Per anni i monopattini elettrici hanno solcato le città italiane in una sorta di limbo normativo: visibili ovunque, spesso invisi ai pedoni, raramente identificabili in caso di incidente. Con la riforma del Codice della strada approvata nel 2024 e il decreto attuativo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2026, quel limbo finisce. Dal 16 maggio chiunque voglia circolare con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica dovrà esporre un contrassegno identificativo (per poi dotarsi di una copertura assicurativa RC dal 16 luglio). Chi non si adegua rischia una sanzione amministrativa che va da 100 a 400 euro. Si tratta di un cambio di paradigma nella gestione della micromobilità urbana, con implicazioni pratiche, economiche e giuridiche che vale la pena esaminare nel dettaglio (ricordando anche la pagina di supporto attivata dal ministero).

La targa: come funziona, quanto costa, come si ottiene

Il contrassegno identificativo per i monopattini elettrici non è una targa nel senso tradizionale del termine. Si tratta di un adesivo plastificato e non rimovibile, di forma rettangolare (cinque centimetri per sei) prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito dalla Motorizzazione civile. Reca sei caratteri alfanumerici su due righe, con un alfabeto ridotto che esclude le vocali e le lettere più ambigue (niente A, E, I, O, Q, U; i numeri vanno da 2 a 9). Va applicato sul parafango posteriore del mezzo oppure, in sua assenza, sulla parte anteriore del piantone dello sterzo. Deve essere orientato correttamente, verticale e leggibile. La particolarità che distingue questo contrassegno da qualsiasi altra targa in circolazione in Italia è che non è associato al mezzo, bensì al proprietario. I monopattini non hanno un numero di telaio e non sono iscritti all’Archivio nazionale dei veicoli: il sistema di tracciabilità si fonda quindi sulla riconducibilità diretta alla persona fisica. Se il monopattino viene ceduto, il vecchio proprietario deve richiedere la cancellazione del contrassegno e il nuovo acquirente deve ottenerne uno diverso.

Per richiedere la targa bisogna accedere alla piattaforma Gestione pratiche online del Portale dell’Automobilista, autenticandosi con SPID di secondo livello (nome utente, password e codice temporaneo OTP) oppure con la Carta d’Identità Elettronica. La procedura è aperta ai maggiorenni e ai minori che abbiano compiuto 14 anni, con la differenza che per gli under 18 la domanda deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Una volta completata la pratica telematica, bisogna fissare un appuntamento per il ritiro fisico del contrassegno presso uno sportello della Motorizzazione o un’agenzia di consulenza automobilistica autorizzata.
Il costo base del contrassegno è di 8,66 euro, da versare tramite sistema PagoPA. A questa cifra si aggiungono però bollo e diritti di motorizzazione, che portano il totale complessivo a circa 35 euro per chi gestisce la pratica in autonomia. Chi si rivolge a un’agenzia specializzata può arrivare a spendere intorno agli 80 euro. È proprio su questo punto che si è accesa la prima polemica: il presidente di Assosharing, l’associazione degli operatori di sharing e micromobilità, ha parlato apertamente di «tassa mascherata», sottolineando come un contrassegno dal valore nominale di 8,66 euro arrivi a costare al consumatore finale circa quattro volte tanto, per via di oneri accessori che, a suo dire, non trovano precedenti analoghi in Europa.

L’assicurazione: obbligatoria, ma non subito

Insieme al contrassegno, la riforma introduce l’obbligo di copertura assicurativa RC (Responsabilità Civile) per tutti i monopattini elettrici. La polizza serve a garantire il risarcimento dei danni causati a terzi durante la guida: lesioni a pedoni o ciclisti, danni ad altri veicoli, ogni conseguenza economica derivante da un sinistro in cui il conducente del monopattino sia ritenuto responsabile. Su richiesta dell’Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, l’obbligo assicurativo è stato tuttavia prorogato di due mesi rispetto alla data originaria: scatterà infatti il 16 luglio 2026, non il 16 maggio. Le compagnie hanno bisogno di tempo per strutturare i prodotti, definire i massimali, calibrare i premi su una categoria di rischio del tutto nuova. Per i primi due anni dall’entrata in vigore, l’Ivass (l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni) dovrà informare ogni sei mesi il Ministero sull’andamento dei sinistri, in modo da costruire progressivamente un forfait assicurativo su base nazionale.

Quanto costa assicurare un monopattino? Le stime di Assoutenti parlano di una forchetta annuale compresa tra 25 e 150 euro, variabile in base alla compagnia e alle garanzie aggiuntive. Un margine ampio, che riflette la mancanza di dati storici su cui i calcoli attuariali si fondano normalmente. Ci sono però alcune regole precise che i possessori di monopattini devono conoscere. Prima di tutto: la polizza RC capofamiglia non è sufficiente. Molte coperture di questo tipo escludono espressamente i veicoli soggetti a obbligo di assicurazione RC Auto, e comunque non sono configurate per gestire il codice del contrassegno identificativo, che deve essere riportato esplicitamente nella polizza per avere validità legale. La piattaforma del ministero è interoperabile con quella dell’Ania: ogni contrassegno viene associato automaticamente ai dati della copertura assicurativa, consentendo alle forze dell’ordine verifiche incrociate in tempo reale.
Secondo aspetto rilevante: se il monopattino è condiviso tra più componenti del nucleo familiare (genitori e figli maggiorenni, per esempio) è necessario verificare se la polizza copra tutti i conducenti o soltanto l’intestatario. Un incidente causato da un familiare non indicato in polizza potrebbe non essere coperto. La risposta dipende dalle condizioni contrattuali di ciascun contratto, ed è opportuno leggere con attenzione le clausole prima di firmare.
Terzo aspetto, tecnico ma importante: almeno per i primi due anni non sarà previsto il cosiddetto indennizzo diretto. Chi subisce un danno da un monopattino dovrà richiedere il risarcimento all’impresa assicuratrice del responsabile civile, non alla propria compagnia. Si applica cioè la procedura ordinaria prevista dall’articolo 148 del Codice delle assicurazioni.
I massimali minimi obbligatori per legge sono gli stessi già previsti per automobili, moto e ciclomotori: 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per i danni alle cose.

Il nodo degli appuntamenti: chi ha fatto domanda ma non ha ancora la targa

A pochi giorni dalla scadenza del 16 maggio, Assoutenti ha lanciato un allarme che ha trovato immediata eco nel dibattito pubblico: l’alto numero di richieste pervenute alla piattaforma rischia di creare una congestione tale da rendere impossibile il ritiro fisico del contrassegno entro la data limite per molti utenti che pure hanno già presentato la domanda nei tempi previsti.
Il Portale dell’Automobilista ha comunicato che la Motorizzazione sta monitorando continuativamente la disponibilità di appuntamenti, «procedendo ove necessario al progressivo ampliamento della relativa offerta», e ha invitato chi ha prenotato un appuntamento dopo il 16 maggio a valutare la riprogrammazione. Ma la situazione rimane incerta sotto il profilo giuridico: non è ancora chiaro se chi ha presentato domanda nei tempi, ma riceverà il contrassegno in ritardo per via delle code burocratiche, possa continuare a circolare senza incorrere nella sanzione. Assoutenti ha chiesto al ministero chiarimenti urgenti su questo punto, per evitare che i cittadini diligenti vengano penalizzati da un collo di bottiglia amministrativo che non dipende da loro.

Le critiche degli operatori: costi insostenibili e modello sbagliato

La reazione del settore alle nuove norme è stata duramente critica, specie da parte degli operatori di sharing. Assosharing ha formalmente chiesto un incontro urgente con il governo e il ministero delle Infrastrutture per rivedere alcuni passaggi del decreto, definiti economicamente sproporzionati.
L’obiezione principale riguarda l’impatto sui gestori di flotte: ogni operatore di monopattini in condivisione dovrà registrare individualmente ciascun mezzo della propria flotta, con costi complessivi che, secondo le prime stime di settore, si traducono in centinaia di migliaia di euro per operatore e in un impatto sui fatturati nell’ordine del cinque per cento.
C’è poi una critica di natura concettuale, che investe il modello assicurativo scelto dal legislatore. L’imposizione di una polizza RC Auto (pensata strutturalmente per i veicoli a motore e non per le persone fisiche) viene giudicata inadatta alla natura della micromobilità, dove il responsabile del danno è l’utilizzatore e non il mezzo. Il modello alternativo proposto da Assosharing è quello della RCT individuale, la Responsabilità Civile verso Terzi, che lega la copertura alla persona anziché al veicolo. Una polizza RC Auto su un monopattino del valore di 300 euro, fanno notare gli operatori, potrebbe costare più di 100 euro l’anno: un’incidenza percentuale sul valore del bene assicurato che non ha paragoni nel mercato assicurativo tradizionale.

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15 maggio 2026 ( modifica il 15 maggio 2026 | 11:19)