di
Luigi Ferrarella
La prima sentenza di uno dei processi istruiti negli ultimi tre anni dalla Procura di Milano sull’urbanistica cittadina dà ragione a Comune e costruttori
Tutti assolti per il legittimo affidamento riposto nelle prassi indicate dal Comune di Milano e nella passata giurisprudenza di Tar e Consiglio di Stato. Sfocia in un’assoluzione nel merito di tutti gli imputati, perché il fatto non costituisce reato, la prima sentenza di uno dei processi istruiti negli ultimi tre anni dalla Procura di Milano sull’urbanistica cittadina: la giudice monocratica Paola Braggion ha infatti escluso stamattina i contestati reati di abusi edilizi, lottizzazioni abusive o falsi nella realizzazione da 45 milioni di euro di «Torre Milano», il grattacielo di 24 piani in via Stresa, alto 82 metri e di cui i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici censuravano l’autorizzazione con una semplice autodichiarata «Scia-Segnalazione certificata di inizio attività» a titolo «ristrutturazione edilizia» al posto di due demoliti ex edifici preesistenti di 2 e 3 piani. Sono stati quindi assolti i costruttori Stefano e Carlo Rusconi, l’architetto Gianni Maria Ermanno Beretta, quale progettista e direttore lavori, l’ex direttore dello «Sportello unico edilizia» e membro «Commissione per il paesaggio» del Comune di Milano, Giovanni Oggioni, l’ex responsabile della «Direzione urbanistica» di Palazzo Marino, Franco Zinna, e tre dipendenti comunali occupatisi della pratica, Francesco Mario Carrillo, Maria Chiara Femminis e Pietro Ghelfi. La Procura aveva chiesto per tutti la condanna, fino a 2 anni e 4 mesi, e la conseguente confisca della Torre.
In attesa delle motivazioni fra tre mesi, la formula indicata nel dispositivo di assoluzione, e cioè «il fatto non costituisce reato», farebbe pensare che la giudice abbia ritenuto esistenti le violazioni di legge contestate dai pm nell’iter autorizzativo (altrimenti, qualora avesse ritenuto tutto conforme alla legge, la formula utilizzata sarebbe stata «il fatto non sussiste»), ma che abbia ritenuto che sia nei costruttori sia nei dipendenti comunali difettasse l’elemento soggettivo del reato a motivo della buona fede, cioè dell’affidamento legittimo riposto nelle prassi indicate all’epoca dal Comune e nella tendenziale giurisprudenza amministrativa di Tar e Consiglio di Stato di quegli anni.
Il Comune, che in questi mesi in una serie di atti aveva recepito non a caso le contestazioni dei pm iniziando a riformulare le condizioni alle quali aveva di volta in volta nei differenti progetti urbani dato le autorizzazioni ai vari costruttori, non si era costituito parte civile in questo procedimento su via Stresa, e in una memoria della propria Avvocatura aveva difeso la regolarità degli atti compiuti dai propri dipendenti. «È un raggio di luce nella notte che ha avvolto la città per tre anni – sostiene uno dei difensori, Michele Bencini -. È una sentenza giusta, che riconosce la piena innocenza di chi ha seguito le regole che Milano si era data, e che spazza via una volta ancora i teoremi immaginari della Procura».
La conferma che il nodo sia la mancanza dell’elemento soggettivo arriva da una nota del presidente del Tribunale, Fabio Roia: «Solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e finanche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione emergente dalla nozione di ristrutturazione di cui all’art. 3 lett. d) DPR 380/01 vigente nel 2018 e sulla vigenza ed applicabilità dell’art 41 quinquies c.6 L. 1150/42. Inoltre, la prassi consolidata del Comune di Milano, discendente dall’applicazione della Legge Regionale, del PGT e del Regolamento Edilizio, avvallata dall’Avvocatura Comunale fino dal 2002, ratificata fino al 2023 con la circolare n. 1 del Comune e sostenuta dalla pacifica giurisprudenza amministrativa dei Tar e del CDS, consentiva l’intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato a OPM srl. L’asseveratore del progetto deve essere altresì assolto dall’imputazione di falsa attestazione della conformità del progetto ai requisiti del PGT e della legge per mancanza di dolo, in quanto nella sua relazione ha attestato ciò che riteneva corretto e non sapeva essere “falso” secondo le interpretazioni della giurisprudenza penale e amministrativa successiva, impostasi dopo oltre 7 anni dalla sua relazione».
«Siamo evidentemente molto soddisfatti di questo risultato – aggiunge l’avvocato Massimiliano Diodà -, che arriva all’esito di un dibattimento sicuramente faticoso e complesso, per la natura molto tecnica delle materie trattate e per un approccio della Procura che è sempre rimasto decisamente aggressivo dalla prima all’ultima udienza».
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16 giugno 2026 ( modifica il 16 giugno 2026 | 10:51)
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