Aver comprato un altro immobile prima di aver rivenduto quello acquistato con i benefici non consente di mantenerli. Il nuovo acquisto “agevolato” deve avvenire nell’anno successivo all’alienazione

Per evitare la decadenza dai benefici prima casa non vale l’acquisto effettuato prima della vendita infra-quinquennale dell’immobile acquistato con le agevolazioni. È quanto ha statuito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 24479 del 3 settembre 2025.

La controversia, come brevemente anticipato, si sofferma sull’esclusione dai benefici fiscali prima casa nell’ipotesi in cui, in seguito alla cessione infra-quinquennale dell’immobile che aveva goduto delle agevolazioni, non segua un nuovo acquisto entro un anno di un altro immobile da adibire ad abitazione principale.

In particolare, la pronuncia dei giudici di legittimità ritiene irrilevante, ai fini della conservazione dei benefici prima casa, la circostanza che il contribuente abbia acquistato un altro immobile prima dell’alienazione del bene per il quale aveva fruito della agevolazione.      

Venendo alla fattispecie oggetto della controversia, con atto stipulato nel 2009, due coniugi avevano acquistato, in parti uguali tra loro e pro-indiviso, la piena proprietà di un immobile, beneficiando delle agevolazioni prima casa.

Nel 2012, la moglie ha rilevato la quota del 50% posseduta dal marito, chiedendo di potersi avvalere dei benefici prima casa; successivamente, nel 2016, la contribuente ha ceduto la proprietà dell’intero immobile, comprensiva quindi, anche della quota del 50% acquistata nel 2012, incorrendo pertanto nella revoca parziale dei benefici, comminata previo avviso di liquidazione dell’Agenzia delle entrate, in relazione alla quota del 50% acquistata nel 2012, ceduta prima del decorso dei 5 anni, e in assenza del riacquisto entro un anno di altro immobile da adibire ad abitazione principale.

Ciò premesso, la contribuente, vincitrice del primo grado di giudizio e soccombente in appello, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, contestando la decadenza dal beneficio, sulla scorta del fatto che aveva acquistato altro immobile adibito ad abitazione principale prima dell’alienazione dell’immobile per cui aveva usufruito del beneficio.

La Corte, investita della questione, previa ricostruzione della disciplina vigente in materia di agevolazioni prima casa, ha respinto il ricorso della contribuente.

In base al comma 4 della nota 2-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 131/1986 (Tur), le agevolazioni previste per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione, sono revocate in caso di ritrasferimento degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, salvo che il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Nel caso in esame, la ricorrente non ha rispettato il termine quinquennale e ha acquistato altro immobile prima di aver rivenduto quello acquistato con i benefici.

Tale sequenza negoziale non consente di conservare i benefici fiscali fruiti, coerentemente con il tenore letterale della norma agevolativa, che consente di evitare la decadenza conseguente alla rivendita infra-quinquennale solo in caso di acquisto di una altra “prima casa” dopo la vendita di quella acquisita con i benefici, e non anche nell’ipotesi in cui la rivendita sia preceduta da altro acquisto di immobile.

La natura agevolativa rivestita dalla disciplina prima casa non consente, del resto, una applicazione analogica né una interpretazione estensiva, come previsto ai sensi dell’articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, a mente del quale “le leggi (…) che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.

Pertanto, trattandosi di norma eccezionale, come ogni norma relativa ad agevolazioni fiscali, essa è di stretta interpretazione e, quindi, vale anche nell’ipotesi in commento il principio generale e inderogabile in materia fiscale, per cui le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione.

Ciò premesso, la Corte ritiene quindi pacifico che, sulla base del comma 4 della nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al Tur, le agevolazioni vengono meno in caso di ritrasferimento degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, salvo che il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni acquisti altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Nel caso in esame, non avendo la ricorrente rispettato il termine quinquennale, non può rilevare, al fine di impedire la decadenza, la circostanza che la stessa abbia acquistato altro immobile adibito ad abitazione principale prima dell’alienazione dell’immobile per cui aveva usufruito del beneficio.