Nel contesto dell’emergenza-urgenza, la gestione dei farmaci salva-vita rappresenta un nodo cruciale nella pratica clinica infermieristica, dove competenza, prontezza e rigore etico-legale si intrecciano. Negli ultimi anni, l’evoluzione normativa e deontologica ha ridefinito le responsabilità del professionista infermiere, rendendolo sempre più centrale nei processi decisionali di trattamento in condizioni critiche.
Inquadramento normativo: cosa dice la legge italiana
In Italia, il medico è l’unico professionista abilitato a formulare una diagnosi e prescrivere un trattamento farmacologico.
Tuttavia, in ambito emergenza/urgenza, è prevista la possibilità per l’infermiere di agire autonomamente nel rispetto del principio dello stato di necessità:
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. art. 54 c.p.
e dell’obbligo di intervento:
Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo art. 40 c.p.
Il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE, approvato nel gennaio 2016, ha riconosciuto tra le competenze dell’infermiere responsabile dell’assistenza generale anche quella di “avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e intervenire in situazioni di crisi e catastrofi”.
La Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza (SIMEU) e l’Italian Resuscitation Council (IRC) hanno approvato congiuntamente un policy statement che riconosce il ruolo dell’infermiere nella somministrazione di farmaci salva-vita in emergenza territoriale, in contesti in cui la tempestività d’azione è determinante per la sopravvivenza.
Nel documento ufficiale, approvato da IRC il 5 novembre 2015 e da SIMEU il 7 novembre 2015, si legge:
La somministrazione, da parte degli infermieri, di terapie anche farmacologiche secondo protocolli condivisi ed emanati ufficialmente dal Direttore della Centrale Operativa 118 si inquadra in un processo finalizzato alla tempestività del trattamento e risulta essenziale per la salvaguardia della vita e/o della salute dei pazienti.
Questi protocolli devono essere:
- formalmente approvati dal Direttore della Centrale Operativa 118 competente per territorio
- fondati su linee guida e prove di efficacia
- supportati da un percorso formativo specifico e accreditato
- accompagnati da audit clinici, simulazioni periodiche e sistemi di supervisione attiva (inclusa telemedicina)
Tale visione è coerente con l’art. 10 del D.P.R. 27 marzo 1992, che autorizza il personale infermieristico ad attivare terapie salvavita per il mantenimento delle funzioni vitali secondo protocolli predisposti dal medico responsabile del servizio.
In assenza di protocollo, il ricorso all’art. 54 c.p. (stato di necessità) e all’art. 328 c.p. (omissione di atti d’ufficio) giustifica l’intervento infermieristico tempestivo a tutela della vita del paziente.
Competenze professionali e codice deontologico 2025
Il Codice Deontologico FNOPI 2025, approvato a febbraio ed entrato in vigore il 22 marzo, rafforza l’identità del professionista infermiere quale garante della sicurezza, della responsabilità e dell’autonomia decisionale. In particolare:
- riconosce il diritto-dovere all’agire in situazioni critiche
- promuove l’adozione di pratiche basate sull’evidenza scientifica
- valorizza la formazione continua e l’uso consapevole delle tecnologie
- introduce il principio di “cura dei curanti”, sottolineando l’importanza del benessere psico-fisico del professionista
- rafforza il concetto di accountability, ovvero la responsabilità verso il paziente, la comunità e l’organizzazione
- richiama l’infermiere a una condotta etica anche nell’ambito digitale e comunicativo
- promuove un approccio orientato alla sostenibilità ambientale e alla salute globale (One Health)
Tali elementi si integrano con la crescente complessità dei contesti operativi, richiedendo una figura infermieristica competente, riflessiva e capace di decisioni tempestive nel rispetto della normativa e della deontologia. approvato a febbraio ed entrato in vigore il 22 marzo, rafforza l’identità del professionista infermiere quale garante della sicurezza, della responsabilità e dell’autonomia decisionale. In particolare:
- riconosce il diritto-dovere all’agire in situazioni critiche
- promuove l’adozione di pratiche basate sull’evidenza scientifica
- valorizza la formazione continua e l’uso consapevole delle tecnologie
Best practices internazionali
Secondo l’Institute for Safe Medication Practices (ISMP), tra le 22 best practices aggiornate nel 2024–2025, è previsto:
- uso di barcode point-of-care per ridurre errori di somministrazione
- conservazione separata e identificabile dei farmaci ad alto rischio
- etichettatura personalizzata e chiara di siringhe e preparati
- formazione mirata su molecole critiche come adrenalina, acido tranexamico e naloxone
- promozione del double-check indipendente nei contesti ad alta intensità clinica
- integrazione tra farmacovigilanza e analisi dei near-miss tramite sistemi digitali
La Joint Commission (NPSG 2025) rafforza l’importanza di:
- una corretta riconciliazione farmacologica durante le transizioni di cura
- l’implementazione sistematica del “medication labeling” in sala operatoria e area critica
- sistemi di tracciabilità elettronica delle somministrazioni e responsabilizzazione dell’équipe multiprofessionale
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nell’ambito del programma globale “Medication Without Harm”, definisce strategie di intervento a tre livelli:
- Sistema sanitario: governance, risorse e cultura della sicurezza
- Pratiche di prescrizione e somministrazione: 5 momenti per la sicurezza dei farmaci (5 Moments for Medication Safety)
- Empowerment dell’utente: coinvolgimento attivo del paziente nel percorso terapeutico
Inoltre, i più recenti indirizzi ECRI/ISMP 2024 raccomandano l’uso di unit-dose pre-etichettate, la riduzione dei farmaci look-alike/sound-alike (LASA), e la simulazione clinica come metodo formativo per rafforzare il comportamento sicuro nei contesti di emergenza.’
Esempi di farmaci salva-vita in emergenza
- Conoscere le vie di somministrazione (IM/EV)
- Attenzione a dosaggi e frequenza
- Coma ipoglicemico grave con perdita di coscienza
- Glicemia
- Somministrazione in bolo endovenoso lento
- Overdose da oppiacei con grave depressione respiratoria
- Somministrabile IM, EV o intranasale
- Seguire i protocolli territoriali
- Garantire monitoraggio vie aeree e parametri vitali
- Emorragia massiva (entro 3 ore dall’esordio)
- Attenzione al dosaggio e alla velocità di infusione
- Somministrazione con maschera nebulizzatrice o distanziatore
Condizioni operative per l’autonomia infermieristica
Perché la somministrazione da parte dell’infermiere sia legittima, devono essere soddisfatte alcune condizioni imprescindibili, che garantiscono sicurezza clinica, copertura giuridica e appropriatezza professionale:
Presenza di protocolli condivisi e approvati: ad esempio da parte del Direttore della Centrale Operativa 118 o da comitati clinici aziendali. Questi devono essere aggiornati, basati sull’evidenza e facilmente accessibili al personale.
- Completamento di corsi riconosciuti (ALS, ACLS, PALS)
- Partecipazione regolare a esercitazioni, audit clinici e simulazioni ad alta fedeltà
- Presenza di un canale diretto e immediato con il medico di centrale operativa
- Utilizzo di telemedicina o consulti tramite linea registrata
- Registrazione su fascicolo sanitario elettronico o scheda assistenziale
- Includere: tempo, farmaco, dosaggio, via, risposta clinica, motivazione
- Somministrazione consentita solo in ambiti con autonomia infermieristica riconosciuta
- Conformità a policy aziendali o regolamenti regionali
- Stimare la proporzionalità tra intervento e gravità clinica
- Evitare trattamenti non giustificabili sul piano legale o professionale
Queste condizioni configurano un agire professionale eticamente fondato, giuridicamente sostenibile e clinicamente efficace, in linea con i più recenti standard internazionali di sicurezza del paziente.
Riflessioni giuridiche
L’infermiere può incorrere nel reato di omissione di soccorso (art. 593 c.p.) o omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) qualora non agisca in presenza di un pericolo attuale per la vita del paziente, soprattutto se incaricato di pubblico servizio. La Cassazione Penale n. 15076/2025 ha chiarito che anche in presenza di un codice verde è richiesta una sorveglianza clinica attiva per evitare omissioni rilevanti.
Inoltre, la giurisprudenza (Cass. 2192/2015, 1878/2000) riconosce l’infermiere come figura di garanzia, responsabile della vigilanza attiva sulla correttezza prescrittiva, con obbligo di segnalazione in caso di incongruenze.
Viceversa, la somministrazione non autorizzata o sproporzionata (es. FANS per lombalgia) può costituire esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p.). Tuttavia, in caso di emergenza, l’art. 54 c.p. (stato di necessità) può scriminare l’azione, purché proporzionata e documentata.
Tra i casi rilevanti:
- Cass. 20270/2019: condanna per somministrazione eccessiva di farmaco chemioterapico da parte di medico e infermiere senza verifica dosaggio.
- Cass. 32275/2022: condanna di un infermiere per somministrazione arbitraria di sedativo e alterazione della cartella clinica.
Indicazioni pratiche per l’infermiere:
- Documentare ogni intervento, inclusi dosaggi, orari, motivazioni e condizioni cliniche
- Consultare protocolli aziendali e protocolli 118 ove disponibili
- Attivare sempre il medico di riferimento o la centrale operativa in caso di dubbi
- Partecipare regolarmente a formazione giuridico-deontologica e simulazioni cliniche
- Non agire mai in automatico: ogni atto clinico implica valutazione, responsabilità e tracciabilità
In sintesi, l’infermiere che somministra farmaci salva-vita fuori protocollo lo fa assumendosi piena responsabilità. Se l’azione è coerente con l’urgenza, documentata e sorretta da formazione adeguata, è considerata legittima e deontologicamente fondata. di omissione di soccorso (art. 593 c.p.) o omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) qualora non agisca in presenza di un pericolo attuale per la vita del paziente.
L’infermiere, oggi più che mai, si configura come figura centrale nell’attivazione e nell’attuazione di interventi salva-vita in contesto extra e intraospedaliero. L’inquadramento giuridico, le evidenze internazionali e la cornice deontologica convergono nel delineare un profilo professionale autonomo, responsabile e consapevole, pronto ad agire per la salvaguardia della vita umana.
Bibliografia
- FNOPI. (2025). Codice deontologico dell’infermiere. https://www.fnopi.it
- ISMP. (2024). Targeted Medication Safety Best Practices for Hospitals 2024–2025. https://www.ismp.org
- Joint Commission. (2025). National Patient Safety Goals. https://www.jointcommission.org
- World Health Organization. (2023). Medication Without Harm – Global Patient Safety Challenge. https://www.who.int
- IPASVI. (2016). Competenze infermieristiche avanzate in area critica.
- American Heart Association. (2020). ACLS Provider Manual.
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