di
Giampaolo Chavan
Preparava le colazioni all’hotel «Ausonia Hungaria» del Lido di Venezia. Confermata la sentenza di primo grado della giudice del lavoro Menegazzo: all’ex dipendente verrà corrisposta l’indennità risarcitoria di 12 mensilità
Ha lavorato solo cinque giorni all’hotel «Ausonia Hungaria», al Lido di Venezia, prima di essere licenziata oralmente con la giustificazione che non aveva superato il periodo di prova. La neo assunta, addetta alle colazioni dell’albergo, però ha fatto causa ai datori di lavoro, vincendo sia in primo sia in secondo grado. E così la «Dogale ospitalità & benessere srl», proprietaria dell’«Ausonia Hungaria», è stata condannata a corrisponderle 60 mila euro. Per soli cinque giorni di lavoro. L’ha stabilito la Corte d’Appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado della giudice del lavoro Anna Menegazzo, letta il 7 novembre 2025. E così ora all’ex dipendente dovrà essere corrisposta l’indennità risarcitoria di 12 mensilità, per 1.816 euro mensili.
Quindici mensilità
Oltre a questa somma, la società veneziana dovrà pagarle altre quindici mensilità, perché la dipendente ha rinunciato alla reintegrazione sul posto di lavoro come era stato disposto dalla sentenza davanti alla giudice del lavoro di Venezia. I titolari dell’hotel, infine, dovranno versare i contributi previdenziali e dovranno pagare anche le spese legali sostenute dalla ricorrente nei due gradi di giudizio, per un importo complessivo che appunto arriva ai 60mila euro. In realtà resta l’incognita di un eventuale ricorso in Cassazione: «Non sappiamo ancora se ci rivolgeremo ai giudici di ultima istanza — fa sapere il legale dell’hotel «Ausonia Hungaria», Pierpaolo Favaron — prima dovremo leggere le motivazioni della sentenza, attese tra un mese».
Il licenziamento ingiustificato
I contatti tra la società e la dipendente iniziano il 15 dicembre 2023, quando viene firmata una promessa di assunzione nell’albergo di Gran viale Santa Maria Elisabetta, al Lido di Venezia. Secondo la sentenza di primo grado l’addetta alle colazioni dell’hotel inizia a lavorare il 21 marzo 2024, per poi continuare fino al 26 e a provarlo sono le deposizione dei testimoni, chiamati in aula dal legale della ricorrente, l’avvocato Emanuele Carniello di Padova. La firma del contratto di lavoro arriva però solo il 28 marzo 2024, quando per i giudici il rapporto di lavoro a tempo indeterminato era già stato instaurato con l’impiego della neo assunta in attività in quei primi cinque giorni. Non aveva alcun valore quindi, il richiamo al periodo di prova, eccepito dal legale dell’hotel durante il processo, esibendo il contratto di lavoro. Era nullo, quindi, e ingiustificato anche il licenziamento della neo assunta, avvenuto in forma orale il 5 aprile di due anni fa. Il legale dell’hotel ha rilevato anche che in quei giorni di marzo la dipendente non ha svolto alcuna attività lavorativa ma ha provato la divisa, le è stato consegnato il badge e alla fine, ha sottoscritto il contratto.
La teoria della difesa
La giudice Anna Menegazzo ha accolto solo in parte la tesi del difensore, sottolineando che la «familiarizzazione con il programma gestionale degli ordini» operata dalla neo assunta prima del 28 marzo 2024, giorno di firma del contratto, «costituisce attività caratteristica dell’inizio di un nuovo rapporto di lavoro». Anche la circostanza che l’hotel «Ausonia Hungaria» fosse chiuso in quei giorni, come eccepito dai datori di lavoro, non costituisce un fattore dirimente, perché «appare del tutto verosimile che ci fossero varie attività propriamente lavorative di manovalanza», scrive ancora la giudice del lavoro nella sentenza di primo grado.
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1 luglio 2026 ( modifica il 1 luglio 2026 | 14:21)
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