Dal 3 agosto cambiano le regole per chi presenta una pratica edilizia per costruire una casa o realizzare determinati interventi di ristrutturazione. Da quella data, infatti, entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal decreto legislativo n. 5 del 2026, che recepisce la direttiva europea “RED III” sulle energie rinnovabili. L’obiettivo è aumentare la produzione di energia pulita negli edifici, ma le novità avranno ricadute concrete anche su proprietari di casa, progettisti e imprese. Vediamole nell’ordine. 

La filosofia di base e quando scatta l’obbligo 

La modifica più importante riguarda l’estensione dell’obbligo di integrare fonti di energia rinnovabile negli edifici. Finora le prescrizioni interessavano soprattutto le nuove costruzioni e alcune ristrutturazioni particolarmente rilevanti. Dal 3 agosto, invece, le regole si applicheranno anche a una platea molto più ampia di interventi, comprese diverse ristrutturazioni importanti e, in alcuni casi, anche ai lavori che riguardano gli impianti termici. A fare fede non sarà la data di inizio del cantiere, ma quella di presentazione della richiesta del titolo edilizio: le pratiche depositate entro il 2 agosto continueranno a seguire la normativa precedente.

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L’idea alla base? Quella di considerare le abitazioni (così come gli edifici pubblici e gli uffici) non solo come ambienti destinati a consumare energia, ma anche a produrla attraverso fonti rinnovabili.

Cosa cambia per chi ristruttura casa 

Per le nuove costruzioni restano confermati gli obblighi già previsti: almeno il 60% del fabbisogno energetico dovrà essere coperto attraverso fonti rinnovabili, percentuale che sale al 65% per gli edifici pubblici. Le novità riguardano soprattutto le ristrutturazioni.

Negli interventi classificati come “ristrutturazioni importanti di primo livello”, cioè quelli che coinvolgono oltre metà dell’involucro dell’edificio insieme alla riqualificazione dell’impianto termico, almeno il 40% dei consumi energetici dovrà essere coperto con fonti rinnovabili. Per le ristrutturazioni di secondo livello, che interessano una parte più limitata dell’involucro, la quota minima scende al 15% per i consumi destinati a riscaldamento e raffreddamento. La stessa percentuale potrà essere richiesta anche quando si interviene con una vera e propria ristrutturazione dell’impianto termico.

In pratica, durante la progettazione sarà sempre più frequente dover prevedere l’installazione di impianti come pannelli fotovoltaici, solare termico, pompe di calore, sistemi ibridi o altre tecnologie alimentate da fonti rinnovabili, singolarmente o in combinazione tra loro. La scelta non è obbligata ovviamente, ma è in mano al progettista, chiamato a decidere qual è la tecnologia migliore. 

Chi non dovrà adeguarsi 

Le nuove regole non si applicano indistintamente a tutti i lavori. Restano esclusi, ad esempio, gli interventi di riqualificazione energetica limitati, quelli che interessano meno del 25% dell’involucro dell’edificio senza modificare l’impianto termico, così come la semplice sostituzione degli infissi.

Anche il semplice cambio della caldaia, almeno secondo l’attuale formulazione della norma, non fa automaticamente scattare il nuovo obbligo. La disciplina riguarda infatti le vere e proprie ristrutturazioni dell’impianto termico, cioè gli interventi che comportano modifiche sostanziali ai sistemi di produzione, distribuzione o emissione del calore. Su questo punto sono comunque attesi ulteriori chiarimenti ministeriali.

Sono inoltre previste alcune esclusioni specifiche, ad esempio per gli edifici temporanei destinati a essere rimossi entro due anni, per alcuni immobili nella disponibilità delle Forze armate e per quelli collegati a reti efficienti di teleriscaldamento o tele-raffeddamento. 

Cosa succede se non si rispettano gli obblighi 

La conseguenza più rilevante, ion caso di obblighi non rispettati, non è una sanzione economica, ma il possibile stop alla pratica edilizia. La normativa stabilisce infatti che il mancato rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili può comportare il diniego del rilascio del titolo edilizio, impedendo di ottenere l’autorizzazione necessaria per realizzare l’intervento.

Esistono comunque alcune deroghe. Se il progettista dimostra, nella relazione tecnica prevista dalla normativa energetica, che l’installazione delle fonti rinnovabili è tecnicamente impossibile oppure economicamente non conveniente, l’obbligo può essere superato seguendo le procedure previste dalla legge. La non fattibilità dovrà però essere adeguatamente motivata e documentata.

Perché cambiano le regole 

Le nuove disposizioni fanno parte della strategia europea per accelerare la transizione energetica e ridurre le emissioni degli edifici. Il recepimento della direttiva RED III punta infatti ad aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel patrimonio edilizio italiano, estendendo gli obblighi anche a interventi che finora non erano interessati dalla normativa.

Per chi sta programmando lavori di costruzione o una ristrutturazione importante, la data del 3 agosto rappresenta quindi uno spartiacque. Da quel momento la verifica del rispetto delle nuove quote di energia rinnovabile entrerà stabilmente nella progettazione e diventerà uno degli elementi necessari per ottenere il via libera alle pratiche edilizie.

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