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Redazione Economia
Il Garante per la Privacy ha sanzionato Tim per 9 milioni e 516 mila euro per le violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. L’azienda dovrà introdurre correttivi, rafforzare controlli e vigilanza sulla rete
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Tim per 9 milioni e 516 mila euro per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. Sotto la lente dell’Autorità è finito l’operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto della società, avvalendosi di numerazioni estranee alla rete di vendita ufficiale, per raccogliere illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato Tim. Il procedimento origina dai reclami per chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di Tim: circa 7 mila nel 2025.
Le misure di protezione dei dati
Le chiamate, spiega l’Authority, erano effettuate mediante numerazioni non censite al Registro degli operatori di comunicazione (Roc) o alterate (spoofing), spesso dirette a utenze iscritte al Registro pubblico delle opposizioni (Rpo). L’Autorità ha ritenuto insufficienti le giustificazioni dell’azienda: l’adesione a un codice di condotta – ha ribadito il Garante – non esonera il titolare del trattamento dall’obbligo di vigilare sull’operato dei propri partner e di verificare l’effettiva applicazione delle misure di protezione dei dati lungo l’intera filiera del telemarketing. Il Garante privacy ha inoltre accertato la sistematica inosservanza, da parte di Tim, degli obblighi in materia di esercizio dei diritti degli interessati, per omesso o tardivo riscontro alle istanze di accesso, cancellazione e opposizione, nonché per l’adozione di procedure di disiscrizione eccessivamente complesse e, in alcuni casi, non funzionanti.
La sanzione
Oltre al pagamento della sanzione, l’azienda dovrà introdurre correttivi nella procedura di generazione delle lead, rafforzare i controlli e la vigilanza sulla rete di vendita e adeguare le procedure di esercizio dei diritti. Quanto al comportamento delle agenzie, il Garante spiega che gli accertamenti istruttori e le attività ispettive gli hanno permesso di mettere in luce lo «schema illecito con cui le agenzie operavano, a partire dalla ricezione di chiamate indesiderate su utenze regolarmente iscritte al Rpo da parte di operatori telefonici che, camuffando il numero chiamante (spoofing), propongono l’attivazione di offerte o servizi Tim».
Le attività illecite
Poi l’invio ai clienti interessati, tramite sms, di un «link ipertestuale collegato a una pagina web di un partner ufficiale della rete di vendita Tim, contenente un modulo che l’utente è invitato a compilare per formulare un’autonoma richiesta di ricontatto (cosiddetta «lead») e il successivo ricontatto dell’interessato – sulla base della richiesta (fittizia) generata tramite il web – da parte del call center, questa volta mediante una numerazione regolarmente iscritta al Roc, al fine di generare un flusso telefonico apparentemente lecito e un processo di contrattualizzazione formalmente regolare».
Codacons: «Urgenza di combattere call center abusivi»
Secondo il Codacons, questa vicenda «dimostra ancora una volta l’urgenza di combattere i call center abusivi. Da tempo denunciamo come i call center abusivi continuino a tempestare i cittadini di chiamate commerciali, operando nella piena illegalità». Il presidente Gianluca Di Ascenzo aggiunge: «Operatori che creano danni non solo ai consumatori, ma anche ai call center regolari e alle aziende che vendono forniture energetiche o servizi telefonici. La sanzione del Garante conferma l’urgenza di misure finalizzate proprio a combattere i call center abusivi e spingere le aziende ad un maggiore controllo sugli operatori cui affidano l’attività di telemarketing».
Unc: «Stretta sul teleselling»
«Basta con le attività illecite di telemarketing. Gli italiani sono arcistufi di telefonate indesiderate», commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori. «L’azienda ha l’obbligo di vigilare sull’operato dei propri partner e dei call center, la responsabilità è in solido. La legge 11 gennaio 2018 , n. 5 è chiara: è responsabile in solido delle violazioni della legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l’effettuazione delle chiamate telefoniche. Questa sanzione, però, dimostra come era sacrosanto il giro di vite sul teleselling che si voleva dare anche nel settore delle telecomunicazioni estendendo le regola già prevista nel settore energia e che invece una manina ha fatto sparire dall’ennesima inutile legge sulla concorrenza” conclude Dona».
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31 luglio 2026
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