Il testo del decreto attuativo del nuovo iperammortamento 2026-2028, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 433, della legge n. 199/2025, fissa un impianto molto più proceduralizzato rispetto alle precedenti esperienze agevolative. Il beneficio riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, nonché gli investimenti in autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La misura opera esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e richiede il passaggio attraverso una procedura GSE in tre fasi obbligatorie, assistita da perizia tecnica asseverata e certificazione contabile. Il testo anticipato individua inoltre in modo puntuale le principali cause di decadenza e conferma una logica di controllo molto più stringente rispetto al passato. Resta però fermo che, in assenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il quadro qui ricostruito va trattato come “anticipazione” da verificare sul testo definitivo.
Prima ancora del merito, occorre fissare un punto metodologico. Il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, reca nelle sue premesse il riferimento espresso all’articolo 1, comma 433, della legge n. 199/2025, che demanda a un apposito decreto attuativo la definizione delle modalità di accesso al beneficio, del contenuto e dei termini delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione utile a dimostrare la spettanza della misura. Tuttavia, allo stato, il provvedimento non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e il testo allegato proviene da una anticipazione del testo, aggiornata al 4 maggio 2026. Ne consegue che ogni ricostruzione, pur fondata sul documento disponibile, deve essere letta come analisi del testo in bozza e non ancora del testo ufficiale vigente.
Chi può accedere all’iperammortamento 2026
Il perimetro soggettivo del nuovo beneficio si ricava in primo luogo dalla disciplina primaria contenuta nei commi 427-436 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025, che “ripropongono” la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa con riferimento a investimenti destinati a strutture produttive. Lo stesso impianto normativo individua, però, anche le esclusioni: restano fuori le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, quelle sottoposte ad altra procedura concorsuale o con procedimento in corso per l’accertamento di tali situazioni, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001. Inoltre, la spettanza del beneficio è in ogni caso subordinata al rispetto delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali. Il decreto attuativo anticipato, coerentemente, struttura l’accesso al beneficio attorno alla nozione di struttura produttiva, definita come sito dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa, cui vanno ricondotti gli investimenti oggetto delle comunicazioni al GSE.
I beni agevolabili: Allegati IV e V
Sul piano oggettivo, la misura riguarda anzitutto gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli Allegati IV e V annessi alla legge n. 199/2025, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La legge di bilancio aggiorna e ripropone nei nuovi Allegati IV e V gli originari elenchi che, nelle precedenti versioni della misura, erano contenuti negli allegati A e B alla legge n. 232/2016. Accanto a tali beni, sono agevolabili anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Su questo fronte, il testo attuativo anticipato chiarisce che rientrano nell’agevolazione, tra l’altro, i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i trasformatori e i misuratori funzionali alla produzione, gli impianti per la produzione di energia termica destinata esclusivamente al calore di processo, i servizi ausiliari di impianto e i sistemi di stoccaggio dell’energia asserviti alla produzione.
Aliquote e scaglioni annuali
La nuova agevolazione assume la forma di una maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L’articolo 4 del testo attuativo stabilisce che il beneficio è determinato sulle spese agevolabili completate in ciascuna annualità nella misura del 180 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100 per cento per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e del 50 per cento per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Il meccanismo, dunque, non attribuisce un vantaggio uniforme sull’intero investimento, ma una intensità decrescente al crescere della dimensione economica del progetto. È questo il tratto che, già a livello di disciplina primaria, segnala la volontà di concentrare la maggiore intensità fiscale sul primo scaglione di investimenti.
La procedura GSE: tre fasi obbligatorie
Il cuore operativo della misura è nella procedura di accesso al beneficio disciplinata dall’articolo 3 del testo attuativo. L’impresa deve operare attraverso la piattaforma informatica resa disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito del GSE, accessibile tramite SPID/CIE. La procedura si articola in tre fasi obbligatorie.
La prima è la comunicazione preventiva, da trasmettere per ciascuna struttura produttiva interessata, con indicazione, tra l’altro, dei dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva, della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni di cui agli Allegati IV e V, della data prevista di interconnessione, della tipologia e dell’ammontare degli investimenti in beni per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili, nonché dei dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
La seconda è la comunicazione di conferma dell’investimento, da inviare entro sessanta giorni dalla notifica dell’esito positivo del GSE, con indicazione della data e dell’importo del pagamento dell’ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene e con i dati identificativi delle relative fatture.
La terza è la comunicazione di completamento, da trasmettere al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni degli Allegati IV e V, e comunque entro il 15 novembre 2028, corredata dalle attestazioni di possesso della documentazione prevista dagli articoli 6 e 7. Il termine del 15 novembre 2028 è prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.
Una procedura vincolata
Il decreto attuativo accentua il carattere vincolato della procedura. La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella preventiva; analogo divieto vale per la comunicazione di completamento rispetto alla conferma. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, il requisito del versamento utile al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e con l’impegno assunto dal concedente verso il fornitore mediante sottoscrizione dell’ordine di acquisto. Dopo ciascun invio, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuta trasmissione, mentre il GSE, entro dieci giorni, comunica l’esito positivo delle verifiche oppure richiede le integrazioni necessarie, da produrre entro ulteriori dieci giorni. Il mancato invio delle comunicazioni e delle integrazioni nei termini e nelle modalità previste comporta, in modo espresso, il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio. A ciò si aggiunge un ulteriore obbligo di monitoraggio: dalla prima comunicazione preventiva fino al termine della fruizione dell’agevolazione, l’impresa è tenuta a trasmettere ogni anno, entro il 20 gennaio, una comunicazione periodica sugli investimenti effettuati, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio, e, entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.
Documentazione obbligatoria: perizia e certificazione contabile
Il presidio documentale rappresenta uno dei punti più rigorosi del nuovo impianto. L’articolo 6 del testo attuativo stabilisce che le caratteristiche tecniche dei beni, la loro inclusione negli elenchi di cui agli Allegati IV e V, l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il rispetto delle caratteristiche richieste per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, debbano essere comprovati da perizia tecnica asseverata, corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi, oppure da una attestazione, sempre corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo, il novero dei professionisti abilitati si amplia includendo dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati. L’articolo 7 aggiunge poi la certificazione contabile, che deve attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Tale certificazione deve essere rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate alla revisione, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del relativo registro.
Come si fruisce della maggiorazione
L’articolo 4 del testo attuativo chiarisce che la maggiorazione del costo di acquisizione rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, purché il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta. La fruizione è subordinata, in ogni caso, alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE rispetto alla comunicazione di completamento. La misura, dunque, non genera un credito direttamente compensabile, ma un maggior costo fiscalmente riconosciuto da imputare nelle ordinarie quote di ammortamento o nei canoni di locazione finanziaria. È proprio questo il tratto che distingue radicalmente il nuovo iperammortamento dal modello dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0: il vantaggio fiscale non si manifesta attraverso una compensazione immediata, ma si distribuisce nel tempo seguendo il piano di deduzione del bene.
Le cause di decadenza
Il testo attuativo, nella parte finale (artt. 10 e 11), disciplina in modo analitico le principali ipotesi di decadenza, totale o parziale, dal beneficio. La decadenza si verifica, anzitutto, se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, il bene è realizzato a titolo oneroso o destinato a strutture produttive ubicate all’estero, salvo sostituzione del bene originario con altro bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. A ciò si aggiungono altre fattispecie: assenza dei requisiti di ammissibilità, documentazione irregolare imputabile all’impresa e non sanabile, mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio, false dichiarazioni rese nel corso della procedura, impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario, nonché ogni altra violazione o inadempimento da cui consegua la non spettanza, anche parziale, dell’agevolazione. Il quadro si chiude con la previsione per cui, qualora dai controlli emerga una indebita fruizione del beneficio, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate per il recupero dei relativi importi, con interessi e sanzioni.
Una misura da leggere oggi come bozza tecnica, non ancora come testo definitivo
Se si guarda insieme la disciplina primaria dei commi 427-436 della legge n. 199/2025 e il testo attuativo, il nuovo iperammortamento 2026-2028 appare come una misura fiscalmente incisiva ma molto più strutturata, tracciata e controllata rispetto alle precedenti esperienze. L’agevolazione mantiene una significativa attrattività sul primo scaglione di investimenti, amplia il perimetro agli investimenti in autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili e ricostruisce un asse di politica industriale e digitale diverso da quello fondato sui crediti d’imposta.
Ma la lettura tecnico-professionale, allo stato, deve restare prudente: il decreto del MIMIT non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e il testo disponibile, pur dettagliato, va trattato come anticipazione soggetta a conferma o modifica.
7 cose da controllare
- Il perimetro temporale
Va verificato il riferimento agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
- La platea soggettiva e le esclusioni
Occorre controllare se resteranno immutate le esclusioni per imprese in liquidazione, fallimento, concordato senza continuità, altre procedure concorsuali e sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001, nonché le condizioni su sicurezza e regolarità contributiva.
- Gli Allegati IV e V
Sarà necessario verificare il contenuto degli Allegati IV e V, che individuano i beni materiali e immateriali agevolabili e sostituiscono, nell’impianto 2026, i precedenti elenchi storicamente riferiti all’Industria 4.0.
- La misura della maggiorazione
La tripartizione del beneficio: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni, 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.
- La procedura GSE in tre fasi
Verificare tre comunicazioni obbligatorie – preventiva, conferma e completamento – e i relativi termini, in particolare quello del 15 novembre 2028 per la comunicazione finale.
- Il presidio documentale
La struttura della prova documentale fondata su perizia tecnica asseverata e certificazione contabile, anche con riguardo ai soggetti abilitati al rilascio.
- Le ipotesi di decadenza e recupero
Verificare la non presenza di cause di decadenza, comprese la cessione del bene, la destinazione all’estero, la documentazione irregolare, le false dichiarazioni e l’attivazione del recupero da parte dell’Agenzia delle entrate su segnalazione del GSE

