Lavoratrici e lavoratori dipendenti possono richiedere un anticipo sul trattamento di fine rapporto: le regole sono diverse a seconda che il TFR sia destinato all’azienda oppure al fondo pensione
Lavoratrici e lavoratori dipendenti che aderiscono a un fondo di previdenza complementare alla fine del periodo di versamento possono decidere di:
- farsi anticipare dal fondo pensione l’importo maturato a seguito dei versamenti eseguiti a titolo di capitale, secondo il criterio del valore attuale;
- oppure farselo erogare in rendita (con le novità introdotte dalla Legge 199/2025, si veda tabella sotto).
Nel primo caso, gli iscritti al fondo possono decidere di richiedere un importo entro un determinato tetto percentuale che, fino allo scorso 31 dicembre 2025, era pari al 50%.
A partire da quest’anno questo importo salirà al 60%; se si sceglie la percentuale massima, il restante 40% andrà percepito in rendita.
La novità è stata introdotta dal comma 201 dell’articolo 1 della Legge numero 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che modifica la norma di riferimento ovvero il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo numero 252/2005, il cui testo aggiornato oggi è il seguente:
“Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita.
Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.
Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale”
Attenzione: questo tema non va confuso con l’anticipazione ordinaria del TFR, ovvero quella che i dipendenti possono richiedere durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
In quest’ultimo caso non si tratta di lavoratrici e lavoratori che hanno raggiunto l’età per al pensione e che chiedono l’erogazione di quanto dovuto dal fondo, ma di chi, durante il proprio percorso lavorativo, potrebbe avere necessità di richiedere un’anticipazione della liquidazione.
In questo caso occorre distinguere:
- chi versa il TFR in azienda secondo le disposizioni ordinarie previste dall’articolo 2120 del codice civile;
- chi è iscritto a un fondo pensione.
Per chi versa il TFR in azienda le regole di riferimento sono le seguenti:
- l’articolo 2120 del Codice Civile, intitolato “Disciplina del trattamento di fine rapporto”;
- la Legge n. 297/1982, che ha riformato la vecchia indennità di anzianità, trasformandola nell’attuale TFR;
- l’articolo 7 della Legge 53/2000 (per i congedi formativi);
- l’articolo 32 del Decreto Legislativo numero 151/2001 (che disciplina i congedi di maternità e paternità).
Nella tabella seguente abbiamo schematizzato la normativa di cui sopra, particolarmente complessa in modo da fornire degli spunti a chi stesse valutando se, quando e quanto chiedere di anticipo TFR al proprio datore di lavoro.
Per chi, invece, versa il proprio TFR – o altri contributi volontari – a un fondo pensione la regola di riferimento è il comma 7 dell’articolo 11 del decreto legislativo numero 252/2005, che prevede le seguenti situazioni, nelle quali è possibile richiedere le anticipazioni ordinarie del TFR.
Anche in questo caso proponiamo una tabella che sintetizza quanto previsto dalla legge:
Alcuni addetti ai lavori considerano un’ulteriore possibilità di anticipo del TFR per coloro che sono iscritti a un fondo pensione e purtroppo rimangono inoccupati.
Nella tabella sopra non l’abbiamo aggiunta perché, a differenza di quanto si legge su alcuni siti, in questo caso non siamo di fronte a una casistica di anticipazione ma a un riscatto parziale o totale della propria posizione.
La regola di riferimento in questo caso è l’articolo 14 del D.Lgs. 252/2005 (commi 2 e 3).
Questa norma consente di recuperare i versamenti eseguiti con una tassazione agevolata, ma è legata alla durata del periodo in cui si rimane senza lavoro.
Occorre fare molta attenzione all’ultima riga della tabella.
Molte persone, prese dalla necessità del momento, chiedono subito il riscatto appena licenziati (con causale “perdita dei requisiti”). Così facendo, però, pagano il 23% di tasse invece che il 15-9%.
Se, invece, ci si può permettere di attendere 12 mesi e un giorno senza lavorare, si avrà diritto a prelevare il 50% pagando molte meno tasse.
Altro consiglio potenzialmente molto utile per chi si trova in questa situazione è verificare che non vi siano i presupposti per la richiesta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, comunemente nota tramite l’acronimo RITA.
Si tratta di uno strumento introdotto per creare un periodo ponte nel quale lavoratrici e lavoratori che hanno smesso di lavorare, volontariamente ma, soprattutto, involontariamente, a pochi anni dall’età pensionabile invece di attendere il momento della pensione possono iniziare a “consumare” il capitale accumulato.
Il punto di forza della RITA è la tassazione agevolata. Mentre il riscatto per perdita requisiti è tassato al 23%, la RITA gode della tassazione sostitutiva tra il 15% e il 9%.
Si parte dal 15%. L’aliquota scende poi dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al fondo successivo al quindicesimo fino a un massimo di 35 anni di iscrizione. Potendo così arrivare al minimo del 9% (15 meno 0,3%*20).
I temi della gestione fiscale e previdenziale dei versamenti del TFR in azienda o al fondo pensione, e quello delle richieste di anticipazione fatte durante il percorso lavorativo, sono particolarmente complesse.
Abbiamo cercato di schematizzarle e renderle il più chiare possibili con le tabelle di cui sopra.
Tuttavia, per scegliere se lasciare il proprio TFR in azienda oppure se destinarlo a un fondo pensione consigliamo di consultare un professionista specializzato nella materia previdenziale. Oppure di iscriversi (gratuitamente) e seguire l’Academy di Informazione Fiscale, dove approfondiremo questi temi in eventi formativi di taglio pratico e caratterizzati dalla possibilità di visionare casi reali e dal fatto di poter interagire direttamente con i nostri relatori, ponendo quesiti e considerazioni tarate sulla propria situazione personale o su quella dei clienti assistiti (nel caso dei consulenti).
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Tabella di sintesi con tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di TFR e fondi di previdenza complementare:
Modulo TFR – fac simile rielaborato da Informazionefiscale.it
Dal 1° gennaio 2026 sono previste diverse novità in materia di previdenza complementare, tra le quali le nuove comunicazioni ai dipendenti in ordine alla destinazione della liquidazione (il trattamento di fine rapporto di lavoro o TFR)
Modulo TFR2 – scelta destinazione trattamento fine rapporto
Scarica il modulo TFR2 ufficiale (Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2018)