Il numero uno dell’Aia si difende: “Operato sempre nel rispetto delle regole e nell’ambito dell’inviolabile autonomia tecnica ed organizzativa propria dell’Aia”. Ma il rischio commissariamento resta
Giornalista
12 gennaio 2026 (modifica alle 18:48) – ROMA
Tredici mesi di squalifica per Antonio Zappi. Questa la decisione del Tribunale federale nazionale che, dopo meno di due di camera di consiglio, ha accolto in toto la richiesta della Procura Federale condannando il presidente dell’Aia per le pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, in particolare su Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi.
rischio decadenza —
Pur superando i 12 mesi di inibizione, il numero uno degli arbitri non decade immediatamente dalla presidenza, come prevede l’articolo 29 comma 1 dello Statuto Figc e dall’articolo 15 del Regolamento Aia, perché per rendere effettiva la perdita del ruolo occorre che la sentenza sia definitiva e Zappi ha già fatto sapere che ricorrerà in appello.
amarezza di zappi—
Il presidente aspettando la sentenza ha rilasciato alla Gazzetta queste dichiarazioni: “In attesa della decisione ribadisco di aver sempre agito nell’esclusivo interesse dell’Associazione, perseguendo in modo rigoroso e coerente il mandato di rinnovamento tecnico e organizzativo che gli associati mi hanno conferito nel dicembre scorso. Ho operato sempre nel rispetto delle regole e nell’ambito dell’inviolabile autonomia tecnica ed organizzativa propria dell’Aia. inviolabile perché posta a tutela e garanzia della terzietà e dell’indipendenza degli arbitri, dentro e fuori dal campo. Voglio precisare che non si sta giudicando solo la mia persona, ma l’azione stessa del presidente dell’Aia democraticamente eletto dagli associati, che esercita un mandato tecnico e organizzativo indipendente definito dai Principi Informatori, dallo Statuto dell’Associazione e dalle norme federali. Gli atti compiuti nell’esercizio di tale mandato rientrano a pieno titolo nell’autonomia tecnica e organizzativa riconosciuta in via esclusiva ed insindacabile all’Associazione Italiana Arbitri. Un’eventuale sospensione o sanzione adottata per l’esercizio di queste prerogative non riguarderà solo la mia persona, ma riverbererà anche sull’autonomia e sull’indipendenza futura dell’Associazione nel suo complesso. Questo è un processo che mina i diritti e l’autonomia dell’Associazione, contrapponendoli ad interessi di singoli associati. È quindi mio dovere difendere fino alla fine la mia Associazione, gli associati che mi hanno democraticamente eletto e, più in generale, l’integrità e l’indipendenza degli arbitri all’interno del sistema calcio”.
AULA ABBANDONATA —
L’udienza è stata particolarmente vivace. Nella prima ora e mezzo la difesa di Zappi, rappresentato dagli avvocati Santoro, Sterratino e Sperduti, ha presentato numerose istanze istruttorie, in particolare quella di risentire i testimoni, ma il TFN – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – le ha respinte. Una decisione che dopo la sentenza i legali del presidente hanno così commentato: “Abbiamo richiesto il controesame dei testi della Procura federale, Ciampi e Pizzi, le cui dichiarazioni costituiscono l’asse portante dell’impianto accusatorio, nonché l’acquisizione e l’esame dei relativi contratti sportivi. In prima battuta il Tribunale ha scelto di procedere rinviando la valutazione sull’audizione dei testimoni a ‘dopo la discussione nel merito’, invertendo l’ordine delle questioni, e ha disposto l’acquisizione nel fascicolo dei contratti richiesti, concedendo ai difensori un termine ‘giugulatorio’ di soli 45 minuti per il relativo esame. Una decisione che, nei fatti, ha svuotato di contenuto la fase istruttoria. A nulla valeva, altresì, la successiva richiesta di concessione di termine a difesa e di rinvio dell’udienza, anche breve, che era parimenti respinta senza alcuna motivazione. Preso atto della definitiva e inaccettabile compressione del diritto di difesa, i difensori decidevano che non vi erano allo stato le condizioni per potersi procedere alla discussione nel merito, presupponendo questa il diritto al contradditorio nella formazione della prova. Per queste ragioni, i difensori, constatata l’impossibilità di svolgere una difesa effettiva, avevano abbandonato l’aula, attendendo così i successivi pronunciamenti del TFN. Come ci si aspettava sopraggiungeva il dispositivo sfavorevole, di condanna del ns. assistito a 13 mesi di inibizione. Senza che, si ribadisce, i difensori abbiano potuto controesaminare le prove dell’accusa. Attendiamo ora di leggere la motivazione per integrare i motivi di appello”.
scenari—
Anche senza decadenza il rischio del commissariamento resta. In Figc verranno fatte ora valutazioni di natura politica, anche dopo aver letto le motivazioni della sentenza del TFN, per valutare l’ipotesi nel prossimo Consiglio federale (che non è escluso possa essere anticipato).
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