L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’agevolazione spetta a prescindere dalla residenza, a differenza di quanto accade per altri bonus edilizi. Il tetto massimo di spesa resta fissato a 5 mila euro per ciascuna unità immobiliare
Bonus mobili al 50% anche per le seconde case. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nell’aggiornamento della guida ufficiale (qui il testo). L’agevolazione spetta a prescindere dalla residenza o dal titolo di possesso dell’immobile, a differenza di quanto accade per altri bonus edilizi. La detrazione riguarda l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, a condizione che i lavori siano iniziati almeno dal 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto. Per le spese sostenute nel 2026, quindi, gli interventi edilizi devono essere partiti dal 2025.
Il tetto massimo di spesa resta fissato a 5 mila euro per ciascuna unità immobiliare, con detrazione da ripartire in dieci rate annuali. Nel calcolo rientrano anche i costi di trasporto e montaggio. Se il bonus viene utilizzato su più anni per lo stesso intervento, il plafond si riduce progressivamente. Chi ristruttura più immobili, invece, può beneficiare del limite più volte.
Non serve il bonifico parlante
Sul fronte dei pagamenti, non è richiesto il bonifico “parlante”: sono ammessi bonifici ordinari e pagamenti con carte di credito o debito, mentre restano esclusi contanti e assegni. Il bonus vale anche in caso di acquisto tramite finanziamento, purché il pagamento al venditore avvenga con modalità tracciabili. Attenzione però alla non cumulabilità: il bonus mobili non può essere abbinato al nuovo bonus elettrodomestici gestito dal Ministero delle Imprese, che è concesso una sola volta per nucleo familiare.
Resta infine un’area di incertezza sulla sostituzione delle caldaie: sebbene l’Agenzia continui a considerarla manutenzione straordinaria idonea a “trainare” il bonus mobili, il venir meno dal 2025 delle detrazioni per le caldaie alimentate da combustibili fossili rischia di far cadere il presupposto stesso dell’agevolazione.
22 gennaio 2026
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