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Redazione Economia

La scadenza riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti che devono pagare la decima rata e, nel caso dei riammessi, la seconda rata prevista dal nuovo piano dei pagamenti

Il 30 novembre scade il termine per la prossima rata della Rottamazione-quater. La scadenza riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti che devono pagare la decima rata e, nel caso dei riammessi alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025), la seconda rata prevista dal nuovo piano dei pagamenti. 

Il termine ultimo per i pagamenti

In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025, fa sapere l’Agenzia delle Entrate. Per effettuare il versamento è necessario utilizzare i moduli allegati alla comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, disponibile anche in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it



















































Cosa succede a chi non rispetta i termini

In caso di mancato pagamento o se non viene effettuato entro il termine ultimo la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, ricorda l’Agenzia.

Come  e dove pagare

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie
e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

Come funziona la Rottamazione quater

La cosiddetta Rottamazione quater è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Successivamente, la Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) ha previsto una nuova opportunità per chi non è riuscito a rimanere in regola con i pagamenti. Il provvedimento ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla Rottamazione-quater, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano «decaduti» a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto, potevano presentare, entro il 30 aprile 2025, domanda di riammissione ai benefici previsti e scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate.

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21 novembre 2025