Roma, 6 aprile 2026 – Chi non informa paga. È questa la linea tracciata dalla nuova normativa sullo smart working. Da martedì 7 aprile scattano sanzioni concrete per i datori di lavoro che non rispettano un obbligo rimasto troppo spesso sulla carta. La nuova legge sulle Pmi introduce una stretta: la mancata consegna dell’informativa sui rischi legati al lavoro agile diventa direttamente sanzionabile. Un passaggio che segna un cambio di passo nella regolazione del lavoro da remoto e impone alle imprese di rafforzare, anche sul piano operativo, il rispetto delle norme su salute e sicurezza. Ecco cosa cambia.
Il lavoro da remoto non viene limitato. Nessuna stretta su giorni, modalità o accordi individuali. Cambia però il peso delle regole. La novità introduce un sistema sanzionatorio per chi non consegna ai lavoratori l’informativa sui rischi legati allo smart working. Un obbligo già previsto dalla legge 81 del 2017, ma finora raramente applicato con rigore. Con l’entrata in vigore della legge n. 34/2026, il passaggio diventa centrale. E soprattutto sanzionabile.

Smart working
Il contenuto non può essere generico. L’informativa deve indicare in modo chiaro i rischi connessi alla prestazione svolta fuori sede, adattandosi alle condizioni concrete in cui il lavoro viene effettuato. Particolare attenzione va riservata all’uso dei videoterminali, con riferimento a possibili criticità come affaticamento visivo, posture scorrette e stress lavoro-correlato. Il documento, inoltre, deve essere aggiornato almeno una volta all’anno, così da restare allineato all’evoluzione delle modalità operative.
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Dal 7 aprile i datori di lavoro che omettono l’informativa rischiano conseguenze dirette. Si va dall’arresto da due a quattro mesi fino a sanzioni economiche comprese tra 1.708,61 e 7.403,96 euro. In alternativa alla sanzione penale, può scattare quella amministrativa.

Smart working
Alle aziende viene richiesto anche di formare i lavoratori sui rischi legati allo smart working, attivare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti e garantire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza la possibilità di verificare l’effettiva applicazione delle misure adottate. In questo quadro, eventuali modelli standard (come quelli elaborati dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro) possono rappresentare un supporto operativo, ma non sostituiscono una gestione puntuale, costruita sulle specificità dell’organizzazione aziendale.
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Per le aziende, soprattutto le piccole e medie, l’effetto è perlopiù operativo: non cambia l’impianto del lavoro agile, ma cambia il livello di attenzione richiesto. Occorre predisporre un’informativa adeguata, aggiornarla con regolarità e assicurarsi che venga effettivamente trasmessa ai lavoratori e ai rappresentanti per la sicurezza. Anche fuori dall’ufficio, infatti, la responsabilità del datore di lavoro non si attenua.
