Dopo il licenziamento per superamento del periodo di comporto breve (tra le due tipologie previste dal CCNL), nel giudizio di impugnazione promosso dal lavoratore il datore di lavoro ha sostenuto di non essere stato informato della sua patologia oncologica grave. Il giudice, valorizzando le comunicazioni attivate dal lavoratore ma anche dal datore tramite Whatsapp, nelle quali l’informazione risulta all’opposto emersa, accoglie il ricorso affermando che quelle comunicazioni non possano essere relegate, in base al mezzo impiegato, al rango di conversazioni fra privati. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Gorizia 28 maggio 2026, n. 96.


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Tribunale di Gorizia, sez. lav., sentenza 28 maggio 2026, n. 96