di
Franco Pozzi*

Previsto dalla legge di Bilancio l’aumento da 200 mila a 300 mila euro all’anno per la tassa piatta applicata ai neo residenti. La quota per i familiari salirà da 25 a 50 mila. Ecco come funziona: tutti i vantaggi e le procedure da seguire

La tassa della discordia. Un incentivo per attrarre persone alto-spendenti, che possono avere un impatto sui consumi, e anche porre in essere investimenti finanziari, come era nelle intenzioni, o un regime troppo agevolato per super-ricchi senza apprezzabili vantaggi economici per il paese? Stiamo parlando della «flat tax» applicabile alle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza fiscale, finita anche nel mirino del governo francese. Il regime fiscale, applicabile ai «neo residenti», introdotto con la Legge di Bilancio 2017 prendendo spunto dai provvedimenti già adottati in passato nel Regno Unito e in altri paesi dell’Ue, è finalizzato, infatti, ad attrarre in Italia persone con patrimoni significativi («High net worth individual», Hnwi).

La flat tax per chi sceglie l’Italia si sta rifacendo il look. Ecco come

Per i «neo residenti» è prevista in via opzionale l’applicazione di un’imposta sostitutiva forfettaria esclusivamente con riferimento ai redditi di fonte estera nella misura di 200.000 euro all’anno. Mentre continuano ad applicarsi le normali aliquote Irpef per i redditi di fonte italiana: prelievo del 43% per i redditi superiori a 50.000 euro, oltre alle addizionali regionali nella misura del 3-4% circa e alle imposte sostitutive dal 12,5% al 26% per gli investimenti finanziari domestici.
L’opzione per la flat tax può essere esercitata con la prima dichiarazione dei redditi italiana del «neo residente» e si rinnova in via tacita annualmente per un massimo di 15 periodi d’imposta; è tuttavia possibile revocarla in qualsiasi momento.



















































La platea che può utilizzarla

Possono optare per la tassa piatta le persone fisiche (cittadini italiani o stranieri) che trasferiscono la propria residenza fiscale nel nostro Paese e siano stati non residenti per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti all’esercizio dell’opzione. La flat tax è attualmente pari a 200.000 euro e deve essere corrisposta in un’unica soluzione entro il termine per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi. L’opzione è disponibile anche per ogni famigliare del contribuente, al soddisfacimento delle medesime condizioni soggettive; in tal caso l’imposta forfettaria per ogni membro aggiuntivo della famiglia è pari a 25.000 euro all’anno (ad esempio, per due coniugi, l’imposta forfettaria complessiva annuale sarebbe pari a 225.000 euro). La bozza della Legge di Bilancio 2026 prevede un incremento a 300.00 per il contribuente richiedente e a 50.000 euro per i famigliari. La modifica dovrebbe applicarsi ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza a partire dalla data di entrata in vigore della medesima Legge di Bilancio, senza dunque avere efficacia retroattiva.
Ma le agevolazioni non si limitano all’Irpef. L’imposta sulle successioni e sulle donazioni, che è già stata oggetto di attenzione a livello internazionale per le aliquote sensibilmente contenute, è applicabile ai neo residenti esclusivamente con riferimento ai beni localizzati in Italia, laddove i beni esteri – se del caso – scontano le imposte applicabili nello Stato di localizzazione. A ciò si aggiunga che i contribuenti che esercitano l’opzione per la flat tax non sono tenuti ad indicare in dichiarazione dei redditi gli investimenti finanziari ed immobiliari detenuti all’estero (quadro RW), né sono tenuti al pagamento dell’Ivie (ovvero l’imposta sugli immobili detenuti all’estero) e dell’Ivafe (ovvero l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero).

Le limitazioni

Attenzione, però. I contribuenti che esercitano l’opzione per la flat tax non possono scomputare le imposte assolte all’estero («foreign tax credit») a fronte di quelle italiane. Peraltro, il regime consente una notevole flessibilità al contribuente, poiché l’esercizio dell’opzione può essere riferito ad uno o più Paesi specifici: in taluni casi, potrebbe risultare infatti maggiormente favorevole assoggettare i redditi esteri alle ordinarie imposte italiane, scomputando le imposte assolte all’estero, evitando fenomeni di doppia imposizione e beneficiando delle convenzioni bilaterali.
Esclusioni
Sono escluse dalla flat tax le plusvalenze da partecipazioni qualificate, realizzate nei primi cinque anni dall’esercizio dell’opzione. Vale a dire i redditi derivanti dalla la compravendita di partecipazioni nella medesima società, anche verso controparti differenti, che nell’arco di 12 mesi rappresentino più del 2% dei diritti di voto di una società quotata in borsa o più del 20% dei diritti di voto di altre società; oppure più del 5% del capitale sociale di una società quotata o più del 25% del capitale sociale di altre società. Tale esclusione (che comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 26%) è volta ad evitare trasferimenti di residenza esclusivamente finalizzati al realizzo di capital gain in sostanziale esenzione da imposta.
*Socio Biscozzi Nobili & Partners

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9 dicembre 2025