La FLC CGIL presenta ricorso al TAR avverso al Decreto Ministeriale n. 221 del 14 novembre 2025, che disciplina l’attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale a partire dall’anno scolastico 2026/2027 tramite candidatura delle scuole come anticipato dalla nota n. 2242 del 21 novembre 2025.
Secondo il punto di vista della FLC CGIL il decreto presenta una grave lacuna: non prevede alcun riferimento alla deliberazione degli organi collegiali – Collegio dei docenti e Consiglio di istituto – che per legge hanno competenza sulle scelte didattiche e sull’organizzazione dell’offerta formativa.
Come è noto, la proposta di attivazione di un nuovo percorso formativo nella scuola italiana richiede la delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto anche a garanzia della condivisione tra i docenti e dell’intera comunità educante delle scelte curricolari e metodologiche come delle scelte generali e organizzative. Questa procedura deriva dalla legge 107/2015 che al riguardo recita: “Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto” (art. 1, comma 14, 4). In buona sostanza, la legge ha ridefinito i ruoli degli organi interni delle scuole per cui, pur rafforzando il ruolo dirigenziale, lo ridefinisce comunque sempre nel rispetto delle competenze degli organi collegiali (vedi comma 78 della L.107/2055). Inoltre, ricordiamo che l’approvazione finale del PTOF spetta al consiglio di istituto entro 60 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, garantendo comunque il rispetto delle prerogative collegiali.
Ogni innovazione che incide sul Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve essere deliberata dagli organi collegiali. Il DM 221, ignorando questo principio, espone le scuole a provvedimenti viziati da illegittimità: per questo motivo la FLC CGIL ha assunto la determinazione di impugnare il provvedimento, considerato che tale omissione rischia di svuotare di significato il ruolo democratico degli organi collegiali, originariamente sancito dal DPR 416/1974 e dal Regolamento dell’autonomia scolastica (DPR 275/1999), oltre che ribadito dalle ordinanze ministeriali sulle elezioni e sul funzionamento degli stessi confermato anche dalla legge 107/2015.