Il vincolo persiste finché il debito con l’Erario non viene interamente saldato, indipendentemente dal fatto che uno solo dei coobbligati abbia aderito all’accordo con il Fisco
Con l’ordinanza n. 19989 del 17 luglio 2025, la Corte di cassazione ribadisce che la responsabilità solidale tra coobbligati per l’imposta di registro permane anche dopo un accordo di adesione se il debito con l’Erario non è stato interamente saldato.
Vicenda giudiziaria
L’atto iniziale: l’Agenzia delle entrate emette un avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, ipotecarie e catastali relativo alla cessione di un capannone, rideterminando il valore della compravendita.
Con un primo ricorso i venditori impugnano l’avviso di rettifica, sostenendo che sia carente di motivazione e che il procedimento di rideterminazione del valore dell’immobile sia illegittimo.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli rigetta il ricorso.
Successivamente, la società acquirente stipula un accertamento con adesione con l’Amministrazione finanziaria e paga le prime tre rate dell’importo pattuito.
I venditori, da parte loro, propongono un ricorso in revocazione contro la sentenza della Ctp di Napoli che aveva rigettato il loro ricorso. La Ctp di Napoli accoglie il ricorso in revocazione e dichiara la “cessazione della materia del contendere”. Questo perché ritiene che l’accordo di adesione dell’acquirente abbia estinto la pretesa fiscale anche nei confronti dei cedenti.
Appello e ricorso in Cassazione
L’Agenzia delle entrate impugna in appello la sentenza della Commissione tributaria provinciale. L’ufficio sostiene che l’adesione di un solo coobbligato non possa escludere la solidarietà degli altri.
La Commissione tributaria regionale della Campania conferma la decisione del primo grado. I giudici regionali sostengono che il perfezionamento dell’adesione da parte dell’acquirente, anche con il solo pagamento della prima rata, produca effetti anche per i coobbligati solidali. La Ctr afferma che l’accertamento con adesione abbia un effetto novativo che estingue l’obbligazione originaria e ne crea una nuova.
L’Agenzia ricorre in Cassazione contro la sentenza della Ctr, sostenendo che la sentenza di appello violasse l’articolo 57 del Dpr n. 131/1986 e gli articoli 1292 e 1300 del codice civile poiché l’accertamento con adesione non modifica la posizione dei debitori e solo il pagamento integrale estingue l’obbligazione per tutti i coobbligati solidali.
In sintesi, il cuore della controversia consiste nell’interpretazione degli effetti dell’accertamento con adesione stipulato da uno solo dei coobbligati. In particolare, la questione è se l’adesione all’istituto produca la cessazione della materia del contendere per tutti i soggetti anche con il pagamento parziale, come sostenuto dai giudici di merito, oppure se, come sostenuto dall’Amministrazione finanziaria e poi statuito la Cassazione, la solidarietà permane fino all’effettuazione integrale dell’adempimento.
Il decisum della Cassazione
Il Collegio di piazza Cavour ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, concludendo che”in tema di imposta di registro, la responsabilità solidale ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 non viene meno per effetto dell’adesione di uno dei coobbligati alla definizione per adesione, essendo necessario che ad essa segua l’integrale estinzione del debito tributario, come definito in sede di adesione (nei confronti del coobbligato aderente), ovvero accertato in sede giudiziale (nei confronti del coobbligato non aderente)” (Cass. n. 1298 del 18/01/2019; Cass. n. 11327/2022); pertanto se alla adesione di una delle parti (in questo caso l’acquirente) non è seguito l’integrale pagamento dell’importo, essendo stata versata solo una rata, il debito non risulta integralmente estinto, con la conseguenza che il venditore rimane responsabile solidale per la parte ancora non versata dall’acquirente. Resta ferma, dunque, la responsabilità solidale, la quale non viene automaticamente meno per effetto dell’adesione di uno dei coobbligati, essendo necessario che ad essa segua l’integrale estinzione del debito tributario, come definito in sede di adesione (nei confronti del coobbligato aderente), ovvero accertato in sede giudiziale (nei confronti del coobbligato non aderente)”.
Viene dunque riaffermato dalla Corte suprema il proprio orientamento prevalente e consolidato che può essere riassunto nei seguenti punti:
- la responsabilità solidale non viene meno automaticamente: l’accertamento con adesione stipulato da uno solo dei coobbligati non fa venir meno la responsabilità solidale degli altri soggetti. L’accordo ha natura di concordato tra l’Amministrazione finanziaria e il singolo contribuente che lo sottoscrive
- è necessario l’integrale pagamento del debito: la liberazione degli altri coobbligati si verifica solo ed esclusivamente quando l’intero debito tributario, come definito nell’accordo di adesione, viene integralmente estinto. Se l’aderente paga solo una parte (ad esempio, la prima rata), gli altri coobbligati rimangono responsabili in solido per la parte residua non versata
- l’accertamento con adesione ha efficacia solo nei confronti del soggetto che vi ha aderito. Non può essere invocato, nemmeno in via indiretta, nei confronti degli altri coobbligati che hanno scelto di non aderire e di impugnare l’atto impositivo
- per quanto riguarda la cessazione della materia del contendere, nel caso in cui il coobbligato aderente provveda al pagamento integrale del debito, la pretesa tributaria si estingue anche nei confronti degli altri coobbligati che, eventualmente, abbiano intrapreso un contenzioso. In questo scenario, i ricorsi pendenti degli altri soggetti vengono dichiarati estinti per cessazione della materia del contendere, in quanto viene meno l’interesse ad agire.
In sintesi, la giurisprudenza di legittimità ha sempre ribadito il principio per cui l’obbligazione solidale, prevista dall’articolo 57 del Tur, persiste finché il debito tributario non viene interamente saldato, indipendentemente dal fatto che uno solo dei coobbligati abbia aderito a un accertamento con adesione.
Conclusione
La decisione della Corte di cassazione chiarisce che il perfezionamento di un accertamento con adesione non ha l’effetto di estinguere l’obbligazione tributaria per i coobbligati in solido, a meno che il debito non sia stato integralmente saldato. Questo principio rafforza l’efficacia della solidarietà passiva in ambito tributario, garantendo all’Amministrazione finanziaria la possibilità di recuperare l’intero credito d’imposta.