di
Giuseppe Guastella
Si chiude il Pandoro gate: l’imprenditrice è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata. «Siamo tutti commossi, grazie ai miei avvocati e ai miei followers»
Chiara Ferragni è stata prosciolta: si chiude così il «Pandoro-Gate». L’accusa nei suoi confronti era quella di truffa aggravata – insieme ad altre due persone, prosciolte a loro volta – per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi: secondo l’accusa, avrebbe promosso la vendita dei due dolci lasciando intendere che parte del ricavato sarebbe andato a finanziare progetti di beneficenza.
«Sono molto felice, è finito un incubo», ha detto l’imprenditrice. «Ringrazio i miei avvocati e i miei follower che, per due anni, mi hanno sostenuta fino a qui. Siamo tutti commossi, grazie ai miei avvocati e ai miei followers», ha concluso Ferragni, difesa dai legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana.
Perché il giudice ha preso questa decisione
A causare il proscioglimento è stata una questione di tipo tecnico, ma rilevante: quella relativa all’aggravante della «minorata difesa» degli utenti on line, contestata dai pm nell’imputazione. Era questa aggravante, infatti, a rendere la presunta truffa procedibile d’ufficio – cioè senza una denuncia.
Il giudice non ha riconosciuto quell’aggravante: e in questo modo – poiché il Codacons e l’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi circa un anno fa avevano ritirato la querela in seguito a un accordo risarcitorio con la influencer – ha disposto il proscioglimento per estinzione del reato riqualificato in truffa «semplice». In altre parole: caduta l’aggravante, sono arrivati proscioglimenti per estinzione del reato di truffa «semplice».
Le accuse contro Ferragni
Per lei l’aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli avevano chiesto una condanna ad un anno e 8 mesi senza attenuanti. Stando alle indagini del Nucleo di Polizia economico finanziaria della guardia di Finanza, tra il 2021e il 2022 Ferragni avrebbe ingannato follower e consumatori ottenendo presunti ingiusti profitti – in relazione a quelle vendite dei due prodotti, il cui prezzo non comprendeva la beneficenza pubblicizzata – per circa 2,2 milioni di euro.
Lei con il suo ex collaboratore Fabio Maria Damato, pure lui imputato (richiesta di condanna a un anno e 8 mesi), per l’accusa, avrebbe avuto un «ruolo preminente» nelle campagne commerciali con cui sarebbe stata realizzata quella truffa con «grande diffusività», perché i suoi 30 milioni di follower si fidavano di lei e alle sue società spettava «l’ultima parola» nell’ambito degli accordi con la Balocco e con Cerealitalia. Per il terzo imputato, il presidente di Cerealitalia Francesco Cannillo, l’accusa aveva chiesto un anno. Come detto sopra, sia Damato sia Cannillo sono stati prosciolti.
Per i pm milanesi, il «profitto» delle presunta truffa sarebbe «consistito anche nel rafforzamento mediatico dell’immagine della influencer», perché l’imprenditrice avrebbe guadagnato «dal crescente consenso ottenuto veicolando una rappresentazione di sé strettamente associata all’impegno personale nella charity», ossia nella beneficenza. Ipotesi che era stata rafforzata, per l’accusa, anche da considerazioni contenute nel provvedimento con cui, nel gennaio 2024, il pg della Cassazione aveva stabilito la competenza territoriale di Milano per il procedimento.
La difesa di Ferragni
Ferragni aveva sempre ribadito – anche in questa intervista al «Corriere» – di essere innocente. Si è trattato al massimo – ha sempre sostenuto – di un caso di pubblicità ingannevole, dovuto ad errori di comunicazione e per il quale ha già chiuso il fronte amministrativo versando risarcimenti e donazioni per circa 3,4 milioni di euro. Da parte di Ferragni poi, hanno evidenziato i legali, «non c’è stato alcun dolo», ossia alcuna volontà di raggirare i consumatori ed anzi, dal punto di vista oggettivo degli elementi probatori, non si è verificata alcuna truffa.
«Tutto quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto in buona fede, nessuno di noi ha lucrato», aveva spiegato l’imprenditrice con dichiarazioni spontanee nel processo con rito abbreviato, il 25 novembre.
A sostegno della sua tesi, i legali hanno citato una serie di mail tra l’imprenditrice e la Balocco. E hanno chiarito che semmai c’è stata pubblicità ingannevole, ma ha già risarcito nelle sedi competenti. Di conseguenza, sulla base del principio giuridico del «ne bis in idem», non si può essere puniti due volte per la stessa condotta.
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14 gennaio 2026 ( modifica il 14 gennaio 2026 | 16:27)
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