L’Assemblea del Senato ha approvato il disegno di legge che ridefinisce l’inserimento degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione nei servizi di inclusione scolastica per alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Il testo, adesso, passerà alla Camera per la definitiva approvazione.

Il testo unificato conferma l’attribuzione della competenza agli enti territoriali per l’attivazione della figura professionale e stabilisce in via diretta i requisiti per l’esercizio dell’attività. La normativa vigente demandava già agli enti locali la responsabilità di garantire questa funzione nelle scuole di ogni ordine e grado, ma le regioni hanno operato con modalità diverse sulla base di discipline locali differenziate.

Il disegno di legge, presentato da Fratelli d’Italia (prima firmataria la senatrice Carmela Bucalo) definisce l’assistente per l’autonomia e la comunicazione come un operatore socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione e di supporto all’acquisizione delle autonomie rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi. La normativa tiene conto delle diverse condizioni di disabilità e facilita l’esercizio del diritto all’educazione per le persone affette da malattie rare.

I requisiti di accesso e il ruolo della Conferenza unificata

Il provvedimento ammette all’attività di assistente per l’autonomia e la comunicazione i soggetti in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico senza richiedere l’iscrizione all’albo professionale. La legge riconosce il titolo anche a chi possiede un diploma di scuola secondaria di secondo grado con attestato di superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e province autonome.

Il testo prevede inoltre l’accesso per chi ha svolto almeno dodici mesi di funzioni di assistenza presso le istituzioni scolastiche con diploma di secondo grado o per chi ha conseguito il titolo specifico attraverso un percorso formativo di almeno 830 ore con 810 ore di pratica della lingua dei segni italiana. La normativa stabilisce il riconoscimento anche per chi ha maturato un’esperienza minima di trentasei mesi nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione.

Un accordo in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali dovrà definire entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge l’ambito di attività e le funzioni della figura professionale con il relativo ordinamento didattico. Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali determinerà le caratteristiche del profilo comprensive delle specifiche professionali, del trattamento economico e di ogni istituto contrattuale.

Le modalità di assunzione e le clausole sociali per la continuità occupazionale

Gli enti territoriali possono fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione anche mediante appalti o subappalti di servizi con l’obbligo di riconoscere ai lavoratori l’inquadramento e il trattamento economico previsto dal contratto del comparto Funzioni locali. I contratti di affidamento del servizio in corso alla data di entrata in vigore della legge restano validi fino alla naturale scadenza.

Il provvedimento prevede in fase di prima applicazione la possibilità per regioni ed enti locali di indire una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami riservata a chi ha svolto per almeno trentasei mesi funzioni di assistenza presso gli enti territoriali o i soggetti affidatari.

La norma stabilisce una priorità nelle assunzioni per il personale con contratto di lavoro in corso al momento dell’entrata in vigore con l’ente territoriale o il soggetto affidatario del servizio. Il testo fa salve le disposizioni che consentono nei bandi concorsuali una riserva di posti per titolari di rapporto a tempo determinato nel limite massimo del 40 per cento dei posti banditi e del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono inserire nei bandi di gara specifiche clausole sociali orientate a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori impiegati nei contratti cessati nel rispetto dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea. Gli enti territoriali garantiscono il coordinamento con il progetto di vita eventualmente predisposto dall’unità di valutazione multidimensionale in favore della persona con disabilità.