di
Vincenzo Brunelli
Il Tribunale di Asti ha dato ragione al Gruppo dolciario cuneese e torto all’operaio che aveva impugnato il provvedimento, condannandolo anche al pagamento 8 mila euro di spese legali
Colpisce un collega al lavoro per dimostrare tutta la sua forza e bravura di maestro di arti marziali e perde il posto. Tra un ovetto Kinder e una merendina l’operaio astigiano, esperto di arti marziali, si fa prendere la mano dalla sua passione per il Taekwondo e ferisce un suo collega di reparto, colpendolo due volte all’addome, e Ferrero lo licenzia senza alcun indugio. Il Tribunale di Asti, competente per territorio, ha dato ragione al Gruppo Ferrero e torto all’operaio che è stato condannato anche al pagamento di circa 8 mila euro di spese legali.
La «dimostrazione» in fabbrica
Tutto avviene lo scorso anno nello storico stabilimento di Alba, dove l’operaio era addetto al confezionamento della Linea Kinder. L’uomo è anche un appassionato di Taekwondo – arte marziale coreana che alterna calci e pugni – e a fine aprile del 2025, quasi al termine del turno lavorativo, decide di mostrare le sue abilità a un collega che lavorava al suo fianco. Stando al resoconto processuale, a quest’ultimo all’improvviso, e senza attendere risposta, l’operaio avrebbe pronunciato la seguente frase: «Dai ti faccio vedere una mossa di Taekwondo», procedendo poi a sferrare due colpi diretti al suo addome.
Il licenziamento
A maggio l’azienda avvia un procedimento disciplinare nei suoi confronti e nei primi giorni di giugno lo licenzia. Per Ferrero quel comportamento è inaccettabile e nella lettera di licenziamento scrive: «Gli accertamenti effettuati sulla sua condotta complessiva hanno portato alla luce l’estrema gravità del suo comportamento, tale da ledere il vincolo fiduciario necessariamente esistente in ogni rapporto di lavoro». L’uomo successivamente decide di impugnare il provvedimento ma nei giorni scorsi, come detto, il giudice del Lavoro, Ivana Lo Bello, del Tribunale civile di Asti, ha pubblicato la sentenza di primo grado nella quale ravvisa senza alcun dubbio la proporzionalità fra il fatto commesso dal lavoratore e la sanzione inflitta al medesimo, «il che esclude anche l’eccepito abuso del potere disciplinare da parte datoriale denunciato dalla difesa dell’operaio».
La decisione del Tribunale
Per il giudice, in pratica, un comportamento di tale natura, per le modalità concrete del suo svolgimento, è «idoneo a compromettere l’affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nel corretto inserimento del dipendente nell’organizzazione aziendale» e soprattutto nella sua capacità di mantenere relazioni lavorative «improntate al rispetto dell’integrità fisica e morale degli altri lavoratori». Il fatto di aver colpito il collega con una mossa di Taekwondo, per il Tribunale di Asti «è altresì suscettibile di incidere negativamente sulla serenità dell’ambiente di lavoro e sul regolare svolgimento dell’attività produttiva», beni che il datore di lavoro è tenuto a tutelare, secondo la sentenza. A nulla è servito il fatto sollevato nel procedimento giudiziario dai legali dell’operaio che non ci fossero mai stati altri precedenti comportamenti simili in azienda. Si legge infatti chiaramente in sentenza: «La circostanza che si tratti della prima infrazione disciplinare commessa non rende meno grave la condotta tenuta da costui». Questo il verdetto di primo grado.
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29 agosto 2026 ( modifica il 29 agosto 2026 | 19:06)
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