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Redazione Economia

Tra i rimborsi non tassabili: le spese di viaggio e trasporto per missioni e trasferte, anche comunali; il rimborso chilometrico per l’uso dell’auto privata e le spese di pedaggio e parcheggio documentate

Buone notizie per lavoratori e imprese sul fronte delle trasferte di lavoro. Con la circolare n. 15/E, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di rimborsi spese, confermando un principio chiave: i rimborsi documentati per trasferte e missioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile del dipendente. La circolare, pubblicata a seguito delle modifiche normative (Legge n. 207/2024), fornisce un quadro organico delle regole fiscali applicabili alle indennità di trasferta e ai rimborsi, con l’obiettivo dichiarato di semplificare gli adempimenti e ridurre le incertezze interpretative.

Rimborsi esclusi dal reddito: cosa cambia

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda le trasferte all’interno del territorio comunale. In passato, per escludere i rimborsi dal reddito imponibile era necessario fare riferimento a documenti rilasciati dal vettore (biglietti, ricevute nominative). Oggi questo vincolo viene meno: è sufficiente che la spesa sia “comprovata e documentata”, anche con modalità diverse.
Rientrano quindi tra i rimborsi non tassabili: le spese di viaggio e trasporto per missioni e trasferte, anche comunali; il rimborso chilometrico per l’uso dell’auto privata, calcolato secondo le tabelle ACI, e le spese di pedaggio e parcheggio, purché documentate. Una precisazione importante: le nuove regole si applicano anche ai rimborsi erogati nel 2025 ma riferiti a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente.



















































Pagamenti tracciabili: quando sono obbligatori

Altro aspetto centrale è quello della tracciabilità dei pagamenti, tema su cui la Legge di Bilancio 2025 e il decreto fiscale hanno introdotto criteri più stringenti. Dal 1° gennaio 2025, i rimborsi per: vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati con taxi e Ncc sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente solo se le spese sono state sostenute con strumenti di pagamento tracciabili (carte, bonifici, app di pagamento). Restano invece escluse dall’obbligo di tracciabilità: le spese di trasporto effettuate con mezzi diversi da taxi e NCC (autobus, treni, aerei, navi) e i rimborsi erogati sotto forma di indennità chilometrica.

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23 dicembre 2025 ( modifica il 23 dicembre 2025 | 11:23)