di
Luigi Ferrarella
Nel 2024, per polemizzare con una proposta di legge sul non arresto degli incensurati, il vice della Procura di Genova Pinto fece, senza nominarlo, l’esempio di un bancarottiere (che poi ha patteggiato 4 anni e mezzo). Ora il pm è stato sanzionato con la «censura»
Per la prima volta un pm è stato condannato in sede disciplinare dal Consiglio Superiore della Magistratura per aver violato in una intervista la presunzione di innocenza di un indagato (pur mai nominato), che aveva portato ad esempio della prospettata irrazionalità di una proposta di legge formulata da un parlamentare. La sanzione disciplinare della «censura» è stata inflitta martedì sera dal Csm al sostituto procuratore generale di Genova, Francesco Pinto, per l’intervista resa a «Il Fatto Quotidiano» il 9 agosto 2024 (quand’era procuratore aggiunto della Repubblica) dopo che la Camera l’8 agosto aveva votato un ordine del giorno recante l’impegno a riformare la custodia cautelare nel senso proposto da deputato Enrico Costa, e cioè a eliminare per la maggior parte dei casi la possibilità di arrestare gli incensurati per pericolo di reiterazione del reato (salvo che nei reati gravissimi).
Le frasi contestate
La riforma proposta dall’on. Costa – aveva detto Pinto, uno dei magistrati dell’inchiesta sfociata nel patteggiamento dell’ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti – «è totalmente illogica e se diventasse legge avrebbe conseguenze devastanti. Presumere che un incensurato non sia pericoloso è qualcosa lontano mille miglia dalla realtà: i protagonisti della grande criminalità economica e della pubblica amministrazione sono quasi sempre incensurati. Faccio un esempio: a Genova abbiamo in corso un procedimento contro un soggetto accusato di una bancarotta fraudolenta di circa 300 milioni». A questo punto era stato il giornalista a interporre ai lettori il nome dell’imprenditore in questione («Gregorio Fogliani, ex patron del colosso dei buoni pasto Qui! Group»), frase dopo la quale Pinto aveva ripreso la propria osservazione: «Questa persona è formalmente incensurata ma ha ridotto sul lastrico un intero gruppo e rovinato decine di commercianti: un danno alla collettività diecimila volte superiore a quello che può arrecare uno spacciatore seriale pluripregiudicato».
Costa (all’epoca nel partito di Calenda e oggi invece capogruppo di Forza Italia) si era doluto sia del tono dell’intervista («usa termini molto offensivi giudicando stupidaggine il mio ragionamento»), sia del fatto che a suo avviso fosse stata violata la presunzione di innocenza dell’imprenditore («mi chiedo se sia opportuno utilizzare in un’intervista un procedimento penale in fase di trattazione per scaraventarlo contro un atto di indirizzo approvato dal Parlamento»): ma formalmente il caso era approdato al vaglio della Procura generale della Cassazione in virtù di una segnalazione del procuratore della Repubblica di Genova, Nicola Piacente.
L’assoluzione sulla libertà di espressione
Le norme prevedono che solo il dirigente della Procura possa parlare dei procedimenti in corso, ma queste regole – ha ribattuto alla prima accusa Pinto – «non possono essere intese come limitative del diritto (e per certi aspetti anche del dovere) di partecipazione del singolo magistrato al dibattito pubblico sui temi della giustizia e delle istituzioni democratiche: l’accesso e l’interlocuzione con i media per questo aspetto deve quindi ritenersi libero e non rientrante nella sfera del monopolio comunicativo del capo dell’ufficio». Tesi condivisa martedì sera anche dal Csm, che ha assolto Pinto da questa accusa di aver violato le direttive del procuratore sui rapporti con la stampa.
La sanzione sula presunzione di innocenza
Restava però l’altra questione, attinente ai possibili riflessi delle norme (rafforzate dalla direttiva europea 343/2016) sul diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli dalle autorità pubbliche fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza di condanna irrevocabile. Ma si era in questo caso? Pinto, assistito dal procuratore generale di Genova, Enrico Zucca, si è difeso rimarcando di non aver rilasciato alcuna informazione specifica su un procedimento in corso, e nemmeno di aver espresso alcuna valutazione o giudizio nel merito delle accuse mosse nei confronti dell’indagato, ma di «avere – nell’ambito della libertà di espressione garantita anche ai magistrati dall’art. 21 della Costituzione e dall’art. 10 della Cedu nel campo puramente tecnico dell’impatto di una proposta di riforma – fatto in forma impersonale e indiretta un esempio concreto della possibile sfera di applicazione della riforma normativa proposta». Riferendosi alla domanda dell’onorevole Costa («Mi chiedo se sia opportuno utilizzare in un intervista un procedimento penale in fase di trattazione per scaraventarlo contro un atto di indirizzo approvato dal Parlamento»), Pinto di fronte al Csm ha argomentato che a suo avviso invece «rientra nella piena libertà del magistrato fare riferimento alla esperienza concreta, al proprio settore tecnico specialistico, ai casi giudiziari, per dissentire da un atto del Parlamento, specie se non avente valore di norma di legge»: e ciò per mettere «doverosamente in guardia dalle possibili conseguenze negative di una prospettata riforma, negative non perché non assecondanti personali interessi o di parte o di convenienze processuali, ma perché lesive del principio di eguaglianza dei cittadini». Per la difesa si poteva «convenire sulla maggiore o minore eleganza di un termine rispetto ad un altro, ma si tratta di sfumature e registri che esprimono lo stesso concetto e una omogenea area semantica»: tanto è vero che in quel periodo persino l’allora presidente degli avvocati penalisti italiani, Giandomenico Caiazza, nel dissentire da Costa aveva detto in una intervista che gli pareva «non sensato affermare normativamente che ad un incensurato, in quanto tale, non si possa addebitare (sebbene solo per reati di modesto allarme sociale) il pericolo di reiterazione del reato del quale è accusato».
Toga sanzionata, imputato patteggia
Nel processo disciplinare lo stesso organo d’accusa, e cioè la Procura generale della Cassazione con il sostituto pg Luigi Giordano, aveva chiesto l’assoluzione di Pinto per «scarsa rilevanza del fatto», ma martedì sera la sezione disciplinare del Csm ha invece condannato il magistrato alla sanzione della «censura». Nel frattempo il processo per la bancarotta della società dei buoni pasto, che già prima dell’intervista di Pinto aveva visto 17 imputati patteggiare, a Genova è stato definito: nel marzo 2025, infatti, proprio anche Fogliani ha patteggiato 4 anni e mezzo, più la confisca di 5,6 milioni di euro.
lferrarella@corriere.it
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27 maggio 2026 ( modifica il 27 maggio 2026 | 10:58)
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