Le istruzioni dell’INPS per recuperare i contributi previdenziali non versati dal datore di lavoro e ormai caduti in prescrizione, ottenendo la rendita vitalizia.
È amaro e triste scoprire che il proprio datore di lavoro non ha versato i contributi previdenziali ai propri dipendenti, ma, purtroppo, questo accade molto frequentemente. Spesso ci si accorge del fenomeno a distanza di anni, magari quando, arrivati in prossimità dell’età pensionabile, si chiede un estratto contributivo all’INPS e risultano grossi “buchi”, cioè lunghi periodi privi di versamenti. Dal 2025, però, è diventato possibile recuperare anche questi contributi non versati e ormai prescritti, chiedendo il loro riscatto e ottenendo così la costituzione di una rendita vitalizia dall’INPS.
Ora ti spieghiamo come fare. Ti anticipiamo subito, però, che la strada per rimediare non è gratuita: bisogna pagare, o, per meglio dire, “ricomprare” quei contributi che altrimenti sarebbero andati persi per sempre. Gli oneri per la ricostruzione della situazione contributiva per i periodi prescritti sono, purtroppo, a carico dell’interessato.
Quando si prescrivono i contributi INPS?
Il termine generale di prescrizione dei debiti contributivi dell’INPS è di 5 anni, decorrenti dalla data di scadenza entro cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
In alcune situazioni il termine di prescrizione è esteso a 10 anni: ciò avviene quando il lavoratore ha denunciato una situazione di lavoro “in nero” che comporta l’evasione dell’obbligo contributivo.
Per maggiori informazioni leggi la nostra guida completa sulla prescrizione dei contributi INPS.
Riscatto dei contributi non versati e prescritti
La legge n. 203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, ha introdotto una nuova possibilità di riscatto dei contributi previdenziali non versati dal datore di lavoro e caduti in prescrizione.
Il lavoratore può chiedere in qualsiasi momento la costituzione di una rendita vitalizia, ma la contribuzione necessaria è interamente a suo carico.
Cosa è cambiato rispetto a prima?
La novità sta nel fatto che in passato la richiesta poteva essere fatta solo dal datore di lavoro, o, in sua sostituzione dal lavoratore stesso, ma ciò poteva avvenire solo entro i termini di prescrizione.
Ora invece, anche quando i contributi sono prescritti, il lavoratore ha la possibilità di ottenere la rendita. E il diritto del lavoratore di chiedere la rendita vitalizia in proprio è imprescrittibile, cioè non è più soggetto a prescrizione e dunque può essere esercitato in qualsiasi momento, anche a distanza di parecchi anni, o decenni, dall’epoca in cui la contribuzione era dovuta e avrebbe dovuto essere versata dal datore di lavoro che non vi ha provveduto.
Tecnicamente la legge opera introducendo un nuovo comma, il settimo, all’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, che disciplina le modalità di costituzione della rendita vitalizia.
Circolare INPS: domanda e calcolo degli oneri di riscatto
La circolare INPS n. 48 del 24 febbraio 2025 ha disciplinato le modalità per la costituzione di questa rendita vitalizia, stabilendo che il lavoratore, se il datore di lavoro non ha provveduto entro i termini di prescrizione, può agire in qualsiasi momento per chiederla, anche dopo l’intervenuta prescrizione dei contributi, ma dovrà pagare interamente l’importo necessario e dunque dovrà sostenere interamente e in proprio il costo.
Nel documento di prassi l’INPS fornisce anche le istruzioni operative su come presentare e valutare le domande (possono presentarle, senza limiti di tempo, anche i familiari superstiti, se il lavoratore è deceduto) e sul criterio di calcolo dell’onere di riscatto (che può essere rateizzato): a tal fine si utilizza il consueto metodo della riserva matematica, basato sull’importo dei contributi non versati e sull’età del lavoratore, ragguagliato al coefficiente attuariale riportato nelle apposite tabelle INPS.
Conclusioni
In sostanza, con le nuove regole entrate in vigore nel 2025 il lavoratore potrà garantirsi una rendita vitalizia – ma a proprie spese – anche se i suoi contributi erano già prescritti.
Approfondimenti
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