Il canone Rai potrebbe scendere a 70 euro l’anno dagli attuali 90 euro. Lo chiede un emendamento alla Manovra, tra quelli segnalati dalla Lega, che punta a ridurre l’importo che dal 2016 viene addebitato direttamente nella bolletta elettrica. L’ipotesi ha acceso anche un dibattito all’interno degli stessi gruppi di maggioranza (con Forza Italia che ha sollevato obiezioni), ma per diventare realtà dovrebbe comunque superare la barriera dell’inserimento nell’ultima versione della Legge di bilancio: il nodo è quello delle coperture, visto che – secondo alcune stime – la riduzione comporterebbe un mancato introito di oltre 400 milioni di euro.
Quel che è certo è che il canone – con lo stesso importo o ridotto – resterà una delle incombenze con cui fare i conti anche nel 2026. Oltre 20 milioni di italiani lo versano regolarmente, l’evasione resta uno dei punti con cui lo Stato combatte da sempre, ma c’è anche chi non è chiamato a farlo in base alle norme vigenti, che non tutti conoscono.

Chi non paga (per legge)

Sono esonerati dal pagamento del canone gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a 8.000 euro, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo. Occorre però sapere che alcune di queste categorie devono presentare la richiesta e ci sono termini precisi da rispettare. Inoltre alcune categorie devono ripresentare la domanda ogni anno. I moduli per l’esonero si possono trovare sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Gli over 75

Le persone che hanno compiuto 75 anni e che, insieme al coniuge, dichiarano un reddito annuo non superiore a 8.000 euro possono richiedere l’esenzione dal canone Tv, a condizione che nell’abitazione non vivano altri familiari con reddito proprio (esclusi colf, badanti e collaboratori domestici). Per ottenere il beneficio è necessario presentare un’autodichiarazione compilando la sezione I del modulo dedicato, con cui si conferma il possesso dei requisiti richiesti.

L’agevolazione vale solo per la casa di residenza in cui è presente il televisore: se l’apparecchio si trova in un’altra abitazione, l’esenzione non è applicabile.

La gratuità copre tutto l’anno se il compimento dei 75 anni avviene entro il 31 gennaio; se invece il compleanno cade tra il 1° febbraio e il 31 luglio, l’esonero riguarda soltanto il secondo semestre.

Una volta ottenuta l’esenzione, chi mantiene i requisiti non deve ripresentare la dichiarazione negli anni successivi: il beneficio resta valido automaticamente. Se però le condizioni cambiano, ad esempio per un aumento del reddito, è necessario comunicarlo compilando la sezione II del modello, che serve proprio per segnalare la perdita dei requisiti.

Chi non ha la Tv in casa

Chi non possiede un televisore e risulta intestatario di un’utenza elettrica domestica può evitare che il canone venga addebitato in bolletta presentando una dichiarazione sostitutiva in cui attesta la mancata detenzione dell’apparecchio. È fondamentale che nessuno dei membri della stessa famiglia anagrafica disponga di un televisore: per famiglia anagrafica si intende il nucleo di persone legate da rapporti familiari o affettivi che abitano stabilmente nello stesso comune.

La dichiarazione è richiesta anche agli eredi, quando l’utenza elettrica è ancora intestata al defunto e nell’abitazione non è presente alcun televisore.

Lo stesso vale per chi, in passato, aveva proceduto al suggellamento dell’apparecchio per cessare l’abbonamento: per evitare il nuovo addebito in bolletta, deve confermare di non possedere altri televisori in nessuna delle abitazioni collegate alle sue utenze.

In tutte queste situazioni va compilato il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

L’autocertificazione vale per un solo anno e può essere presentata esclusivamente dagli intestatari di un contratto di fornitura elettrica ad uso domestico (fanno eccezione solo gli eredi). Le scadenze sono precise: Dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per ottenere l’esenzione su tutto l’anno seguente. Dal 1° febbraio al 30 giugno per la sospensione del canone nel secondo semestre dello stesso anno.

Diplomatici e militari

Alcune categorie godono dell’esenzione dal canone Tv in virtù di accordi e convenzioni internazionali. Non sono quindi tenuti al pagamento: i diplomatici, secondo quanto previsto dall’art. 34 della Convenzione di Vienna del 1961; i funzionari e gli impiegati consolari, come stabilito dall’art. 49 della Convenzione di Vienna del 1963; i dipendenti di organizzazioni internazionali, quando gli accordi di sede prevedono l’esonero; i militari e il personale civile straniero appartenenti alle forze Nato e presenti in Italia, in base alla Convenzione di Londra del 1951.