ROVERETO. Ancora una volta il tema “vaccinazione obbligatoria” arriva sul tavolo del giudice di pace che fra accuse di difetti di notifica e dubbi sulle verifiche sanitarie, ha confermato la multa a carico di due genitori che, nel concreto, avevano deciso di non vaccinare il loro figlio.

Non stiamo parlando del vaccino contro il Covid ma di quei vaccini che sono definiti obbligatori. E lo sono da diversi anni. Per avere un’idea, nel 1934 la vaccinazione contro il vaiolo fu la prima ad essere resa obbligatoria. Con il passare del tempo, le obbligatorie sono via via diventate più numerose fino a raggiungere, nel 2017, le dieci attuali: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite ed anti-varicella.

L’obiettivo dell’obbligo? Si intende raggiungere la soglia di copertura vaccinale del 95 per cento, corrispondente al valore raccomandato dall’organizzazione mondiale della sanità per garantire l’immunità di gregge, che protegge anche coloro che, per motivi di salute, non possono essere vaccinati. Questo il quadro generale.

Andando nel concreto della vicenda che è finita all’attenzione del giudice Raffaele Moschettino, ha avuto inizio nella primavera dello scorso anno quando i genitori del piccolo hanno avviato il procedimento chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di pagamento per l’inadempimento vaccinale (la sanzione amministrativa inizialmente è di 116 euro ma, se non pagata, arriva a 500).

La ragione? Hanno evidenziato come non sia mai arrivata la notifica prima dell’ordinanza di ingiunzione ed in particolare di non aver mai ricevuto notifica del verbale di contestazione di inadempimento vaccinale. Da parte sua l’Apss (che ha emesso l’ordinanza) sostiene di aver mandato la notifica ma sull’avviso di ricevimento la firma non è quella di uno dei due genitori. Che non si sono presentati al colloquio che era stato per loro fissato al servizio cure primarie di Rovereto.

Sul punto il giudice cita la Cassazione che stabilisce «che non è ravvisabile alcun profilo di nullità dove l’avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da una persona diversa, fatta salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare».

Quindi non basta che la firma non sia del destinatario dell’atto per poter sostenere di non aver ricevuto la raccomandata. Con un secondo punto i genitori hanno sostenuto che Apss non abbia «verificato in alcun modo se il minore, nel frattempo, avesse acquisito un’ “immunizzazione naturale” o avesse ragioni di salute ostative”».

Su questo punto il giudice spiega che: «gli uffici sanitari competenti non possono limitarsi a produrre una relazione interna, ma devono procedere, come nel caso di specie, in caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, a sollecitarne l’adempimento e/o a convocare i genitori dei minori, per un colloquio, al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e sollecitarne l’effettuazione, laddove si constati, in base alla documentazione tecnica probante, che non sia subentrata una sufficiente immunizzazione naturale».

Emerge, dal caso specifico che «l’amministrazione ha posto in essere le attività di sollecito vaccinale e di approfondimento clinico del caso». Da qui la decisione finale di respingere il ricorso finalizzato all’annullamento dell’ordinanza di pagamento per inadempimento vaccinale.