di
Elisa Messina

L’emendamento bipartisan introduce il consenso nella legge 609, quella che definisce lo stupro, adegua l’Italia alla Convenzione di Istanbul e ci mette al riparo dalle sentenze in cui il giudici definivano il perimetro della violenza

Se non c’è consenso «libero e attuale» non si può parlare di rapporto sessuale, ma di stupro. Ed è un reato punibile con la reclusione da 6 a 12 anni. Con questi due aggettivi (e come vedremo non solo quelli) potenziamente rivoluzionari l’Italia modifica la legge sulla violenza sessuale «e si adegua alla Convenzione di Istanbul, come da anni ci chiede il Consiglio europeo» spiega Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia che nel 2020 lanciò una campagna proprio a questo scopo. 

L’emendamento votato all’unanimità in Commissione Giustizia è frutto di un accordo bipartisan maturato dopo contatti tra la premier Meloni e la segretaria Pd Schlein. E anche questa è una piccola rivolzione. 



















































Ma se la definizione di «libero» ci appare più intuitiva – libero vuol dire senza alcuna pressione – forse è bene spiegare cosa si intende per «attuale» e cosa comporta. 

«Attuale significa che il consenso deve esistere durante tutto il rapporto sessuale dall’inizio alla fine, ed è revocabile in ogni momento. E vale per “quel” rapporto. Se due giorni fa abbiamo fatto sesso ma oggi io dico no, il consenso non è più attuale e quell’atto contro il consenso di una delle parti diventa stupro» spiega l’avvocata Cathy La Torre, autrice del volume «Non è normale – Se c’è violenza non è amore».

«Specificare che il consenso debba sempre essere attuale è fondamentale nelle violenze sessuali all’interno delle relazioni di coppia, che sono circa un quarto dei casi di stupro in Europa e che sono quelle più silenziose e taciute».
L’emendamento mette ordine e fa chiarezza in un ambito dove la giurisdizione, da anni, va avanti con sentenze spesso discutibili in cui il giudice deternina il perimetro della violenza sessuale.

«L’attuale formulazione della legge 609 prevede che la violenza sessuale esiste se c’è l’uso di coercizione, minaccia forza per avere un rapporto» spiega ancora La Torre. «Ma da anni la Cassazione dice che è il consenso il discrimine che separa un rapporto dallo stupro. Ora il nuovo emendamento che introduce il consenso rende univoca l’interpretazione da dare alla legge in sede processuale» spiega ancora l’avvocata. 

Prendiamo per esempio i casi di «freezing», ovvero tutte quelle volte in cui una persona che subisce violenza non reagisce o tarda a reagire, «si frizza» appunto, resta come congelata all’abuso. Ci sono state sentenze in cui il giudice ha valutato la mancata o la ritardata reazione come un attenunante o addirittura motivo di assoluzione:  nella primavera 2024 fece molto discutere la sentenza che ritenne 20-30 secondi un tempo ragionevole per consentire alla vittima di reagire (sentenza che poi fu ribaltata in Cassazione). 

«Quante volte ho letto in una sentenza di primo grado “non ha opposto resistenza”» prosegue La Torre. «Ora in tribunale non si dovrà più dimostrare di aver opposto resistenza. Inserendo il consenso come elemento centrale, si tutela maggiormente la libertà e la dignità della persona, riconoscendo che anche l’incapacità di opporsi può essere indice di assenza di consenso. La cosa fondamentale da capire è che finalmente, con questo emendamento, si ribalta la prospettiva: non è più la vittima che deve provare di essersi rifiutata ma è la persona accusa che dovrà provare che a quel rapporto c’era consenso».

Soffiermianoci, infine, su un altro dettaglio importante contenuto nella formulazione dell’emendamento: quelllo in cui si fa riferimento alla condizione di vulnerabilità di chi subilsce l’abuso: si legge infatti che commette violenza «chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto». Importnte perché fa riferimento alla situazione del momento: l’aver bevuto, aver assunto droghe per esempio. «Ma si applica anche a tutto quelle coppie in cui un partner esercita un potere ricattatorio – spiega La Torre. – Mi sono capitate molte clienti che subivano il sesso perché ricattate economicamente o psicologicamente. Spesso mi sono sentira dire: “Io facevo sesso con il mio partner perché avevo paura delle consenguenze, paura della violenza o che non mi desse i soldi per fare la spesa». 

«Se la legge passerà sarà l’occasione per scrivere una nuova pagina di giurisprudenza, ma ricordiamo che sul consenso è necessario un lavoro anche culturale. Per esempio con l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Perché è di questo che bisogna parlare ai ragazzi, soprattutto in età pre-adolescente» conclude l’avvocata. Non a caso, proprio un sondaggio del Corriere e pubblicato sul magazine 7 dimostrava che il 39% delle persone intervistate non aveva idea di cosa signficasse il concetto di consenso in un rapporto sessuale e in che modo questo si dovesse esprimere.

13 novembre 2025 ( modifica il 13 novembre 2025 | 12:44)