Graduatorie ad esaurimento GaE: partita la fase di aggiornamento per il biennio 2026/27 e 2027/28. Domanda da presentare entro il 22 gennaio ore 23.59. Chi può presentare domanda, perché è importante non dimenticare l’adempimento. Tutte le risposte ai quesiti da parte di Roberta Vannini UIL Scuola RUA.
Che cosa sono le Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e chi riguarda la procedura di aggiornamento?
Le Graduatorie ad Esaurimento (GAE) sono graduatorie chiuse, nelle quali non è più possibile effettuare nuovi inserimenti. La procedura di aggiornamento riguarda esclusivamente i docenti già presenti in GAE, che sono chiamati a confermare o modificare la propria posizione. Si tratta di una platea numericamente contenuta, ma per la quale l’aggiornamento è essenziale ai fini della permanenza in graduatoria e della possibilità di partecipare alle immissioni in ruolo.
Per accedere al portale e compilare la domanda è necessario utilizzare credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), secondo le modalità previste dal sistema ministeriale.
Qual è la finestra temporale per presentare la domanda di aggiornamento delle GAE?
La procedura di aggiornamento è attiva a partire dalle ore 12:00 dell’08 gennaio 2026 e resta disponibile fino alle ore 23:59 del 22 gennaio. Entro tale termine è necessario inoltrare la domanda tramite il portale ministeriale. Il mancato invio comporta la cancellazione automatica dalla graduatoria.
Cosa accade se non si presenta la domanda di aggiornamento o di permanenza?
Chi non presenta la domanda di aggiornamento, di permanenza o di reinserimento viene cancellato d’ufficio dalle Graduatorie ad Esaurimento. La cancellazione è automatica e non richiede alcun provvedimento successivo da parte dell’amministrazione. Per questo motivo è fondamentale, anche in assenza di nuovi titoli o servizi, presentare comunque la domanda.
Quali tipologie di domanda è possibile presentare nell’ambito dell’aggiornamento GAE?
Il sistema consente di scegliere tra diverse opzioni: aggiornamento del punteggio, semplice permanenza in graduatoria, trasferimento di provincia oppure reinserimento, nel caso di docenti che erano stati cancellati per mancato aggiornamento in una precedente tornata. La tipologia disponibile dipende dalla situazione individuale dell’aspirante.
È possibile aggiornare il punteggio e inserire nuovi servizi?
Sì. È possibile aggiornare il punteggio inserendo nuovi titoli di servizio e titoli culturali, nel rispetto dei limiti previsti dalle tabelle di valutazione delle GAE. Occorre ricordare che il punteggio massimo annuale è pari a 12 punti per servizio svolto nelle scuole statali o paritarie e a 6 punti per servizio svolto in altre tipologie di scuole. Una volta raggiunto il punteggio massimo, non è necessario inserire ulteriori servizi riferiti allo stesso periodo.
Chi si era dimenticato di aggiornare nella precedente tornata può reinserirsi in graduatoria?
Sì. Il sistema consente il reinserimento per i docenti già presenti in GAE che non avevano presentato la domanda nel precedente aggiornamento. In questo caso è necessario inserire tutti i servizi e i titoli non dichiarati in precedenza, affinché il punteggio venga correttamente ricalcolato.
È possibile trasferire la propria posizione GAE in un’altra provincia?
Sì. Il trasferimento di provincia è consentito ed è una delle opzioni previste dalla procedura. Trattandosi di graduatorie utili anche per le immissioni in ruolo, il cambio di provincia può rappresentare una scelta strategica per aumentare le possibilità di assunzione a tempo indeterminato.
Si può essere inseriti in GAE in una provincia e in GPS in un’altra?
Sì, è possibile. I docenti inseriti a pieno titolo possono essere presenti in GAE in una provincia e in GPS in una provincia diversa. Occorre tuttavia prestare attenzione, in una fase successiva, alla scelta delle scuole per le graduatorie di istituto, che devono essere coerenti con la provincia di riferimento delle rispettive graduatorie.
Come si verifica la propria posizione nelle GAE all’interno della domanda?
La sezione dedicata alle graduatorie di inserimento consente di visualizzare in modo chiaro la propria posizione: ordine di scuola, tipologia di inserimento (a pieno titolo o con riserva) ed eventuali insegnamenti per cui si risulta inclusi. In assenza della possibilità di procedere, è necessario rivolgersi tempestivamente all’Ufficio scolastico territoriale competente.
È possibile rinunciare alle nomine su posto di sostegno?
Sì. L’aspirante può scegliere di rinunciare alle nomine su sostegno, selezionando l’apposita opzione. In tal caso non verrà convocato né con titolo né senza titolo per incarichi di sostegno. In assenza di rinuncia esplicita, si resta regolarmente disponibili per tali tipologie di posto.
Chi può inserire o aggiornare il titolo di specializzazione sul sostegno nelle GAE?
Possono inserire il titolo di sostegno i docenti già presenti in GAE che abbiano conseguito la specializzazione o che la conseguano entro il 30 giugno 2026. Chi è ancora in fase di conseguimento può inserire il titolo con riserva, che dovrà essere sciolta in una finestra temporale compresa tra il 15 giugno e il 2 luglio. In caso di mancato scioglimento della riserva, si decade dagli elenchi di sostegno.
Come funziona la sezione dedicata all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria?
La sezione relativa alla lingua straniera nella scuola primaria è riservata ai docenti che possiedono uno specifico titolo abilitante. Non sono sufficienti certificazioni linguistiche di livello europeo: è necessario aver conseguito l’idoneità tramite percorso universitario, laurea in lingua straniera, esami specifici nel corso di Scienze della Formazione Primaria o altre modalità riconosciute dalla normativa.
Qual è la differenza tra titoli di riserva e titoli di preferenza?
I titoli di riserva, disciplinati dalla legge 68/1999, consentono di accedere a una quota di posti riservata nelle immissioni in ruolo. I titoli di preferenza, invece, operano solo a parità di punteggio e permettono di precedere altri candidati. Entrambe le tipologie devono essere dichiarate a ogni aggiornamento, anche in caso di semplice permanenza, per non perdere il diritto.
È necessario reinserire riserve e preferenze già dichiarate negli anni precedenti?
Sì. Anche se già inserite in precedenti aggiornamenti, le riserve e le preferenze devono essere nuovamente dichiarate. In caso contrario, il sistema le considera come non possedute e il relativo beneficio viene perso.
Come si dichiara la disponibilità alle supplenze da GAE?
Attraverso una specifica sezione della domanda, il docente può dichiarare se intende rendersi disponibile anche per contratti a tempo determinato da GAE. È possibile scegliere di restare in graduatoria solo ai fini delle immissioni in ruolo, rinunciando alle supplenze.
Come vanno inseriti i titoli di servizio e quali limiti occorre rispettare?
I titoli di servizio vanno inseriti indicando con precisione periodo, istituzione scolastica e tipologia di scuola. Il sistema calcola automaticamente i giorni di servizio e il punteggio spettante. Per ciascun anno scolastico non è possibile superare il limite massimo di punteggio previsto. Alcune tipologie di servizio, svolte in periodi specifici e in contesti particolari, possono dare diritto al raddoppio del punteggio.
È possibile modificare la domanda dopo l’inoltro?
Sì. Fino alla scadenza dei termini è possibile annullare l’inoltro, correggere o integrare i dati e inviare nuovamente la domanda. È sempre consigliabile verificare la ricezione della mail di conferma dell’avvenuto inoltro.
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