di
Massimiliano Jattoni Dall’Asén

L’AI entra negli studi legali e cambia il lavoro forense. L’avvocato Marco Rodolfi: «Ne deriva più efficienza, ma attenzione ai nuovi rischi»

L’ingresso dell’intelligenza artificiale negli studi legali sta modificando in profondità il modo di lavorare degli avvocati. Dalla gestione dei tempi alla redazione degli atti, fino all’organizzazione delle attività, gli strumenti digitali stanno ridefinendo equilibri consolidati. Accanto alle opportunità, emergono però rischi concreti: non è un caso che poco tempo fa un episodio giudiziario, con un avvocato che in udienza cita 4 sentenze inventate di sana pianta dall’AI, abbia riportato l’attenzione sugli errori generati dall’intelligenza artificiale e sulle responsabilità di chi la utilizza. È indubbio che l’utilizzo della AI nella professione forense si stia rivelando una «vera e propria rivoluzione», spiega al Corriere l’avvocato Marco Rodolfi, partner dello studio legale THMR, ma «accanto agli indubbi vantaggi si devono considerare anche le necessarie cautele che dovranno essere adottate. Insomma, la trasformazione in atto impone nuove regole e maggiore consapevolezza».

Avvocato Rodolfi, ormai i software AI incidono concretamente su tempi e organizzazione del lavoro; ma influiscono anche sulla qualità delle decisioni giuridiche?
Allo stato attuale non credo. Anzi, il rischio, semmai, che dovrà essere evitato sarà proprio quello di perdere la qualità delle decisioni giuridiche, limitandosi ad assecondare le indicazioni dell’AI senza la necessaria supervisione umana (human oversight).



















































Comunque sia, la diffusione dell’AI tra gli avvocati è in forte crescita: è ormai inevitabile per la professione adeguarsi?
Sarà inevitabile per i professionisti e gli studi legali. In difetto, il rischio sarà quello di rimanere esclusi dal mercato.

Ma l’automazione delle attività ripetitive non rischia di svuotare alcune funzioni tradizionali dell’avvocato?
La risposta è no, in quanto attività come la sintesi e la revisione dei documenti, agevola, senza svuotare le funzioni del legale.

Quanto è affidabile la tecnologia nella ricerca e nella produzione di contenuti giuridici?
Direi che è abbastanza affidabile ma necessita sempre e comunque di una attenta e necessaria verifica e controllo umano.

Il rischio di errori o «allucinazioni» dell’AI è compatibile con un ambito delicato come quello legale?
Questo è uno dei rischi maggiori che i legali devono evitare che si verifichino, anche perché, laddove un legale utilizzando l’AI esponga in un parere o in un atto giudiziario degli errori o «allucinazioni» ne risponderà professionalmente.

Se un atto redatto con l’AI contiene un errore, dove si colloca la responsabilità professionale?
In Italia abbiamo già avuto diverse pronunce da parte della giurisprudenza di merito che hanno condannato i legali che hanno redatto un atto facendo un uso improprio dell’AI. Si va dal Tar del Lazio (sentenza n. 4546 del 03.03.2025) al Tribunale di Latina (sentenze n. 1034 e 1035 del 24.09.2025) dove un legale è stato condannato per responsabilità aggravata per lite temeraria (ex art. 96 cpc) avendo fatto un uso improprio dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché al Tribunale di Torino con la sentenza 16.09.2025 n. 2025. Da ultimo, peraltro nel medesimo senso, si sono registrate le decisioni del Tribunale di Ferrara 20.02.2026 che ha negato che una conversazione con chat gpt potesse costituire una prova documentale, dimenticandosi il legale che aveva prodotto tale documento che l’AI genera un testo statisticamente plausibile in risposta ad un input, che va verificato e controllato.

E il caso recentissimo di Siracusa?
In questo caso, un legale, facendo uso dell’AI aveva riportato quattro precedenti di Cassazione inesistenti. In pratica il difensore si era avvalso di uno strumento di intelligenza artificiale generativa senza sottoporre gli output ottenuti alla doverosa verifica delle fonti primarie, dimenticando che i modelli di AI generativa «non costituiscono banche dati giurisprudenziali da cui estrarre precedenti o citazioni, bensì strumenti di generazione automatica del linguaggio fondati su meccanismi inferenziali di natura statistica e probabilistica», in pratica si limitano a produrre «sequenze di testo statisticamente plausibili», proprio per questo sono soggetti al fenomeno delle «allucinazioni», vale a dire alla generazione di contenuti «formalmente plausibili ma sostanzialmente falsi o inesistenti». Aver fatto una utilizzazione acritica di questi strumenti, senza verifica delle fonti primarie, integra gli estremi della colpa grave.

La tutela dei dati e il segreto professionale sono davvero garantiti nell’uso di questi strumenti?
No, infatti tra i grandi rischi a cui il professionista si espone nell’utilizzo dell’AI vi è proprio quello di tutelare la riservatezza e la protezione dei dati personali dei clienti, oltre alla proprietà intellettuale ed ai diritti connessi.

Le linee guida degli ordini professionali bastano a governare l’uso dell’AI o serve una regolamentazione più stringente?
In verità ad oggi non vi sono solo le linee guida degli ordini ma sono già state emanate delle normative sia in sede Europea (Regolamento UE n. 2024/1689) che italiana (Legge n. 132/2025). I consigli dell’Ordine comunque si sono attivati per prevedere dei principi ai cui i legali si devono attenere nell’utilizzo dell’AI: si veda la “Guida sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati” predisposto dal Consiglio degli Ordini Forensi d’Europa (Ccbe), il “Breviario Normativo sull’uso dell’intelligenza artificiale” adottato dall’Ordine degli Avvocati di Torino e la Carta dei Principi per un uso consapevole di strumenti di intelligenza artificiale in ambito forense “Horos” adottato dall’Ordine degli Avvocati di Milano.

Ma l’intelligenza artificiale rafforzerà il ruolo dell’avvocato o finirà per metterne in discussione i principi fondamentali?
Un uso corretto ed appropriato dell’AI dovrebbe rafforzare, piuttosto che svilire, il ruolo del legale debitamente preparato ma non si possono nascondere i rischi che un uso indiscriminato di questo strumento potrebbero comportare per la professione. Quello che è certo è che, come prevedono le attuali normative europee ed italiane, nonché le linee guida degli ordini, un controllo umano (e quindi del professionista) non dovrà mai mancare soprattutto in un settore delicato come quello della tutela dei diritti delle persone fisiche e giuridiche.

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23 aprile 2026