TREVISO – Quando il preside l’ha convocata per riferirle di alcune segnalazioni arrivate da una classe nei suoi confronti, per la docente, una sessantenne trevigiana professionista di lunga esperienza, è stata una sorpresa non da poco. Considerato anche che non aveva mai ricevuto osservazioni sul lavoro prima di quel momento. Ma ancora di più l’ha spiazzata il fatto che il dirigente non abbia potuto riferirle né il contenuto preciso delle lamentele né chi le aveva avanzate, richiamando ragioni di privacy. Ma l’insegnante non c’è stata e, tramite il sindacato Gilda degli insegnanti di Treviso e l’avvocato Innocenzo D’Angelo, ha fatto ricorso al Tar. E il tribunale amministrativo le ha dato ragione: ora il dirigente dovrà mostrarle integralmente non solo il contenuto delle segnalazioni ma anche chi le ha mosse.

La richiesta della docente  

Il caso nasce in una scuola primaria dell’hinterland trevigiano nell’anno scolastico 2024/25 quando un giorno l’insegnante in questione viene chiamata dal preside. Che le riferisce di alcune lamentele avanzate da un rappresentante dei genitori nei suoi confronti, a nome della classe. Alla richiesta della docente, che non aveva mai ricevuto osservazioni del genere, di prendere visione delle mail della segnalazione, tuttavia, il preside si rifiuta, richiamando motivazioni legate alla privacy e alla natura non ufficiale dell’atto, non redatto dalla scuola. Non solo, il dirigente aggiunge anche che la docente non ha un interesse diretto e concreto ad accedere agli atti. Per cui le ha riferito soltanto in maniera generica, a voce, le rimostranze. Senza dirle per altro da chi arrivavano. Di fronte a ciò, l’insegnante non si è arresa e – facendo valere la necessità di conoscere il contenuto delle lamentele per potersi difendere – si è rivolta alla Gilda degli insegnanti di Treviso e all’avvocato D’Angelo, che ha promosso ricorso al Tar. Con l’azione legale la docente ha sottolineato la necessità di «tutelare i propri diritti lavorativi e personali, compresi quelli relativi alla dignità professionale e all’immagine, avendo piena contezza di quanto affermato nei suoi confronti».

Il verdetto

Il giudici amministrativi hanno dato ragione all’insegnante, accogliendo integralmente il ricorso, respingendo le argomentazioni dell’amministrazione scolastica e riconoscendo il diritto della docente ad accedere al contenuto delle segnalazioni, anche se il documento non è stato prodotto direttamente dalla scuola ma semplicemente acquisito. Il preside, ora, dovrà quindi mostrarle non solo il contenuto integrale delle mail di lamentela ma anche l’autore. I giudici amministrativi infatti hanno anche chiarito, relativamente all’identità dell’autore della segnalazione, che «non esiste alcun diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione che coinvolge altri soggetti». Per Michela Gallina, coordinatrice provinciale della Gilda di Treviso, si tratta di un verdetto fondamentale: «Ci arrivano decine di segnalazioni del genere all’anno, ma molto spesso gli insegnanti poi non fanno ricorso. In questo senso, questa sentenza assume una grande rilevanza in un momento storico in cui i docenti sono sempre più spesso oggetto di segnalazioni da parte di genitori e studenti che, nascondendosi dietro l’anonimato, non si assumono la responsabilità delle proprie dichiarazioni e delle conseguenze che ne derivano. Purtroppo non sempre i dirigenti scolastici arginano questa deriva».


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