di
Saverio Fossati

Il disegno di legge targato FdI cambia le regole. Tra le novità, vantaggi per i fornitori, che nel caso di condòmini morosi potranno attingere direttamente al conto corrente condominiale o dai proprietari in regola con i pagamenti

Stretta sui rendiconti condominiali, fine dei pagamenti in contanti, amministratori laureati con elenco ufficiale: prende corpo la riforma bis del condominio (13 anni dopo la prima) con il disegno di legge AC 2692, fortemente supportato da FdI. Viene presentato ufficialmente il 17 dicembre a Roma, a firma Elisabetta Gardini e altri dieci. Nomi di peso, che danno un connotato completamente diverso alla massa di altri tentativi di riforma delle scorse legislature. Molte le norme sulla regolarità contabile, anche se per i condòmini si tratterà di sborsare qualcosa in più. Elisabetta Gardini ha annunciato la creazione di tavoli tecnici con professioni e associazioni per migliorare un testo che viene definito «aperto». Ma veniamo ai contenuti più rilevanti del Ddl. 

Amministratori qualificati

La parte che più sta preoccupando il popolo degli amministratori è l’obbligo di possedere un laurea, anche triennale, in materie economiche, giuridiche o scientifiche e tecnologiche. Al di là del fatto che comunque non esiste attualmente un percorso di studi universitario dedicato al condominio, il Ddl precisa che l’obbligo non scatterà se, alla data di entrata in vigore della norma, l’amministratore sia comunque iscritto ad albi, ordini o collegi dell’area economica, giuridica o tecnica. Un’eccezione che comunque può riguardare periti, geometri, ragionieri e simili ma certamente non chi abbia solo un diploma di liceo o dell’istituto alberghiero, sinora sufficienti. Sono quindi in molti a temere le conseguenze delle nuove disposizioni. 



















































Verrà creato un elenco presso il Mimit dove dovranno iscriversi tutti coloro che vogliono esercitare la professione, dimostrando i relativi requisiti. Allo stesso elenco si dovranno iscrivere anche i revisori contabili condominiali, la cui attività di verifica e certificazione dei rendiconti (i vecchi «bilanci») condominiali diventa obbligatoria quando ci sono più di venti condòmini. Chi svolge una delle due attività senza essere iscritto viene punito con un’ammenda da 1.032 a 5.160 euro. Anche il decreto 140/2014 sulla formazione specifica di 75 ore più 15 di aggiornamento annuale (che comunque resta obbligatoria per tutti, anche i laureati) verrà cambiato per adattarlo alle nuove norme. Un aspetto positivo per i professionisti è il rinnovo automatico della nomina annuale a meno che l’assemblea (che comunque deve decidere sul punto) non stabilisca diversamente. Sparisce l’annoso problema delle assemblee in cui non si riusciva mai a raggiungere la maggioranza di 500 millesimi (causa l’assenza di molti condòmini) e l’amministratore restava in carica solo con forti limitazioni. 

Nuove regole contabili: per i morosi pagano tutti i condòmini

Molto rafforzati gli adempimenti contabili relativi al rendiconto annuale: anzitutto tutti i pagamenti dovranno essere fatti sul conto corrente (postale o bancario), quindi spariscono i passaggi di contanti. Per i morosi c’è un vantaggio: l’amministratore sarà tenuto a fare i decreti ingiuntivi non entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile ma solo dopo l’approvazione del rendiconto (che si può fare entro 180 giorni). Avvantaggiati anche i fornitori: oggi, in caso di mancato pagamento da parte del condominio, possono chiedere soldi solo ai morosi (certificati dall’amministratore): se passa il nuovo Ddl potranno attingere direttamente al conto corrente condominiale e anche rivolgersi ai condòmini in regola con i pagamenti

Per i condomìni con oltre venti condòmini l’amministratore deve nominare un revisore (in carica per due anni non rinnovabili) che attesti la correttezza del rendiconto, seguendo criteri decisamente più stringenti (che valgono comunque anche per i condomìni più piccoli): si applicherà il criterio di cassa, verrà redatta una situazione patrimoniale e uno stato di ripartizione dei costi relativi all’anno di esercizio con evidenza dei conguagli di fine gestione e di quelli precedenti, per tutti condòmini. Anche la figura del responsabile dei dati personali viene istituzionalizzata con una nomina da parte dell’assemblea

Lavori

La sicurezza delle parti comuni verrà attestata da una società specializzata e l’amministratore potrà ordinare direttamente i lavori di messa a norma se l’assemblea rimane inerte. In ogni caso, per la manutenzione straordinaria, il fondo spese andrà costituito subito e non si potrà più seguire l’andamento dei lavori per chiedere i soldi ai condòmini.

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17 dicembre 2025