Con due risposte pubblicate sul sito, l’Agenzia ha chiarito il perimetro delle agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2025, con specifico riguardo ai titolari di redditi sostitutivi e a quelli assimilati

Con due risposte a domande frequenti (Faq) pubblicate lo scorso 30 aprile, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni relative alla spettanza delle agevolazioni previste dal Bilancio 2025 (articolo 1, commi da 4 a 9, legge n. 207/2024) in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (articolo 49 del Tuir), esclusi i titolari di redditi di pensione (articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir).
In particolare, il comma 4 ha introdotto una somma che non concorre alla formazione del reddito, per i lavoratori il cui reddito complessivo non supera i 20mila euro. Il successivo comma 6 prevede un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda qualora il reddito complessivo sia superiore a 20mila ma non superiore a 40mila euro.
I primi chiarimenti in materia erano stati pubblicati con la circolare n. 4 del 16 maggio 2025 (vedi articolo “Indicazioni operative dall’Agenzia – 1. Le novità del Bilancio 2025 sull’Irpef”).
Con la prima Faq, l’Agenzia precisa che le due agevolazioni non spettano ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, indicati all’articolo 50 del Tuir.
La risposta chiarisce, infatti, che per espressa previsione normativa l’ambito applicativo della somma e della ulteriore detrazione introdotte dalla legge di bilancio 2025 è circoscritto ai soli redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del Tuir, a eccezione dei redditi da pensione di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49.
Ne consegue, pertanto, che i citati benefici non spettano in relazione ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50.
Con la seconda Faq, l’Agenzia approfondisce il caso della possibile spettanza delle agevolazioni previste dalla legge di bilancio 2025 per i titolari di redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente qualificati ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del Tuir. Si tratta, ad esempio, dei beneficiari delle indennità di disoccupazione, dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di maternità-malattia, eccetera.
A tal proposito, l’articolo 6, comma 2, del Tuir stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Come precisato con la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, in forza di questa disposizione tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente o equiparati a questi (ad esempio, la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, la indennità di maternità, eccetera), comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo e l’assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente.
La Faq richiama anche la circolare n. 3 del 9 gennaio 1998, che, con riferimento alla spettanza delle detrazioni per lavoro dipendente, precisa che “le detrazioni competono nell’anno in cui i redditi per i quali sono concesse sono assoggettati a tassazione, ciò anche con riferimento ai redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, quali, ad esempio, le indennità e somme erogate dall’INPS o da altri Enti, per le quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto all’indennità (ad esempio, per l’indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di disoccupazione che hanno dato diritto alla corresponsione dell’indennità) …”.
L’Agenzia, pertanto, considerato che per la determinazione della somma e dell’ulteriore detrazione previste dalla legge di bilancio 2025 rilevano i giorni che danno diritto alla detrazione da lavoro dipendente di cui all’articolo 13, comma 1, del Tuir, precisa che tali benefici spettano laddove sui redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente sia riconosciuta la detrazione di cui al citato articolo 13, comma 1, del Tuir.