di
Massimiliano Jattoni Dall’Asén

Le aziende potranno contattare gli utenti solo su richiesta o con autorizzazione esplicita. Rafforzati i controlli e l’obbligo di numeri identificabili per le chiamate

Dal 19 giugno cambiano le regole per le offerte commerciali di luce e gas: i contratti stipulati telefonicamente senza il consenso preventivo dell’utente saranno nulli. È una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto Bollette, convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 aprile.

Il telemarketing aggressivo

La misura interviene su uno dei fronti più controversi degli ultimi anni, quello del telemarketing aggressivo nel settore energetico, modificando l’articolo 51 del Codice del Consumo. Come spiega Consumerismo No Profit, l’associazione che aveva sollecitato i parlamentari a presentare gli emendamenti «salva-consumatori», a partire da sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma – dunque dal 19 giugno – le aziende non potranno più contattare telefonicamente i consumatori per proporre contratti di fornitura di energia elettrica e gas, né inviare messaggi a fini commerciali, salvo due eccezioni: una richiesta esplicita da parte dell’utente oppure un consenso già espresso a ricevere offerte.



















































In tutti gli altri casi, il contatto sarà vietato. E soprattutto, eventuali contratti conclusi a seguito di telefonate irregolari non avranno validità legale. Un passaggio che segna un cambio di impostazione netto: non sarà più il consumatore a dover dimostrare di essere stato contattato senza autorizzazione, ma il professionista a dover provare la legittimità del contatto.

Secondo le associazioni dei consumatori, si tratta di una svolta attesa da tempo. Negli ultimi anni il settore delle forniture energetiche è stato infatti tra i più esposti a pratiche commerciali scorrette, con attivazioni contestate e difficoltà per gli utenti nel risalire all’origine delle chiamate. La nuova disciplina introduce invece un principio più stringente: il consenso preventivo diventa condizione necessaria per qualsiasi proposta commerciale telefonica.

Le altre misure

Il decreto prevede anche ulteriori misure per aumentare la tracciabilità delle chiamate. I contatti dovranno avvenire tramite numeri che identifichino in modo univoco il soggetto che effettua la chiamata. Su questo punto è atteso l’intervento dell’Autorità per le comunicazioni, che ha già avviato una consultazione per modificare il piano di numerazione e introdurre, tra le ipotesi, l’utilizzo di codici brevi dedicati alle attività di telemarketing.

In caso di violazioni, l’Agcom potrà ordinare ai gestori telefonici la sospensione delle linee utilizzate, anche su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, qualora emergano pratiche sistematiche di contatto senza consenso.

Le nuove norme si inseriscono in un quadro più ampio di contrasto alle chiamate indesiderate, già rafforzato negli ultimi mesi con interventi contro il cosiddetto spoofing, cioè la falsificazione del numero chiamante. L’obiettivo è ridurre il fenomeno delle telefonate commerciali non richieste, senza eliminarlo del tutto, ma spostando il baricentro verso un sistema basato su contatti consapevoli e verificabili.

Cosa cambia per gli utenti

Per i consumatori, oltre alla riduzione delle chiamate a freddo, cambia soprattutto il peso degli strumenti di tutela: in presenza di un contratto attivato senza consenso, sarà possibile ottenerne l’annullamento facendo valere direttamente la nullità prevista dalla legge. 

Secondo però il presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele, le nuove misure, «non faranno sparire del tutto il fenomeno delle telefonate commerciali. Gli utenti avranno però una potente arma di difesa e potranno vedersi annullare i contratti di fornitura luce e gas stipulati al telefono in violazione delle norme».

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26 aprile 2026