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Redazione Milano

L’ex magistrato, già alla guida della Procura di Pavia nei giorni della prima indagine su Andrea Sempio, archiviata dopo poche settimane, è indagato per corruzione in atti giudiziari. Il «rigetto» della Suprema Corte

La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Brescia contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame che, il 17 novembre, ha annullato, su ricorso dell’avvocato Domenico Aiello, anche il secondo decreto di sequestro dei pm, eseguito il 24 ottobre, dei dispositivi, tra cui telefoni, pc e tablet, dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, indagato nel filone sul caso Garlasco che lo vede accusato di corruzione in atti giudiziari.

Di fatto, dunque, con il «rigetto totale» del ricorso dei pm la Suprema Corte ha confermato il no al sequestro del Riesame: non erano state indicate parole chiave per le analisi e l’arco temporale era troppo ampio.  In questo modo — così aveva sostenuto l’avvocato di Venditti, Domenico Aiello, nel suo ricorso — gli investigatori non avrebbero circoscritto il perimetro delle loro ricerche nei dati sensibili e personali dell’ex magistrato.



















































«L’ipotesi di corruzione contestata non coinvolge né i legali della famiglia Sempio, né i suoi consulenti tecnici, né la polizia giudiziaria in servizio all’epoca, sicché non si comprendono le ragioni, concrete ed effettive, per cui debbano scandagliarsi milioni di dati contenuti nei pc, telefoni, tablet del dottor Venditti». Così scrive l’avvocato Aiello nella memoria depositata in Cassazione. Il difensore ha ricordato che i pm bresciani hanno «tentato l’indiscriminata apprensione di tutti i devices telematici ed elettronici in uso all’indagato, senza previa selezione dei dati, personali, sensibili e riservati in essi contenuti, indubbiamente estranei alle finalità investigative». E «non basta fornire limiti di tempo all’estrazione dei dati di interesse, se l’intervallo proposto è talmente esteso (11 anni) da rendere la perimetrazione richiesta sostanzialmente inesistente».

Sempre per la difesa, era chiaro «l’intento esplorativo di chi indaga che, pur dinanzi ad una ipotesi delittuosa chiara e circoscritta, e pur disponendo di atti di indagine», come testimonianze e accertamenti bancari, intendeva «passare al setaccio l’intera vita dell’indagato (11 anni!) .Non vi è nessuna ragione di opportunità concreta ed effettiva che imponga la conoscenza di una mole così vasta di informazioni sulla altrui vita privata».


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16 gennaio 2026 ( modifica il 16 gennaio 2026 | 13:09)