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Redazione Online
Disposti «accertamenti preliminari» dopo l’esposto presentato dal Sindacato dei militari. L’avvocato Costa: nessuna legge vieta a un militare in servizio di assumere incarichi in un partito. Crosetto su X: «Grave trasformare un accertamento preliminare in un’inchiesta. Rimango garantista»
«Accertamenti preliminari» della procura militare di Roma in relazione alla «posizione di appartenenti alle Forze Armate all’interno della struttura organizzativa Futuro Nazionale», il partito fondato dall’ex generale Roberto Vanacci, a seguito di un esposto presentato ieri dal Sindacato dei militari.
«Anche alla luce di notizie estratte da autorevoli organi di stampa estera» – si legge in una nota firmata dal procuratore Marco De Paolis – la procura militare ha disposto l’avvio degli accertamenti per verificare «l’eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare».
Il difensore: non ravvisabili reati, confidiamo in archiviazione
«Per quanto ci è stato precisato, gli accertamenti della Procura militare non riguarderebbero l’ipotesi di ricostituzione del disciolto partito fascista, (come inizialmente riportato da fonti di stampa), ma il fatto che alcuni militari in servizio ricoprirebbero cariche in seno a Futuro Nazionale» precisa l’avvocato Giorgio Carta, difensore del generale Roberto Vannacci.
«Anche in questa diversa prospettiva, nei fatti descritti non è ravvisabile alcuna fattispecie di reato, né comune né militare. L’eventuale questione potrebbe, al più, essere posta sul piano disciplinare, ma non certamente su quello penale, in assenza di una specifica norma incriminatrice» aggiunge Carta.
«In realtà – precisa il legale – nessuna disposizione di legge vieta espressamente a un militare in servizio di assumere un incarico all’interno di un partito politico. Tale divieto è stato ricavato in via interpretativa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5845 del 2017: una conclusione che personalmente non condivido – prosegue il penalista – e che non rappresenta neppure l’unico orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa. In senso diverso si erano infatti pronunciati, tra gli altri, il Tar Umbria con la sentenza n. 409 del 2011 e il Tar Piemonte con la sentenza n. 1127 del 2016, successivamente riformata dal Consiglio di Stato. In ogni caso, anche volendo seguire l’interpretazione più restrittiva, la sua eventuale violazione non potrebbe costituire illecito penale senza una precisa fattispecie incriminatrice. Siamo pertanto assolutamente sereni e confidiamo che gli accertamenti si concludano rapidamente con l’archiviazione» conclude il difensore di Vannacci.
Sulla vicenda è intervenuto il ministro della Difesa Guido Crosetto con un post su X: «Sono e rimango garantista. E proprio per questo trovo profondamente sbagliato trasformare un accertamento preliminare, che la stessa Procura dice di aver disposto per verificare se vi siano fatti di propria competenza e senza procedere, allo stato, ad alcuna iscrizione nel registro delle notizie di reato, in una “indagine” per ricostituzione del partito fascista.
Ancora più grave è attribuire alla Procura un’ipotesi che non risulta né dal suo comunicato né dall’esposto presentato alla Procura Militare.
Non difendo Vannacci. Difendo un principio che vale per tutti: le persone non possono essere condannate sui giornali, o sui media in generale, prima ancora che esista un’indagine, e un’ipotesi contenuta in un titolo non può diventare, per effetto della sua ripetizione, un fatto giudiziario.
Sono disgustato da questo modo di fare informazione, che troppo spesso confonde esposti, accertamenti, indagini e responsabilità personali, alimentando processi mediatici prima ancora che esista un processo.
È un metodo barbaro che ho sempre considerato inaccettabile. E lo è indipendentemente da chi ne sia vittima.
Perché il garantismo, se vale soltanto quando fa comodo, non è garantismo».
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3 settembre 2026 ( modifica il 3 settembre 2026 | 20:58)
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