese Raquel García Hermida-Van Der Walle di Renew Europe, l’ha definita una «legge storica». La direttiva stabilisce definizioni comuni dei reati di corruzione, appropriazione indebita, ostruzione alla giustizia, traffico di influenze, esercizio illecito di funzioni, arricchimento illecito connesso alla corruzione, occultamento e corruzione nel settore privato

Il testo armonizza anche le sanzioni, con pene massime previste dalla legge a livello europeo. La direttiva deve ora essere formalmente adottata dal Consiglio (gli Stati) prima di entrare in vigore dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue. Gli Stati avranno quindi due anni per recepirla. Ma spesso non rispettano i tempi. 

L’Italia, ad esempio, ha sforato il limite per il recepimento della direttiva sugli Abusi di mercato, la cui scadenza era il 2016, e per questo è anche finita sotto procedura di infrazione.

In conferenza stampa la relatrice García Hermida-Van Der Walle, rispondendo a una domanda, ha spiegato che «l’Italia dovrà obbligatoriamente reintrodurre come reato almeno due fattispecie, tra le più gravi, nell’ambito dell’abuso di ufficio». La presidente Metsola ha auspicato che «la direttiva sia applicata» tanto più che guardando i «voti all’interno del Consiglio Ue, l’Italia ha votato a favore». E anche al Parlamento i partiti di maggioranza hanno votato a favore come le opposizioni.

È subito scoppiata la polemica

«È arrivata un’altra batosta per Meloni e Nordio sulla giustizia» dopo la vittoria del No al referendum, ha attaccato il leader M5S Giuseppe Conte. Per la responsabile giustizia del Pd e il capogruppo Dem in commissione giustizia alla Camera, Debora Serracchiani e Federico Gianassi, il ddl Nordio si è rivelato «l’ennesima decisione arrogante e non condivisa che si rivela un boomerang per un governo che sta in Europa solo a parole». Nicola Fratoianni di Avs parla di «altro sonoro ceffone al ministro Nordio e al governo Meloni». Respinge le accuse sulla «sconfitta» del governo sull’abuso d’ufficio Nicola Procaccini di FdI: «Una totale falsità».

Due sono gli articoli sensibili per l’Italia. 

L’articolo 7 sull’esercizio illecito di funzioni pubbliche stabilisce che «gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, costituiscano reato almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni». Inoltre dice che «gli Stati membri possono limitare l’applicazione del presente articolo a determinate categorie di funzionari pubblici». E l’articolo 6 comma b sul traffico di influenze, che recita che gli Stati adottano le misure necessarie affinché costituisca reato «il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura o accetti l’offerta o la promessa di un siffatto vantaggio da parte di una qualsiasi persona al fine di esercitare un’influenza impropria su un’azione o un’omissione di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni, in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico».

 Ma la formulazione dei testi lascia sufficiente discrezionalità agli Stati nell’individuare «le violazioni gravi». Secondo fonti di FdI questo darà all’Italia libertà di manovra, poiché è già previsto un articolato sistema di reati che sanzionano condotte illecite di pubblici ufficiali. Anche secondo diversi giuristi consultati dal Corriere, ci sarà discrezionalità ma comunque i due articoli introducono nuovi elementi.

26 marzo 2026 ( modifica il 27 marzo 2026 | 09:37)