Le spese per gli accessori sul veicolo, pagate a parte dal lavoratore con trattenuta in busta paga, non influiscono e quindi non riducono il valore forfetario del benefit imponibile
Le somme a carico del dipendente in busta paga per optional aggiuntivi sui veicoli aziendali concessi in uso promiscuo non incidono sulla determinazione del valore del benefit tassabile. Il valore del fringe benefit resta quindi quello stabilito dalle tabelle Aci, e non può essere ridotto dalle spese per accessori extra che il dipendente sostiene di tasca propria.
È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 233 del 9 settembre 2025, fornita a una società che offre ai propri dipendenti l’uso promiscuo di veicoli aziendali, cioè la possibilità di utilizzare l’auto sia per motivi di lavoro che per esigenze personali. Questo beneficio, che costituisce un fringe benefit, è soggetto a una tassazione specifica, prevista dal Tuir. La società, in qualità di sostituto d’imposta, in particolare chiede di sapere se, ai fini della corretta applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali, le somme eventualmente trattenute ai dipendenti, per gli optional dagli stessi richiesti sui veicoli loro assegnati in uso promiscuo e da loro interamente pagati, debbano essere sottratte o meno dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.
Il dubbio nasce perché la norma stabilisce che il valore tassabile debba essere assunto “al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.
Il ragionamento dell’Agenzia prende le mosse dall’articolo 51 del Tuir (Dpr n. 917/1986), in base al quale, tutto ciò che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro – che sia in denaro o sotto forma di beni e servizi – concorre a formare il reddito imponibile. Tuttavia, per i veicoli concessi in uso promiscuo, la legge (articolo 51, comma 4, Tuir) prevede una modalità semplificata di calcolo dell’imponibile: il valore da tassare infatti, si basa su un importo forfetario calcolato secondo le tabelle Aci, che stimano il costo chilometrico per una percorrenza convenzionale di 15mila km annui.
Dal 2025, ricorda l’Agenzia, il legislatore ha introdotto una tassazione agevolata per incentivare l’uso di veicoli elettrici (articolo 1, comma 48, legge di bilancio n. 207/2024), riducendo la percentuale del valore Aci da tassare in questo modo: 10% per quelli a batteria, 20% per gli ibridi plug-in e 50% per gli altri veicoli di nuova immatricolazione.
Tanto in estrema sintesi premesso, se il dipendente decide di aggiungere optional e ne paga il costo di tasca propria tramite una trattenuta in busta paga, queste somme non possono essere sottratte dal valore del fringe benefit. Questo perché gli optional non rientrano nel calcolo forfetario basato sulle tabelle Aci, che considerano solo i costi standard di esercizio del veicolo.
Per quanto riguarda la disposizione per cui il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, precisa la risposta all’interpello, quest’ultima si riferisce solo alle somme eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle Aci, e non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato.
In conclusione, il datore di lavoro può certamente offrire ai dipendenti la possibilità di personalizzare i veicoli aziendali, ma il pagamento degli optional aggiuntivi da installare sui veicoli concesso in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle Aci, non riduce il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione. Le somme versate devono quindi essere gestite come trattenute sul netto in busta paga, senza impatto sulla tassazione del benefit.