di
Claudio Del Frate

La morte delle gemelle Kessler: nel febbraio 2020 la Corte Costituzionale tedesca ha ammesso questa possibilità (ma ha vietato l’eutanasia) con limiti anche più ampi rispetto ad altri Paesi

La prima ipotesi formulata sulla morte in simultanea di Alice ed Ellen Kessler è quella del suicidio assistito (La portavoce dell’associazione Deutsche Gesallschaft ha poi confermato che le due artiste avevano effettivamente optato per questa scelta) . L’ipotesi non ha trovato conferma ma va chiarito che la «dolce morte» in Germania è consentita in base a una sentenza della Corte Costituzionale del 2020 e anche con limiti più ampi rispetto ad altri Paesi, a cominciare dall’Italia dove questa pratica può avvenire a precise condizioni stabilite dalla Suprema Corte con la cosiddetta senza sul caso Dj Fabo. 

Il 26 febbraio del 2020 la Corte Costituzionale tedesca è intervenuta sulla materia del fine vita stabilendo alcuni criteri generali.  Ogni individuo – ha stabilito la magistratura – ha il diritto di autodeterminarsi nella scelta di porre fine alla propria vita e di richiedere aiuto per farlo, a patto che la decisione sia autonoma e responsabile. La libertà di togliersi la vita, infatti, comprende anche la possibilità di cercare assistenza da terzi. In più la possibilità di togliersi la vita non è ristretta  a malati terminali o afflitti da dolori insopportabili ma anche a chi soffre di malattie psichiatriche.



















































Questa facoltà ha aperto il campo a discussioni che al momento non sono sfociate in precisi protocolli stabiliti dalla legge. La Corte ha stabilito infatti che il suicidio assistito deve esser frutto di un percorso ponderato; ma come regolamentare questo iter nel caso di persone che soffrono di disturbi psichiatrici? Due disegni di legge approdati al Bundestag nel 2023 non si sono tramutati in legge. 

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Detto questo, esistono dei limiti che non possono essere travalicati. In Germania è vietata l’eutanasia attiva, cioè la morte su richiesta. Nessuno può somministrare a una persona gravemente malata un farmaco letale. Questo può comportare una pena fino a cinque anni di carcere.
È ammessa l’eutanasia passiva: il malato può chiedere espressamente (per iscritto o davanti a testimoni) ai medici di interrompere la somministrazione di misure che lo mantengono in vita. L’eutanasia indiretta indica una morte anticipata come conseguenza della somministrazione di farmaci potenti. Nel caso del suicidio assistito (altrettanto legale) una persona che desidera morire può chiedere aiuto, ma deve essere in grado di assumere da sola il farmaco letale.

In Italia da anni si discute della regolamentazione per legge del suicidio assistito. Dopo anni di «vuoti» la Corte Costituzionale ha depenalizzato il reato di induzione al suicidio nel caso in cui  ricorrano precise condizioni: il malato deve soffrire di malattia senza possibilità di guarigione, che infliggono sofferenze fisiche e psichiche; deve inoltre indicare espressamente la volontà di morire e deve essere in grado di somministrarsi autonomamente il farmaco letale. 

17 novembre 2025 ( modifica il 18 novembre 2025 | 08:11)