A seguito di un caso positivo riscontrato nel territorio comunale di Muggia di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), anche in considerazione della presenza di oltre 30 focolai attivi nelle province di Udine e Pordenone, la struttura complessa sanità pubblica veterinaria di Asugi ha predisposto alcune prescrizioni a cui gli stabilimenti e gli allevamenti zootecnici situati nel raggio di venti chilometri dal focolaio devono temporaneamente attenersi.
Cosa è la “Blue tongue”?
La febbre catarrale degli ovini, o Bluetongue, è una malattia virale trasmessa da insetti vettori (moscerini del genere Culicoides) che colpisce i ruminanti domestici e selvatici, come ovini e bovini. Non è una zoonosi, non infetta l’uomo. I sintomi includono lesioni alla bocca e alla lingua, da cui il nome “lingua blu”. La gestione della malattia si basa sulla sorveglianza, sulla diagnosi di laboratorio e sulla vaccinazione.
Le disposizioni
È previsto il blocco condizionato dei documenti di accompagnamento nel sistema Vetinfo per tutte le movimentazioni da vita degli ovini dagli stabilimenti situati nel raggio di venti chilometri da un focolaio confermato di febbre catarrale degli ovini (Blue tongue). La validazione del documento di accompagnaento è subordinata all’esito di una visita clinica effettuata dal veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti alla movimentazione;
- le movimentazioni da vita di animali delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina dagli stabilimenti situati nel raggio di venti chilometri dal focolaio devono garantire il trattamento degli animali con idoneo insetto-repellente nei sette giorni precedenti il trasporto;
- le movimentazioni verso macello di animali delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina dagli stabilimenti situati nel raggio di venti chilometri dal focolaio devono garantire il trasporto nelle ore diurne, il trattamento di mezzi con idonei insetticidi e la macellazione entro le 24 ore successive;
- l’autorizzazione della pratica del pascolo vagante degli ovini nel territorio delle Province di Gorizia e Trieste è subordinata alla condizione che tutti gli animali facenti parte del gregge siano stati sottoposti a un ciclo completo di vaccinazioni nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia e che la validità delle vaccinazioni copra tutto il periodo previsto per il pascolo vagante;
- nel territorio delle Province di Gorizia e Trieste è vietata la pratica della transumanza, salvo il rispetto della condizione che tutti gli animali facenti parte del gregge siano stati sottoposti a un ciclo completo di vaccinazioni nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia e che la validità delle vaccinazioni copra tutto il periodo previsto per la permanenza al pascolo;
- la partecipazione a fiere, mostre o mercati degli ovini appartenenti ad allevamenti che ricadono nel raggio di 20 chilometri dal focolaio accertato è subordinata alla condizione che tutti gli animali facenti parte del gregge siano stati sottoposti ad un ciclo completo di vaccinazioni nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
- in tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina situati nel raggio di venti chilometri dal focolaio gli operatori individuano ed eliminano possibili focolai larvali e, ove possibile, predispongono ricoveri chiusi, con aperture schermate da zanzariere a maglia fitta, in cui custodire gli animali durante le ore crepuscolari e notturne;
- per proteggere gli animali dalla forma clinica della malattia e ridurre la circolazione del virus, gli operatori possono approvvigionarsi delle dosi di vaccino adeguato al sierotipo circolante sul territorio. L’intervento vaccinale deve essere comunicato dal veterinario aziendale allo scrivente servizio veterinario.
Le movimentazioni verso territori indenni o non classificati omogenei per il sierotipo circolante sono subordinate alla condizione che siano stati sottoposti per almeno 14 giorni a un trattamento con idoneo prodotti insetto repellente e siano stati sottoposti a test Pcr per la febbre catarrale degli ovini almeno 14 giorni dopo l’inizio del trattamento con prodotto insetto-repellente.