di
Massimiliano Jattoni Dall’Asén

Prorogato l’incentivo in busta paga per chi rinvia la pensione anticipata, con quota contributi non tassata e requisiti aggiornati: la circolare Inps

Il «Bonus Giorgetti» (ex «Bonus Maroni») per chi rinuncia ad andare in pensione e sceglie di restare al lavoro resterà operativo anche nel 2026. L’Inps, con la circolare n. 42, ha chiarito il perimetro dell’incentivo al posticipo del pensionamento dopo le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio, confermando che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti previsti possono scegliere anche nel 2026 di non farsi accreditare la quota di contributi previdenziali a proprio carico e riceverla invece direttamente in busta paga.

La conferma e l’estensione del bonus si inseriscono in un contesto in cui il sistema pensionistico punta sempre più a incentivare la permanenza al lavoro. Dopo la progressiva riduzione degli strumenti di uscita anticipata, l’incentivo agisce in senso opposto, offrendo un vantaggio economico immediato a chi decide di rinviare il pensionamento.



















































Chi riguarda

La legge di Bilancio 2026 ha prorogato il bonus, ma restringendo la platea di beneficiari. La misura, infatti, riguarda i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che:
* entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile (Quota 103: 62 anni di età e 41 di contributi);
* entro il 31 dicembre 2026 maturano quelli per la pensione anticipata ordinaria, pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Come funziona: contributi in busta paga

Il meccanismo resta quello già noto. Il lavoratore che decide di restare in servizio può rinunciare all’accredito della quota di contributi previdenziali a proprio carico (IVS: invalidità, vecchiaia e superstiti). Gli effetti sono immediati: il datore di lavoro non versa più la quota contributiva a carico del lavoratore; continua invece a versare la propria quota; l’importo corrispondente alla quota del lavoratore viene erogato direttamente in busta paga.

Per i lavoratori dipendenti, si tratta in genere di una quota pari al 9,19% della retribuzione lorda, che si traduce quindi in un aumento diretto dello stipendio.

Il vantaggio fiscale: somme esentasse

La circolare ribadisce anche il trattamento fiscale di favore. Le somme corrisposte al lavoratore a seguito della rinuncia all’accredito contributivo non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini fiscali. L’incremento in busta paga è quindi netto, senza essere soggetto a Irpef, e rappresenta uno degli elementi che rendono la misura particolarmente attrattiva.

Effetti sulla pensione e limiti della misura

La scelta di aderire al bonus comporta però una riduzione della contribuzione complessiva. La posizione previdenziale continua a essere alimentata, ma solo attraverso i versamenti del datore di lavoro. La corresponsione in busta paga dei contributi non versati cessa inoltre in specifiche situazioni, tra cui:
* il conseguimento di una pensione diretta;
* il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia;
* la revoca della scelta da parte del lavoratore.

Restano inoltre esclusi dall’incentivo i lavoratori che non maturano i requisiti previsti dalla norma, come chiarito per alcune categorie specifiche, tra cui gli iscritti al Fondo volo con requisiti ridotti.

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6 aprile 2026