Articolo del 07 Ottobre 2025
Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate (n. 249 del 18 settembre 2025) ha fornito chiarimenti importanti in materia di coperture sanitarie aziendali per i dipendenti all’estero.
Il tema riguarda molte realtà, pubbliche e private, che intendono offrire ai propri collaboratori una tutela sanitaria durante l’attività lavorativa fuori dai confini nazionali.
La conclusione dell’Agenzia, però, è netta: i premi assicurativi versati dal datore di lavoro sono imponibili e concorrono a formare il reddito del dipendente.
Il caso esaminato
La richiesta di chiarimento proveniva da un ente pubblico che aveva stipulato una polizza sanitaria per i propri dipendenti, sostenendone interamente il costo. La copertura presentava due modalità:
- In Italia: l’estensione della polizza al nucleo familiare era facoltativa e a carico del dipendente.
- All’estero: la polizza si estendeva automaticamente ai familiari conviventi a carico, nei Paesi privi di assistenza sanitaria diretta.
L’ente sosteneva che, poiché la copertura sanitaria era obbligatoria per i dipendenti in servizio all’estero (come previsto dallo Statuto), i relativi premi non dovessero essere tassati, rientrando tra i contributi previdenziali o assistenziali obbligatori di cui all’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha respinto questa interpretazione, richiamando il principio di onnicomprensività previsto dall’art. 51, comma 1, del TUIR: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, a qualunque titolo.”
Secondo l’Amministrazione finanziaria, solo i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge – e non quelli previsti da statuti o regolamenti interni – possono essere esclusi dal reddito imponibile.
Inoltre, la circolare n. 326/1997 distingue chiaramente tra:
- assistenza sociale, che risponde a finalità collettive di solidarietà verso soggetti in stato di bisogno;
- contributi previdenziali, dovuti per legge per garantire prestazioni specifiche.
La polizza in questione, ha concluso l’Agenzia, non rientra in nessuna delle due categorie: si tratta di un contratto assicurativo privato, e quindi il premio pagato dal datore di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, soggetto a tassazione e contributi.
Cosa cambia per le aziende
Per le imprese con personale inviato all’estero, questa interpretazione comporta un aspetto rilevante:
i premi assicurativi pagati per le polizze sanitarie individuali devono essere considerati come retribuzione, con i relativi effetti fiscali e contributivi in busta paga.
In altri termini, anche se la copertura è pensata per tutelare il lavoratore in un contesto complesso come l’estero, dal punto di vista tributario essa assume la natura di un compenso.
Diventa quindi importante verificare attentamente la struttura e la natura delle coperture sanitarie aziendali.
Il commento del nostro consulente
“È opportuno precisare che la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate riguarda una fattispecie diversa da quella che interessa le Casse di assistenza sanitaria. Nel caso analizzato, si trattava infatti di premi assicurativi versati a una compagnia privata, che l’ente voleva ricondurre ai contributi assistenziali di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), primo periodo del TUIR.
L’Agenzia ne ha giustamente escluso l’applicazione, ricordando che i contributi assistenziali devono avere una finalità collettiva, rivolta a soggetti che si trovano in uno stato di bisogno.
Diversa, invece, è la disciplina prevista dal secondo periodo dello stesso articolo, che riguarda i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziale, purché:
- operino secondo principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti;
- siano iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi presso il Ministero della Salute;
- e i contributi non superino 3.615,20 euro annui.
In questi casi, i contributi non concorrono a formare reddito e godono quindi di un trattamento fiscale agevolato.”
Polizza sanitaria o Cassa sanitaria? Le differenze che contano
La distinzione tra polizza sanitaria assicurativa e Cassa sanitaria non è solo formale, ma incide direttamente sul piano fiscale e contributivo.
- Polizza sanitaria: è un contratto assicurativo stipulato con una compagnia privata. Il premio versato è considerato un benefit individuale, quindi imponibile come reddito di lavoro dipendente.
- Cassa sanitaria: si tratta di un ente collettivo con finalità esclusivamente assistenziale, iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi. I contributi versati a tali casse, entro il limite di 3.615,20 euro annui, non concorrono a formare reddito.
In sintesi
- Le polizze assicurative private → generano reddito imponibile.
- I contributi a Casse sanitarie riconosciute → sono esenti da tassazione, entro i limiti previsti.
Per i datori di lavoro, la scelta tra una polizza assicurativa e una Cassa sanitaria non incide solo sulla tutela offerta ai propri collaboratori, ma anche sulla corretta gestione fiscale delle somme erogate.
Per approfondimenti: ASSINEWS