Nei giorni scorsi il commissario della Città della Salute (Le Molinette) di Torino, Thomas Schael, aveva promulgato un regolamento sull’attività di informazione scientifica.
Il 22 settembre scorso Fedaiisf ha inviato una “pec” al Direttore Generale Dell’azienda ospedaliera – universitaria Città Della Salute e della Scienza di Torino, Livio Tranchida, e per conoscenza all’Assessore alla Salute Regione Piemonte, Dott. Federico RIBOLDI.
Ne riportiamo il testo:
OGGETTO: Deliberazione del Commissario n. 0001185 del 28 Agosto 2025, avente ad
oggetto l’adozione del Regolamento aziendale per disciplinare l’attività di informazione scientifica del farmaco all’interno delle strutture sanitarie dell’azienda ospedaliera-universitaria Città Della Salute e della Scienza di Torino. RICHIESTA URGENTE DI REVOCA IN AUTOTUTELA.
Formuliamo la presente in nome e per conto di FED.A.I.I.S.F. – Federazione delle
Associazioni degli Informatori scientifici del Farmaco e del Parafarmaco (https://
www.fedaiisf.it/) al fine di rappresentare quanto segue.
Fedaiisf è un’Associazione, costituita da Associazioni nazionali e territoriali e dai
coordinamenti territoriali degli Informatori Scientifici del Farmaco, che vanta un numero corposo e capillare di iscritti su tutto il territorio nazionale italiano.
Le finalità, più chiaramente indicate nello Statuto dell’Associazione, ma che qui si
riportano brevemente, sono:
- confrontarsi con le Istituzioni nazionali affinché l’informazione sia finalizzata all’interesse della collettività e alla completa affermazione del ruolo dell’Informatore Scientifico;
- collaborare con le Autorità e gli Organismi competenti locali, nazionali ed internazionali, concorrendo allo studio ed alla attuazione dei provvedimenti riguardanti l’attività di informazione scientifica del farmaco;
- confrontarsi con le parti politiche e sociali per la più corretta definizione e per la più
completa affermazione del ruolo dell’informatore scientifico del farmaco.
Com’è noto, il ruolo dell’Informatore scientifico del farmaco in ambito sanitario e
essenziale. E’indiscutibile che l’unico sistema fruttuoso per fare circolare informazioni
complete e comprensibili sull’innovazione in campo scientifico e medico/biologico è quello della comunicazione interpersonale (sanitario /informatore scientifico).
Invero, la figura dell’informatore scientifico, e la frequenza delle visite, soddisfa un bisogno informativo dei medici che è fondamentale; ma non solo l’Informatore Scientifico del Farmaco ha un ruolo attivo nelle procedure aziendali per l’osservanza delle normative inerenti la farmaco vigilanza.
Orbene, in maniera del tutto informale, FEDAIISF è venuta a conoscenza che l’Azienda in indirizzo, ha adottato il “Regolamento aziendale per disciplinare l’attività di Informazione Scientifica del Farmaco, all’interno delle strutture sanitarie dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino”, revocando contestualmente la deliberazione del Direttore Generale n. 130, del 30 dicembre 2015 con la quale era stato approvato il regolamento aziendale in materia.
L’esame del Regolamento porta a formulare alcune considerazioni Le regole di accesso dell’informatore scientifico, stabilite nel documento in commento – in particolare, ci si riferisce all’articolo 4 – destano allarme e molta preoccupazione.
Dalla sua lettura emerge tutt’altro, un atto dal contenuto discriminatorio, stigmatizzante la professione e l’attività dell’Informatore Scientifico. L’Informatore Scientifico, viene presentato come un professionista da tenere sotto controllo perché induttore di spesa, incline a corrompere e non, come dovrebbe essere per legge, un professionista parte integrante del percorso di cura del paziente. Così, viene inserito l’obbligo alla tracciabilità della sua attività! Procedure anacronistiche per prevenire la corruzione e l’aumento della spesa in ambito sanitario!
Sono quasi venti anni che gli ISF non portano regalie e tanto meno abbonamenti, non organizzano congressi e non scelgono chi vi partecipa da relatore, perché vietato dalla legge. La cronaca stessa ce lo insegna, non è un caso che, negli ultimi anni, le varie inchieste, anche giudiziarie, vedi il caso Pasimafi per citare la più eclatante, abbiano evidenziato come i fenomeni corruttivi o presunti tali vengano perpetrati dalle figure apicali delle aziende farmaceutiche.
Per quanto riguarda la crescita della spesa farmaceutica altri sono i fattori che la inducono e l’Informatore Scientifico non è tra questi. Basta analizzare i dati relativi alla spesa per farmaci che crescono negli anni nonostante le aziende del settore abbiano ridotto sensibilmente il numero di Informatori Scientifici, passati da trentamila unità a ridosso degli anni 2000, a circa diecimila dei giorni nostri. Gli Informatori scendono come numero, quindi si incontrano meno medici e si arriva alla conclusione che la spesa cresca a causa di questa figura professionale?! Forse si dovrebbe guardare altrove?!
Ancora, si scrive, nel documento in esame, che “In nessun caso l’attività deve intralciare l’attività assistenziale e, pertanto, l’attività di informazione scientifica è ammessa solo all’interno degli studi medici o sale riunioni mentre negli ambulatori specialistici è ammessa fuori orario lavorativo”. Orbene, l’informatore Scientifico è una figura professionale già prevista dalla legge 833\78 istitutiva del SSN e non è previsto dalla legge che tale lavoratore debba avere limiti di tempo nello svolgimento della sua attività.
Anche il successivo Decreto legislativo n. 219/06, nel capitolo relativo all’Informazione Scientifica, nulla dice a proposito di limiti e ambiti entro cui svolgerla. Allora, ci si chiede come si possa a questo punto limitare la sua attività a soli tre giorni alla settimana, per due ore e in fasce orarie del tutto avulse dalla realtà lavorativa, senza rischiare di comprometterne la tenuta del posto di lavoro e la professione. In quanto parte integrante del percorso di cura del paziente, l’informazione Scientifica, va espletata nelle ore in cui il clinico svolge la sua attività lavorativa, è in quelle ore e non in altre che deve avvenire l’incontro.
L’operatore sanitario deve avere cura di inserire, durante la sua quotidiana attività
professionale, che sia in ambulatorio, in reparto o in sala operatoria, il tempo da dedicare al confronto con l’Informatore Scientifico.
È sotto gli occhi di tutti come l’evoluzione del settore, abbia prodotto farmaci biologici e terapie innovative che interagiscono con il genoma. Si tratta di prodotti e strumenti che necessitano di momenti di riflessione su paziente, patologia e terapia, molto di più della semplice informazione sulle caratteristiche del prodotto. È un’attività che può a volte coinvolgere gli operatori in gruppo ma spesso è più di interesse individuale, perché individuale è la terapia. Ogni paziente risponde in modo soggettivo ad essa e come tale va gestito dall’Informatore Scientifico durante l’incontro con il clinico. Come si può pensare di imbrigliare in un numero di visite annue predeterminato un rapporto che per definizione è variabile perché variabile è la risposta del paziente alla terapia?
Elemento ben più grave, il Regolamento in commento non affronta il tema dell’Informazione Scientifica svolta dai colleghi del parafarmaco e degli ausili. Questo
genera di fatto una pericolosa discriminazione degli stessi lavoratori. Anche se il
parafarmaco, come costo, è a carico del cittadino e non incide direttamente sulle casse pubbliche, ricordiamo che il SSN tutela la salute del paziente indipendentemente se la terapia che questi assume sia a carico o meno dello Stato.
L’art. 5 – TRACCIABILITÀ DELLE VISITE, introduce una procedura che determina una grave violazione del diritto alla privacy dell’informatore scientifico nell’esercizio della propria attività lavorativa ma anche nella vita quotidiana (viene, in sostanza, disposto unilateralmente un sistema di tracciamento dell’attività degli ISF che non tiene assolutamente conto degli obblighi che la normativa impone nel trattamento dati personali).
Come si ritiene di garantire i diritti degli Informatori scientifici portati dalla legislazione nazionale (e di derivazione comunitaria) in materia di privacy?
In buona sostanza, gli Informatori scientifici piemontesi sono venuti a conoscenza (da
alcune settimane) di un provvedimento, fortemente limitativo della loro attività lavorativa, solo per le vie brevi e repentinamente, senza alcun avviso formale da chi era preposto a farlo.
La condotta posta in essere dall’azienda sanitaria pertanto rappresenta una grave
involuzione normativa che non è accettabile.
Da ciò discende l’esigenza di fissare con estrema urgenza un incontro (anche da remoto) con gli attori coinvolti, al fine di creare (condividendo le informazioni
necessarie) un virtuoso sistema per la procedura di accesso, unico e snello.
Ciò, in ottica collaborativa e con l’intento di assicurare sia al personale sanitario che agli informatori scientifici di operare senza maggiori oneri ed in tutta tranquillità, per il bene della collettività.
In ogni caso si chiede la revoca in autotutela della Deliberazione del 28/08/2025 e
relativo Regolamento in essa approvato.
Certi di un cortese e sollecito riscontro (che si chiede avvenga entro e non oltre quindici giorni dalla presente), si resta a disposizione per ogni eventualità e si inviano i più distinti saluti.
Per FEDAIISF hanno firmato il Presidente Federale, il Segretario Federale e il Coordinatore Fedaiisf per la regione Piemonte
Regolamento ISF Molinette Torino
Commento
L’Informatore Scientifico, da contratto CCNL del chimico farmaceutico, è un lavoratore non timbrante che svolge la sua attività per un totale di 40 ore settimanali.
Allora ci chiediamo come si possa, nelle strutture sanitarie del SSN, limitarla a solo poche ore alla settimana! Nella delibera 1185 del 28 agosto 2025 emanata dal commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, si arriva a “concedere” agli ISF solo due ore alla settimana e in fasce orarie del tutto avulse dalla realtà lavorativa.
Come potete ben immaginare, questi comportamenti, di fatto, risultano punitivi e se emulati metterebbero a repentaglio centinaia di posti di lavoro in Piemonte che a cascata diventerebbero migliaia, se tutte le regioni dovessero adottarne di simili.
La delibera 1185 del 28 agosto 2025 è solo l’ultima di una lunga serie di provvedimenti adottati anche da parte di dirigenti che a nostro avviso, non sono rispettosi sia della legge 833\78, istitutiva del nostro SSN, che del DL 219\06 come sottolineato nella richiesta di revoca. A ciò si aggiunga che, a nostro avviso, sarebbero atti che violano la stessa Costituzione Italiana, che obbliga tutti, Direttori Generali, Commissari Straordinari e dirigenti della sanità, a promuovere condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, consentendo ad ogni cittadino di poter svolgere un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4).
Non ci risulta che gli Informatori Scientifici siano esclusi da tali diritti e doveri, pertanto, sarebbe stato opportuno che, prima di emanare delibere che incidono sull’organizzazione del lavoro di professionisti, organici per legge al SSN, queste venissero condivise con le organizzazioni sindacali e le associazioni maggiormente rappresentative della professione, come FEDAIISF.
Se ciò accadesse, il dirigente di turno riceverebbe le conoscenze su modalità e finalità con cui si svolge il lavoro dell’Informatore Scientifico, per addivenire a delibere che fissino regole, disciplinino e giammai pongano limiti, all’attività dell’informazione scientifica. Saprebbe per esempio che secondo le linee guida della conferenza delle Regioni che “Lo svolgimento dell’attività degli ISF all’interno delle strutture del SSR viene assicurato e agevolato dalle Direzioni delle suddette strutture” (che ha forza di legge ai sensi dell’art. 48 commi 21, 22, 23, 24 della l. 24.11.2003 n. 326).
Inoltre viene garantita la riservatezza delle informazioni da parte degli Operatori Sanitari, ma come viene garantita e tutelata la privacy degli informatori dato che un tracciamento di questo tipo configura un vero e proprio controllo improprio di una attività lavorativa in violazione all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori?
Non possiamo che auspicare per il futuro l’apertura di questi tavoli di confronto utili a far emergere la professione dalle zone d’ombra in cui è condannata a lavorare da decenni.
La politica deve entrare in modo incisivo nella questione e stimolarne il percorso.
A tal proposito, ricordo a tutti che il lavoro dell’Informatore Scientifico, attende ancora oggi, a distanza di decenni, di poter essere svolto pienamente, così come previsto dalla legge 833\78, di cui riportiamo l’art. 31.
“Art. 31. Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci.”
Al servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sull’attività di informazione scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci. È vietata ogni forma di propaganda e dipubblicità presso il pubblico dei farmaci sottoposti all’obbligo della presentazione di ricettamedica e comunque di quelli contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi dell’articolo 30. Sino all’entrata in vigore della nuova disciplina generale dei farmaci di cui all’articolo 29, il Ministro della sanità determina con proprio decreto i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli indicatinel precedente comma, tenuto conto degli obiettivi di educazione sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in materia della Comunità economica europea. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, viste le proposte delle regioni, tenuto conto delle direttive comunitarie e valutate le osservazioni e proposte che perverranno dall’Istituto superiore di sanità e dagli istituti universitari e di ricerca, nonché dall’industria farmaceutica, predispone un programma pluriennale per l’informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del predetto servizio e dell’attività degli informatori scientifici. Nell’ambito del programma di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali e le imprese di cui al primo comma, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della sanità. Il programma per l’informazione scientifica deve, altresì, prevedere i limiti e le modalità per la fornitura ai medici chirurghi di campioni gratuiti di farmaci.“
Tutti gli ostacoli e i limiti, posti ad arginare una corretta informazione scientifica, possono indurre anche un onesto lavoratore, mosso dal bisogno supremo di portare a casa uno stipendio, a superarli e nel far questo, rischiare di violare la legge!
È giunta l’ora di mettere la parola fine alla consuetudine di far sentire l’informatore scientifico, che accede in una struttura del SSN, ospite poco gradito e apostrofato dai pazienti come “commesso” o venditore.
Come espresso nell’articolo 31 della legge 833\78, noi siamo di fatto degli operatori sanitari, coordinati dal ministero della salute a cui rispondiamo.
Ci auguriamo che la proposta di legge istitutiva dell’albo professionale, presentata in parlamento lo scorso aprile, venga al più presto promulgata e che l’informatore scientifico possa finalmente diventare a pieno titolo un operatore sanitario. Parte integrante del percorso di cura che vede al centro il paziente e intorno a lui il medico che sceglie e prescrive il farmaco, il farmacista che lo dispensa e l’informatore che nel promuoverlo aiuta entrambi a individuare la migliore cura.
Francesco Ferrari – Presidente Federale Fedaiisf
Antonio Daniele – Segretario Federale Fedaiisf