Aggiornati gli importi dei risarcimenti per il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti a circolazione dei veicoli e all’esercizio della professione sanitaria. Il Decreto 10 dicembre 2025 (testo in calce) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2025 incrementa i valori percentuali in base agli aumenti ISTAT.
Con decreto del 10 dicembre 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2025 Suppl. Ordinario n. 41, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato all’inflazione gli importi dei risarcimenti per il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o socio sanitaria.
L’aggiornamento è dovuto per legge in base agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni che prevedono una tabella unica nazionale del valore economico del punto di invalidità e stabiliscono che gli importi della tabella siano aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico (dal 2023 Ministero delle imprese e del made in Italy) in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT.
Ai fini del risarcimento del danno biologico il valore del punto è calcolato in modo decrescente in funzione dell’età del danneggiato, sulla base delle tavole di mortalità ISTAT e con rivalutazione al tasso di interesse legale.
Il saggio di interessi legali dal 1 gennaio 2025 è del 2%, mentre l’indice ISTAT relativo al mese di aprile 2025 ha subito una maggiorazione dell’1, 7% rispetto al corrispondente mese del 2024.
Il decreto pertanto fornisce le tabelle aggiornate e precisamente con l’allegato I, la tavola 1. B – coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso con l’allegato II, la tabella unica nazionale del danno biologico distinta per intervalli di invalidità da 10 a 40 punti, da 41 a 70, da 71 a 100 punti, e la tabella unica nazionale comprensiva del danno morale con aumento minimo, con aumento medio e con aumento massimo per gli intervalli da 10 a 40 punti, da 41 a 70 da 71 a 100 punti.
Il danno alla salute, di Rossetti Marco, Ed. CEDAM. Biologico – Patrimoniale – Morale – Perdita di chance – Danno da morte – La CTU medico legale – Danno da r.c. medica – Profili processuali – Tabelle per la liquidazione. Aggiornato al D.P.R. 13.1.2025, n. 12 “Approvazione della Tabella Unica Nazionale”.Scarica un estratto gratuito
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Ministero Imprese e Made in Italy, Decreto 10 dicembre 2025