Una legge che riconosce l’architettura come bene di interesse pubblico primario per la salvaguardia e la conservazione del paesaggio e vede la buona l’architettura come unico mezzo per ottenere ambienti di qualità e salutari.
E come si arriva alla qualità in architettura? Ovviamente con i concorsi di progettazione che consentono di scegliere le opere non in base al prezzo, neanche vagliando il fatturato di chi le progetta, bensì scegliendo la proposta migliore. Approda in Commissione Cultura a Palazzo Madama il disegno di legge sulla qualità dell’architettura, proposto da senatori del Pd. L’esame entra nel vivo, iniziando da un giro di audizioni.
Quello che è ovvio, e che hanno ben compreso altri Paesi europei come la Francia, però da decenni fatica a diventare realtà. Nelle scorse legislature il Parlamento si è trovato più volte ad esaminare proposte di legge incentrate sulla diffusione della qualità dell’architettura. È presto per dire se il nuovo Ddl potrà avere gambe per arrivare al traguardo della conversione in legge, ma è chiaro che l’Italia è in ritardo. Gli stati membri dell’Ue già con la risoluzione del 2001 e con le conclusioni del Consiglio Ue del 2008 si sono impegnati ad attivare politiche nazionali per l’architettura.
Numerosi Paesi dell’Unione europea, come Francia, Finlandia, Paesi Bassi, Irlanda, Estonia, Lettonia e Norvegia, hanno risposto all’invito; mentre l’Italia sconta un forte ritardo. Ritardo che , appunto, la nuova proposta cerca di colmare.
Il fulcro del disegno di legge è l’obbligo di indire concorsi di progettazione o di idee per le opere pubbliche rilevanti sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo o tecnico, per importi superiori alle soglie comunitarie, Ogni scelta diversa dal concorso di progettazione – viene proposto nel Ddl – deve essere approvata dall’Anac, pena la nullità del bando. L’obbligo scatta anche per le opere di rilevante interesse infrastrutturale e per le attrezzature culturali di interesse architettonico di competenza del ministero della Cultura.
Le amministrazioni, che pur rientrando nell’obbligo, si avvalgono di procedure diverse dal concorso, sono soggette a sanzioni pecuniarie che oscillano tra lo 0,5 e l’1% del valore dell’opera. Non solo: l’affidamento della progettazione ad un soggetto diverso dal vincitore del concorso è riconoscibile come danno erariale e può essere sanzionato dalla Corte dei conti.
Come incentivo all’adozione del sistema del concorso in ambito privato, il Ddl suggerisce alle regioni di prevedere appositi benefici, che si possono ad esempio concretizzare nella riduzione degli oneri di urbanizzazione.
Per l’organizzazione di concorsi di qualità, il Ddl prevede l’istituzione della figura del supervisore dei concorsi, un consulente specialista capace di supportare le amministrazioni nell’indizione e preparazione delle procedure. I requisiti di professionalità, tali da consentire l’iscrizione ad un apposito albo, sono demandati ad un Dm del ministero della Cultura. Il Ddl prevede anche che nelle commissioni che giudicano i progetti partecipanti ai concorsi ci siano almeno due membri esterni all’amministrazione appaltante, di cui uno con funzione di presidente.
L’altro fulcro del Ddl è la previsione di un Piano per l’architettura. A predisporlo ogni anno dovrebbe essere il ministero della Cultura di concerto con quello delle Infrastrutture con l’obiettivo di individuare: le priorità per gli interventi in materia di architettura; le linee programmatiche per la realizzazione di iniziative per la promozione della cultura urbanistica e architettonica; i criteri per la selezione di interventi per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico; le indicazioni per la redazione dei progetti e dei programmi di intervento e i parametri per la valutazione della loro qualità ed efficacia. La gestione del Piano è affidata al dipartimento Creatività contemporanea del ministero della Cultura.
Inoltre, per valorizzare le opere di architettura, vengono affidati alcuni precisi compiti sempre al ministero della Cultura, quali: l’istituzione di premi per opere di qualità architettonica, la concessione di agevolazioni per lavori di manutenzione e restauro di edifici esistenti o per la costruzione di nuovi edifici, infine, compete al ministero la dichiarazione di notevole interesse artistico, su richiesta dell’autore, di opere di architettura.
Inoltre, il Ddl propone l’istituzione, presso il ministero della Cultura, di una commissione di esperti per la salvaguardia e valorizzazione delle opere dell’architettura.
Infine, si prevede l’istituzione di un premio per la giovane architettura italiana, destinata agli architetti autori di opere «che costituiscano un intervento di nuovo rinascimento urbano o di riqualificazione paesaggistico-ambientale».
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pubblicato il: 25/07/2025