di
Andrea Celesti
La Consulta ha depositato una serie di sentenze che toccano diversi temi. Ecco quali sono nel dettaglio
La Corte Costituzionale ha depositato, in queste ore, una serie di sentenze che riguardano vari argomenti di legittimità costituzionale. Dal divieto del terzo mandato per le Regioni a statuto speciale a misure cautelari per il malfunzionamento del braccialetto elettronico.
Ecco quali sono tutti i provvedimenti nel dettaglio.
L’Inps può pignorare le pensioni
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 216, ha aperto alla possibilità per l’Inps di pignorare le pensioni – nei limiti di un quinto del loro ammontare e ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo pensionistico – per poter recuperare i crediti derivanti da indebite prestazioni o da omesse contribuzioni. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, numero 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevate dal Tribunale di Ravenna.
Come spiegato in una nota, il Tribunale rimettente aveva messo a confronto la norma censurata con l’articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, il quale prevede una soglia di impignorabilità pari al doppio dell’assegno sociale e comunque non inferiore a mille euro, consentendo solo oltre tale soglia di pignorare una percentuale (di norma un quinto) della pensione per il recupero di eventuali crediti. La Corte ha rilevato, inoltre, che la specialità dell’articolo 69 trova la propria giustificazione nella specificità dei crediti tutelati: il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive «serve a ripristinare risorse di cui è stato privato il sistema pensionistico e che sono necessarie al suo [stesso] sostentamento».
Confermati limiti in Toscana per affittacamere e B&B
Respinto dalla Corte Costituzionale anche il ricorso proposto dal presidente del Consiglio dei ministri contro l’articolo 2 della legge regionale Toscana numero 7 del 2025 (Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla Legge Regionale 61/2024) con la sentenza numero 218 del 2025.
La norma impugnata rende obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2026, l’adeguamento alla disciplina dettata dall’articolo 41, comma 4, secondo cui «l’attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d’epoca svolta da uno stesso soggetto […] in più strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura».
No ad altre misure cautelari per malfunzionamento del braccialetto elettronico
Con la sentenza numero 217, sono state dichiarate inammissibili dalla Corte le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 282-bis, comma 6, ultimo periodo, del codice di procedura penale, sollevate dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame. L’ordinanza di rimessione aveva prospettato il dubbio che tale disposizione contrastasse con gli articoli 3, 13 primo comma, e 27 della Costituzione nella parte in cui si prevede l’obbligo di disporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, in caso di accertata non fattibilità tecnica della sorveglianza elettronica.
La questione è stata ritenuta ipotetica e/o prematura. In sede di accoglimento dell’appello cautelare, infatti, il rimettente non ha il potere di disporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, essendogli precluso l’accertamento preventivo della fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico. Se in seguito però si accertasse la non fattibilità tecnica, la competenza a valutare l’applicazione di ulteriori misure cautelari competerebbe al «giudice che procede».
Divieto del terzo mandato anche per le autonomie speciali
Stop al terzo mandato consecutivo anche nelle Regioni autonome a statuto speciale. Lo ha affermato la Corte costituzionale, secondo cui il «divieto deve essere considerato non solo un principio fondamentale che si impone alle Regioni ordinarie, ma anche un principio generale dell’ordinamento che vincola quelle autonomie speciali». La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia di Trento che aveva innalzato da due a tre i mandati consecutivi che possono essere svolti dal presidente della Provincia.
La Corte ha precisato inoltre che il divieto del terzo mandato «si impone alle autonomie speciali anche a tutela del principio costituzionale di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive, che parimenti assurge a limite della loro competenza legislativa primaria in materia elettorale».
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30 dicembre 2025
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