Tra gli obiettivi che la destra intende perseguire con la riforma costituzionale della magistratura vi è il contrasto alle correnti dei magistrati. Le «camarille», come ha avuto il garbo di definirle l’ex presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera; le associazioni delle toghe, per esprimersi correttamente.

A questo servirebbe il ricorso allo strumento del sorteggio per la formazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente: a impedire che, tramite il voto, i magistrati possano comporre, all’interno di tali organi, «delegazioni» riconducibili all’una o all’altra associazione.

Lo schemino ricorrente nel dibattito pubblico ascrive le toghe di sinistra a Magistratura democratica e Area, quelle di centro a Unità per la Costituzione, quelle di destra a Magistratura indipendente.

Ma è una banalizzazione: forse utile per un orientamento basilare, ma certamente inidonea a comprendere tutte le implicazioni di una realtà legata alla definizione del ruolo del giudice nell’ordinamento costituzionale.

I magistrati sono soggetti «solo alla legge», dice l’articolo 101 secondo comma della Costituzione, a tutela dell’indipendenza del potere giudiziario da qualsiasi altro potere. Significa che i giudici non sono avulsi dal circuito democratico, essendo tenuti a decidere i casi loro sottoposti applicando le leggi approvate dal parlamento democraticamente eletto. Con la precisazione che il popolo è tenuto a esercitare la propria sovranità «nelle forme e nei limiti della Costituzione»: forme e limiti di cui i giudici sono, assieme alla Corte costituzionale, i custodi.

Applicare la legge implica, peraltro, sempre lo svolgimento di un’attività interpretativa. Le parole, ci dice la linguistica, sono significanti, e cioè segni, a cui deve essere attribuito un significato: operazione che si complica quando a richiedere attribuzioni di significato sono insiemi di parole concatenati in frasi, commi, articoli, leggi, codici. Pur sempre necessarie, le scelte interpretative non sono tuttavia mai del tutto libere. Collocandosi nel contesto di un ordinamento giuridico – che, come tale, deve essere, appunto, ordinato – alcune interpretazioni sono da escludersi: soprattutto, lo sono quelle che contraddicono la Costituzione. Anche al netto di tale scrematura, le opzioni interpretative rimangono in molti casi plurali, e una scelta va compiuta.

Altre questioni, di carattere forse più pratico, ma comunque di rilievo, investono il modo di intendere l’organizzazione degli uffici giudiziari, i criteri di assegnazione dei fascicoli, il rapporto tra il procuratore capo e i suoi sostituti, la definizione delle priorità nell’esercizio dell’azione penale, le modalità di impiego e distribuzione delle risorse, la gestione dei rapporti con la stampa, l’opportunità di partecipare al dibattito pubblico, la collocazione fuori ruolo dei magistrati e l’eventuale rapporto di collaborazione con gli uffici governativi. Questioni in passato oggetto di aperto confronto, anche conflittuale, tra i magistrati, perché gestibili diversamente a seconda della cultura politica di appartenenza. Oggi si preferisce ignorarle o ridurle a questioni tecniche, mentre su di esse si concentrano ambizioni e si consumano persino scandali, come quello dell’hotel Champagne. Il punto è che ciascuna delle questioni evocate cela una potenziale risorsa di potere, inevitabilmente destinata a prendere il sopravvento se non le si legge, con aperta assunzione di responsabilità, attraverso la lente della politica della giustizia: cosa che solo le associazioni possono fare.

È qui che entrano in gioco i diversi modi possibili d’intendere il ruolo del magistrato. Si pensi, ancora, ai diritti costituzionali: devono essere interpretati in senso restrittivo o estensivo? Chi intende i diritti civili in senso restrittivo dirà che tutto ciò che non è permesso è vietato; chi li intende in senso estensivo dirà, al contrario, che tutto ciò che non è vietato è permesso. Quanto ai diritti sociali, chi li intende in senso restrittivo opererà per il contenimento del ruolo dello Stato, mentre chi li intende in senso espansivo opererà, al contrario, per l’ampliamento dell’intervento pubblico.

La scelta dell’uno o dell’altro orientamento rimanda a concezioni a opzioni di cultura politica di fondo. È a questo che le associazioni dei magistrati dovrebbero essere orientate: al confronto tra i diversi modi possibili di rendere giustizia. Si spiega anche così l’obbligo di motivazione delle sentenze (articolo 111, comma 6 della Costituzione), dal momento che, palesando l’attività interpretativa svolta, la motivazione consente di discuterne criticamente.

Il problema nasce nel momento in cui, smarrito l’afflato culturale originario, le associazioni si sono tramutate in soggetti orientati alla realizzazione d’interessi non più ideali, bensì materiali. È l’indebolimento della cultura politica della magistratura ad aver trasformato l’associazionismo in strumento di gestione del potere. Esattamente com’è accaduto ai partiti politici, che, franato il terreno ideologico su cui operavano, si sono trasformati in meri cartelli elettorali rivolti alla conquista di risorse di potere.

È per questo che ulteriormente indebolire il ruolo delle associazioni, lungi dal risolvere il problema del correntismo, non potrà che aggravarlo: per quale motivo, infatti, chi sarà baciato dalla fortuna del sorteggio, accedendo al Csm a titolo personale, dovrebbe resistere alla tentazione di trarne il massimo vantaggio personale?