di
Virginia Piccolillo
Dal premio di maggioranza alle liste bloccate, l’indicazione del candidato premier (non sulla scheda elettorale) e il voto per i fuorisede
La legge elettorale voluta dal centrodestra è stata approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Ecco i punti fondamentali dello Stabilicum.
Il premio di maggioranza che scatta a quota 42%
Il premio di maggioranza è fisso e consiste in un numero predeterminato di seggi (70 alla Camera, 35 al Senato) assegnato alla lista o coalizione che ottiene almeno il 42% in ognuna delle due Camere. In assenza di tali presupposti (anche solo in una Camera) il premio non viene più assegnato e anche i seggi del premio vengono ripartiti in modo proporzionale. Se invece si ottiene il premio, i seggi si sommano a quelli ottenuti con la parte proporzionale, ma la legge stabilisce un tetto: alla Camera 220 seggi, al Senato 113. In caso di seggi eccedenti, vengono sottratti alla lista assegnataria del premio nella parte proporzionale. Esclusi invece dal tetto i seggi degli eletti all’estero (8 deputati e 4 senatori).
Preferenze bocciate: le liste restano bloccate
Niente preferenze. Sulla scheda l’elettore troverà solo liste bloccate: quelle presentate, eventualmente in coalizione tra loro, dai singoli partiti a livello di ciascun collegio plurinominale (massimo 6 candidati accanto a ogni simbolo) e quelle presentate dalle liste singole o dalle coalizioni a livello circoscrizionale. Queste ultime, in caso di coalizione, sono le stesse per tutte le liste coalizzate e la composizione del cosiddetto «listone» — che scatta in caso di vittoria con il premio di maggioranza — è affidata ad accordi interni ai partiti. Per l’ingresso in Parlamento, le soglie di sbarramento restano quelle del Rosatellum: il 10% per le coalizioni e il 3% per le liste, con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato.
L’indicazione del candidato premier (ma non sulla scheda)
Le liste o coalizioni di liste devono indicare alla presentazione del simbolo e nel programma il nome di chi si intende proporre al capo dello Stato come candidato premier. È stato specificato che l’indicazione deve avvenire nel rispetto delle prerogative del presidente della Repubblica in merito alla nomina dei membri del governo e di quanto disposto dall’articolo 67 della Costituzione. Il candidato premier non compare comunque sulla scheda elettorale. In caso di coalizione, la persona proposta è la stessa per tutte le forze politiche. La mancata indicazione del nominativo produce l’inammissibilità delle liste. Secondo le opposizioni è un «premierato anticipato» o «camuffato».
La norma anti frammentazione, il rischio che vinca chi perde
La norma anti frammentazione, o anti cespugli, è stata inserita nello Stabilicum con un emendamento di Paolo Emilio Russo (FI) gradito anche a settori delle opposizioni. Lo spirito è quello di aggregare «i piccoli»: prevede che non concorrano alla determina-zione della cifra nazionale di coalizione i voti espressi per le liste collegate che non superano lo sbarramento del 3% e che non siano la prima lista sotto questa soglia. Così nessuna delle due coalizioni principali potrà presentare più di una lista a rischio 3% per non perdere voti. Le forze minori dovranno convergere in quelle già esistenti per una sorta di «voto utile». Il rischio, altrimenti, è che quei voti vadano persi e per paradosso la coalizione con meno voti potrebbe vincere.
Italiani all’estero, ridotte le circoscrizioni
Vengono ridisegnate le aree geografiche della circoscrizione Estero riducendole a due per la Camera (Europa ed extra-Ue) e a una sola al Senato. Attualmente le circoscrizioni sono 4 alla Camera e 4 al Senato: a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; b) America meridionale; c) America settentrionale e centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide. Con la nuova ripartizione ci saranno per la Camera: a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; b) Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide. Per il Senato, invece, ci sarà un’unica circoscrizione Estero, quella che le opposizioni hanno definito polemicamente «mondo».
Sì al voto dei fuorisede nel Comune di domicilio
È previsto — d’accordo maggioranza e opposizione — il permesso, per chi si trovi lontano dal proprio Comune di residenza per motivi di studio, lavoro o cure mediche, di votare (per le Politiche, le Europee e i referendum) dove è temporaneamente domiciliato. Viene istituito infatti presso l’ufficio elettorale di ciascun Comune l’elenco degli «elettori fuorisede». Entro il 31 dicembre di ciascun anno gli elettori che per motivi di studio e di lavoro (per le cure mediche è prevista una disciplina a parte) sono domiciliati (per almeno 9 mesi) in una Regione diversa da quella del proprio Comune, possono chiedere l’iscrizione nell’elenco dei fuorisede per votare dove sono domiciliati.
16 luglio 2026
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