Un sms e una finta telefonata. Questo il preludio di una truffa che ha colpito un romano, dal cui conto corrente sono stati effettuati 12 bonifici.

La truffa dell’sms

La vicenda risale al luglio del 2024 quando la vittima ha ricevuto sul proprio telefono un messaggio telefonico, che lo ha informato di un accesso anomalo al conto e che lo ha invitato a chiamare un numero indicato. Quell’sms sul momento non ha destato sospetti, anche perché si era posto in prosecuzione con altre simili comunicazioni presenti nella chat tra la banca e il correntista.

La finta telefonata

La storia non è finita qui. Perché l’uomo è stato raggiunto da una telefonata effettuata un numero identico a quello della banca, dove un sedicente operatore lo ha avvertito che risultavano eseguite operazioni fraudolente tramite il suo account risultato clonato da un altro dispositivo. A quel punto, la vittima è stata invitata per sicurezza a disinstallare le applicazioni dal cellulare. Di lì a poco, l’uomo ha perso tutto ciò che era presente nel cellulare: dai messaggi alle mail.

I bonifici verso una banca in Lituania

L’amara scoperta, però, è arrivata quanto il risparmiatore ha controllato il proprio conto corrente, da dove erano stati eseguiti dodici bonifici verso una banca in Lituania. Il correntista, così, ha chiesto il rimborso al proprio istituto bancario, ricevendo un “no”. A quel punto, ha deciso di rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario. Ed è stato assistito da Barbara D’Agostino, avvocato di Confconsumatori. Alla fine, il malcapitato ha ottenuto un rimborso di 7mila euro.

Il rimborso di 7mila euro

“Il Collegio – ha commentato l’avvocato Barbara d’Agostino, presidente di Confconsumatori Lazio – benché abbia voluto ritenere sussistenti elementi di imprudenza da parte del ricorrente, ha in ogni caso accertato che pure il comportamento dell’intermediario non fosse esente da responsabilità, in quanto è emerso che i bonifici disconosciuti erano stati disposti, nell’arco di poco più di due ore, in favore di soli due beneficiari verso una banca lituana: indici di anomalia che avrebbero dovuto allertare la banca”.

“Assenza di meccanismi di monitoraggio”

Di conseguenza, ha proseguito, “l’arbitro ha indicato che la banca non ha agito conformemente alla diligenza richiesta ai sensi dall’articolo 1176 del codice civile, in base al quale a carico dell’accorto banchiere grava l’obbligo di predisporre un sistema di monitoraggio al fine di un possibile blocco, in relazione a operazioni anomale per frequenza e tipologia, idonee a configurare un rischio di frode oggettivo, imminente e rilevabile attraverso l’analisi delle informazioni riguardanti le transazioni “sospette”. Quindi – ha terminato – è importante che il collegio abbia accertato e valutato l’assenza di meccanismi di monitoraggio e blocco automatico una volta rilevata un’anomalia delle movimentazioni bancarie nel suo utilizzo, rappresentando una disfunzione organizzativa dell’intermediario che implica una sua responsabilità. Si tratta di una vittoria importante per Confconsumatori – ha concluso – considerando che l’Abf ha ritenuto di riconoscere il 50 per cento della responsabilità in capo all’intermediario bancario, nonostante la dichiarata imprudenza a carico del ricorrente”.