Il Conto Termico 3.0 è il nuovo meccanismo di incentivazione previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per favorire l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Numerosi sono i lavori ammessi dal bonus anche per i privati, con delle specifiche regole di accesso all’incentivo. Entrerà in vigore il 25 dicembre 2025 e sostituirà l’attuale Conto Termico 2.0 disciplinato dal decreto del 2016. La misura mette a disposizione 900 milioni di euro l’anno, di cui 400 destinati alle Pubbliche Amministrazioni e 500 ai soggetti privati.

Come spiegato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin al momento dell’approvazione, “è un provvedimento molto atteso, soprattutto dagli enti locali. Con il Conto Termico 3.0 rendiamo più semplice, accessibile ed efficace uno strumento già apprezzato da amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini”. Il decreto introduce infatti semplificazioni per l’accesso, amplia i beneficiari e aggiorna gli interventi finanziabili, adeguandoli all’evoluzione tecnologica e ai prezzi di mercato.

Quali lavori si possono fare con il Conto Termico 3.0

Gli interventi ammessi dal Conto Termico 3.0 riguardano sia l’efficienza energetica sia la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Possono accedere agli incentivi le Pubbliche Amministrazioni, i soggetti privati e, come novità, anche gli enti del Terzo Settore, equiparati agli enti pubblici.

Per quanto riguarda l’efficienza energetica, gli interventi incentivabili comprendono:

  • isolamento termico di superfici opache (pareti e coperture), anche con ventilazione meccanica;
  • sostituzione di finestre comprensive di infissi;
  • installazione di sistemi di schermatura solare e ombreggiamento;
  • trasformazione degli edifici in strutture a energia quasi zero;
  • sostituzione di sistemi di illuminazione interni ed esterni con impianti efficienti;
  • installazione di sistemi di building automation per il controllo e la gestione degli impianti;
  • realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, se abbinate alla sostituzione degli impianti termici con pompe di calore;
  • installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo, sempre in abbinamento alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.

Per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, invece, rientrano tra le spese ammissibili:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi a pompa di calore;
  • installazione di impianti solari termici.

Le Pubbliche Amministrazioni e gli enti del Terzo Settore possono effettuare interventi sia su edifici residenziali che non residenziali. Per i privati, invece, sono incentivati solo gli interventi su edifici residenziali legati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Quanto si risparmia con il Conto Termico 3.0

Il nuovo meccanismo prevede una copertura media del 65% delle spese ammissibili. In casi particolari, come per gli interventi realizzati su edifici pubblici in comuni fino a 15.000 abitanti, scuole, ospedali e strutture sanitarie, l’incentivo può arrivare fino al 100% della spesa sostenuta. Gli incentivi vengono erogati in rate annuali costanti, secondo la durata definita dal decreto, e sono soggetti a limiti massimi di spesa per unità di superficie o di potenza. L’accesso avviene tramite il portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che aggiornerà la piattaforma per la presentazione delle richieste entro 60 giorni dall’entrata in vigore della nuova disciplina. Sono previste due modalità di accesso:

  • accesso diretto, con domanda presentata entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori;
  • prenotazione, riservata soprattutto alle Pubbliche Amministrazioni, che permette di riservare l’incentivo prima dell’avvio dei lavori sulla base di una diagnosi energetica o di un contratto di prestazione energetica.