La riforma della magistratura e l’esito del referendum potrebbero avere un impatto sul personale scolastico? Pare proprio di sì. Quando si parla della recente riforma della magistratura e del relativo referendum confermativo di marzo, quasi tutti pensano al diritto penale, agli arresti, alle manette e al carcere, quasi che la richiesta separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice nonché la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura riguardino solo le aule della giustizia penale.

Questa visione è sbagliata in quanto frutto di una visione panpenalistica della giustizia. In realtà è l’intero sistema giudiziario, compreso quello civile, ad essere investito dalla riforma anche se non se ne sta parlando sui giornali e nemmeno nei dibattiti televisivi.

In questa nostra intervista a Giuseppe Tango, Giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo e componente della Giunta Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati, emerge dalle sue parole una forte preoccupazione per il futuro delle vertenze che vedono ormai da anni fronteggiarsi nelle aule dei tribunali i lavoratori della scuola e il Ministero dell’Istruzione in qualità di datore di lavoro spesso soccombente e condannato con ripetute sentenze a risarcire su vari fronti i lavoratori della scuola.

Con la riforma – è questa la riflessione del giudice Tango, sollecitato da questa intervista su un punto specifico relativo al mondo della scuola e a cui forse nessuno prima aveva pensato – la politica potrà decidere con maggiore vigore sul percorso professionale e sulle sanzioni disciplinari del magistrato. Quest’ultimo avrà la stessa serenità, quando dovrà adottare una decisione che reputa pur giusta ma sgradita al governo di turno?”. Il giudice Tango allude, ad esempio, alle cause intentate dai precari della scuola, docenti e personale ATA, per vedere riconosciuti gli scatti di anzianità il risarcimento del danno causato dalla reiterazione abusiva dei contratti a termine, la carta del docente e altro.

Come la politica possa secondo lui “decidere con maggiore vigore sul percorso professionale e sulle sanzioni disciplinari del magistrato”, il giudice Tango lo spiega nelle risposte alle domande che seguono. Intanto anticipiamo qui che, secondo il magistrato siciliano l’interscambiabilità delle carriere, lungi dall’essere un problema è “un arricchimento per sé e per la collettività”. Per esempio, “non dimentichiamoci che è probabilmente anche grazie alla esperienza ed al patrimonio conoscitivo acquisito da giudice fallimentare che Giovanni Falcone è stato in grado di mettere a punto quel formidabile metodo del “follow the money”, che è diventato fonte di ispirazione anche all’estero. Anzi figure come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, almeno nei termini in cui le conosciamo oggi, ce le saremmo proprio perse, visto che entrambi hanno iniziato il loro percorso da giudici civili…”.

E per convincersi del fatto che nel nostro sistema giudiziario il giudice non sia appiattito sulle tesi del pubblico ministero, come invece sostengono i promotori della riforma, basterebbe osservare, spiega Tango, “ciò che è accaduto anche in casi di cronaca giudiziaria recenti che hanno avuto gran clamore mediatico. Nel processo Open Arms, la Procura della Repubblica di Palermo ha chiesto la condanna dell’imputato On. Salvini, mentre il Tribunale lo ha assolto con sentenza, poi confermata in Cassazione. E se si volesse ulteriore dimostrazione dell’erroneità della tesi dell’“habitus mentale”, sappia che proprio il Presidente del collegio che ha assolto l’On. Salvini aveva trascorsi da pubblico ministero. E lo stesso si potrebbe dire di un altro caso recente, il processo “Cospito”, imputato On. Delmastro, dove, a parti invertite, la Procura di Roma ne ha chiesto l’assoluzione, mentre il Tribunale ha ritenuto di condannare”

Ma andiamo con ordine e partiamo proprio dalla scuola. Giudice Giuseppe Tango, come giudice del lavoro lei ritiene che questa riforma della magistratura e l’esito del referendum possano avere un impatto sul personale della scuola?

Certamente, la riforma investirà anche la giustizia civile e del lavoro, solo che se ne parla troppo poco, imbevuti, come siamo, di una visione “panpenalistica” della giustizia. E le spiego in che modo. Più volte in passato, il giudice del lavoro ha dato ragione alla parte privata, al docente, spesso disapplicando la legislazione nazionale sulla scorta di principi comunitari. Si pensi, ad esempio, al contenzioso relativo alla “Buona Scuola” di Renzi oppure a quello legato alla “carta docente” o, ancora, al riconoscimento degli scatti di anzianità ai precari della scuola e al risarcimento dei danni da abusiva reiterazione dei contratti a termine, sempre con riferimento al personale scolastico.

Ciò si è reso possibile perché attualmente il giudice è privo di condizionamenti. Con la riforma la politica potrà decidere con maggiore vigore sul percorso professionale e sulle sanzioni disciplinari del magistrato. Quest’ultimo avrà la stessa serenità, quando dovrà adottare una decisione che reputa pur giusta ma sgradita al governo di turno? Mi permetta di raccontare un aneddoto in proposito. Siamo negli anni ’70, il Parlamento ha da poco approvato lo Statuto dei lavoratori. Ma larghi segmenti dell’imprenditoria non rispettano le nuove regole, ritenute per loro penalizzanti, su giusta causa di licenziamento, reintegro, attività sindacale sui luoghi di lavoro. Contano su interpretazioni della legge in grado di annacquare le novità, accreditate da dirigenti degli uffici giudiziari, sovente omogenei, all’epoca, alle classi dominanti del tempo.

A Milano, tre pretori del lavoro smentiscono con le loro sentenze quelle convinzioni. Le reazioni non si fanno attendere. Il presidente della Corte di Appello li accusa di “fare politica”. Dispone, senza il loro consenso, il trasferimento nelle sezioni penali. Nel contempo, il Ministro della Giustizia avvia l’azione disciplinare. Viene investito il Csm. Compiuta l’istruttoria, il Csm li assolve da ogni addebito, lasciandoli al loro posto alla pretura del lavoro. L’indipendenza e l’imparzialità dei giudici furono fatte salve, grazie al Csm. È chiaro allora che il Csm è l’unico scudo, l’unico baluardo che rende davvero concreto il principio di autonomia ed indipedenza della magistratura dalla politica. Con l’indebolimento del Csm e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare l’esito di analoghe vicende potrebbe essere molto diverso.

In che modo la politica sarebbe più preponderante?

Nei seguenti modi. Si indebolisce il Csm attraverso il suo sdoppiamento mediante la logica del “divide et impera”. Si toglie la funzione disciplinare al Csm e la si attribuisce ad un nuovo organo, l’Alta Corte disciplinare. Solo che quest’ultima ha assai minori garanzie rispetto al primo: il Csm è presieduto dal Presidente della Repubblica, mentre l’Alta Corte da un componente di estrazione politica. Non è escluso che il singolo collegio disciplinare sia formato a maggioranza da componenti di estrazione politica; oggi i provvedimenti disciplinari del Csm sono impugnabili in Cassazione, davanti ad un giudice terzo ed imparziale, mentre con la riforma lo saranno solo di fronte all’Alta Corte stessa. Ricordiamo tutti che i nostri padri costituenti, che sulla loro pelle avevano vissuto la disastrosa esperienza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, optarono per il divieto di Tribunali speciali, separati dai tribunali ordinari e senza garanzie processuali.

Ma v’è di più. Con la riforma, la composizione del Csm avverrà per sorteggio, solo che per i componenti provenienti dalla magistratura sarà secco ed autentico, mentre per quelli di provenienza politica sarà assolutamente farlocco. Infatti, per questi ultimi avverrà nell’ambito di un elenco, predeterminato in precedenza dalla maggioranza parlamentare, di cui non si conosce neanche la composizione numerica. Insomma, un metodo asimmetrico ed iniquo: il rischio è quello di ritrovarsi da un lato una componente realmente sorteggiata, priva di rappresentatività, mentre dall’altra parte una componente diretta espressione della maggioranza politica. E l’esperienza insegna che in ogni ambito – sociale, politico, sportivo – laddove c’è una componente organizzata, ancorché numericamente inferiore, e dall’altra parte una componente meno compatta, la prima ha grande probabilità di prevalere sulla seconda.

E lei, come giudice, si sentirebbe intimorito?

Non credo che importi come mi sentirei io. Il punto è che il sistema deve essere architettato in modo tale da garantire che il singolo magistrato, nel decidere una causa, sia privo di condizionamenti interni ed esterni, altrimenti sarebbe gravemente compromesso il principio costituzionale di autonomia e indipendenza della magistratura dalla politica.

Nel dibattito scaturito dalla riforma, si sta puntando tutto sulla separazione delle carriere ma a questo punto pare di capire che l’ipotetico vulnus vada ricercato nella costituenda Alta Corte. È così?

La separazione delle carriere è soltanto una parte della riforma e non è neanche la più pericolosa per gravità ed estensione. Per le ragioni che ho già espresso, l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, il sorteggio e lo sdoppiamento del Csm arrecano danni irreversibili al principio di separazione dei poteri, che è garanzia di libertà per tutti i cittadini. Ma anche sul punto della separazione delle carriere qualcosa va detto. I magistrati – giudici e pubblici ministeri –, per espressa volontà dei nostri saggi padri costituenti, appartengono allo stesso ordine giudiziario e condividono la medesima cultura della imparzialità.

Se si allontana il pubblico ministero dalla cultura dell’imparzialità, il rischio è quello di farlo diventare un “avvocato dell’accusa”, proprio come nell’ordinamento statunitense, al quale si guarda con grande simpatia. Il pm della riforma è un pm che ragiona in termini di vittoria in caso di condanna dell’imputato e di sconfitta in caso di sua assoluzione, un pm aprioristicamente indirizzato verso l’obiettivo accusatorio, poco incline al dubbio sull’innocenza dell’indagato. Nella concezione attuale, invece, il pm è proteso verso la ricerca della verità, procurandosi anche elementi a favore dell’imputato: se, nel corso delle indagini o addirittura a processo avviato, si rende conto che non ci sono elementi per sostenere validamente l’accusa, dovrà chiedere rispettivamente l’archiviazione o l’assoluzione. Se non lo fa, incorre in responsabilità disciplinare e penale.

E in ciò è specularmente opposto all’avvocato, il quale dovrà ricercare solo l’esito più conveniente per il proprio assistito. Io, da cittadino, mi sentirei maggiormente tutelato, sapendo che un pubblico ministero ha, invece, dalla sua un percorso di formazione comune, se non addirittura una trascorsa esperienza di giudice. Per non parlare della migliore qualità: avere la possibilità di svolgere entrambe le funzioni è sicuramente un arricchimento per sé e per la collettività.

Per esempio, non dimentichiamoci che è probabilmente anche grazie alla esperienza ed al patrimonio conoscitivo acquisito da giudice fallimentare che Giovanni Falcone è stato in grado di mettere a punto quel formidabile metodo del “follow the money”, che è diventato fonte di ispirazione anche all’estero. Anzi figure come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, almeno nei termini in cui le conosciamo oggi, ce le saremmo proprio perse, visto che entrambi hanno iniziato il loro percorso da giudici civili…

Prima di addentrarci ancor più in profondità nel merito della riforma le pongo una domanda relativa al metodo. Anche lei ritiene che la procedura di revisione costituzionale sia stata seguita in maniera “sbrigativa” senza un reale dibattito parlamentare sul disegno di legge Nordio, che non ha ricevuto nemmeno emendamenti? L’art. 138 della Costituzione prevede il pieno coinvolgimento del Parlamento, quando si riforma la Costituzione, con una procedura aggravata anche sul piano delle tempistiche e delle deliberazioni.

La Costituzione è il patrimonio comune dei cittadini e rappresenta un sistema di valori in cui tutti ci riconosciamo, a differenza delle leggi ordinarie che sono espressioni di una maggioranza politica.

Modificare la Costituzione, quindi, significa incidere sulle regole che governano la comunità e non dare attuazione all’indirizzo politico dell’esecutivo in carica. L’Assemblea Costituente era composta da cattolici, comunisti, socialisti, conservatori, liberali, insomma da gente che aveva visioni davvero molto diverse, che non solo riuscirono a dialogare, ma vararono una delle più brillanti Costituzioni dell’intero panorama europeo. In altre parole, quando si mette mano alla Costituzione sarebbe giusto recuperare lo spirito costituente, ottenere la massima condivisione possibile ed il più ampio coinvolgimento delle categorie interessate. Come ebbe a dire Calamandrei, il governo deve rimanere estraneo alla formulazione di ogni progetto costituzionale, se si vuole che quest’ultimo scaturisca dalla libera determinazione dell’assemblea sovrana.

Invece che cosa è accaduto?

Invece, per la prima volta nella storia repubblicana, un disegno di legge governativo volto a modificare la Costituzione è stato approvato senza alcun emendamento della maggioranza né tanto meno dell’opposizione, che ne aveva presentati ben 1300, impedendo qualsivoglia serio confronto in Parlamento. Ed anche la data del referendum è stata stabilita, in spregio alla prassi seguita in tutta la storia repubblicana, senza attendere la raccolta di firme in corso, strumento principe della partecipazione popolare, promossa da quindici comuni cittadini.

Voi dite che la riforma oggetto del referendum non risolve i problemi della giustizia. E’ così?

In realtà, non lo diciamo solo noi, ma lo hanno ribadito più volte gli stessi autori della riforma, come il Ministro Nordio e la senatrice Bongiorno. Del resto, chiunque operi quotidianamente in un’aula di giustizia lo sa bene.

E quali sono i veri problemi della giustizia e che la riforma secondo voi non risolve?

La lunghezza dei procedimenti, la mancanza di risorse di personale di cancelleria e magistratuale, la mancata stabilizzazione degli addetti all’Ufficio per il processo, la situazione delle carceri, la scarsa digitalizzazione dei processi, la vetusta edilizia giudiziaria, l’inadeguatezza delle piante organiche.

Anzi, la riforma non solo non incide su questi problemi, ma distrae significative risorse, che, secondo le prime stime, sarebbero di almeno 100 milioni l’anno, conseguenti alla triplicazione degli organi costituzionali; risorse che ben potrebbero essere impiegate per risolverli.

L’urgenza però nasce dalla convinzione, nei promotori della riforma, che il passaggio dei magistrati dalla funzione requirente a quella giudicante crei in loro un habitus mentale che spinge il giudice a diventare poco neutrale. È un problema reale?

Stando ai numeri, non lo è affatto. Il tasso di assoluzione è di circa il 50 per cento, il che mi pare smentisca la prospettazione secondo cui esiste nel nostro ordinamento un giudice appiattito sulle tesi del pubblico ministero. Ma basta osservare ciò che è accaduto anche in casi di cronaca giudiziaria recenti che hanno avuto gran clamore mediatico. Nel processo “Open Arms”, la Procura della Repubblica di Palermo ha chiesto la condanna dell’imputato On. Salvini, mentre il Tribunale ha assolto con sentenza, poi confermata in Cassazione.

E se si volesse ulteriore dimostrazione dell’erroneità della tesi dell’“habitus mentale”, sappia che proprio il Presidente del collegio che ha assolto l’On. Salvini aveva trascorsi da pm. E lo stesso si potrebbe dire di un altro caso recente, il processo “Cospito”, imputato On. Delmastro, dove, a parti invertite, la Procura di Roma ne ha chiesto l’assoluzione, mentre il Tribunale ha ritenuto di condannare. Ed anche nel processo “Ferragni”, il tribunale ha deciso diversamente dalle richieste della Procura, senza certamente lasciarsi condizionare dalla notorietà dell’imputata.

D’altronde, un avvocato preparato ed esperto come Coppi, che ha difeso imputati del calibro di Andreotti e Berlusconi, ha affermato di non aver mai avuto l’impressione che un giudice abbia pronunciato una sentenza solo perché intendeva rispettare il collega dell’accusa. E poi questo “problema”, inesistente come abbiamo visto, riguarderebbe meno dell’1 per cento dei magistrati, visto che a tanto ammontano i passaggi da una funzione all’altra all’anno. Percentuale destinata a scendere ulteriormente con l’entrata a pieno regime della legge “Cartabia”, che ha previsto che il magistrato può cambiare funzione solo una volta durante il suo percorso professionale ed in ogni caso cambiando al contempo regione.

I sostenitori del SI dicono che il governo con questa riforma voglia limitare l’invadenza della magistratura. Ma siete davvero così invadenti?

Si vuole limitare, più precisamente, il controllo giudiziale verso l’attività politica. Questo è un copione già visto con l’abrogazione dell’abuso d’ufficio, con la limitazione delle intercettazioni e, da ultimo, con la riforma della Corte dei Conti, approvata con voto lampo il 27 dicembre scorso, che ha sancito il principio di deresponsabilizzazione nella gestione del denaro pubblico: si crea una impunità quasi totale per chi ha sperperato soldi pubblici con la conseguenza che il conto sarà a carico dei cittadini.

Tuttavia occorre stare molto attenti: le democrazie liberali si fondano sul principio di separazione dei poteri, che è garanzia di libertà per tutti, in modo tale che vi sia equilibrio tra loro e che nessuno abbia la supremazia sull’altro. Guai se quel sistema di pesi e contrappesi magnificamente disegnato dall’Assemblea Costituente venisse intaccato o irreversibilmente compromesso, che è esattamente ciò che con la riforma avverrà. Senza considerare che c’è già in cantiere la riforma del “premierato”, che svuota i poteri del Parlamento a favore, ancora una volta, dell’esecutivo.

Ma è vero o no che l’Italia è uno dei pochissimi ordinamenti privi della separazione della carriera dei magistrati?

Ciò che ci dovremmo chiedere è: quanti Paesi hanno adottato il sistema così come concepito dalla riforma Nordio? In Europa soltanto uno, il Portogallo, che non mi pare abbia prodotto significativi risultati tali da meritare di essere importato. Anzi, a guardare la vicenda che ha interessato l’allora premier Costa nel 2023, che è stato costretto alle dimissioni, per poi scoprire che era stato commesso un errore di trascrizione nelle intercettazioni, direi che il rapporto tra magistratura e politica non goda lì di un buono stato di salute. E d’altronde la dice lunga il comunicato di solidarietà che i colleghi portoghesi ci hanno fatto pervenire qualche settimana fa…

Se guardiamo, invece alla composizione del Csm e dell’Alta Corte tramite sorteggio, è invece un caso isolato in tutto il panorama mondiale. Tutti gli altri Paesi (Francia, Germania, Spagna, ecc.), di cui si parla tanto, adottano altri sistemi, diversi da quello previsto nella riforma Nordio, ognuno con le proprie specificità, che riflettono le differenze storiche, politiche, culturali di ciascun popolo: qualcuno ha addirittura una maggiore interscambiabilità tra le funzioni, qualcuno un pubblico ministero assoggettato all’esecutivo, qualche altro la figura del giudice istruttore, che garantisce indagini indipendenti, figura da noi scomparsa con l’introduzione del nuovo codice di procedura penale nel 1989.

In ogni caso, a favore dell’unicità della carriera, vi sono da segnalare importanti documenti del Consiglio d’Europa [Si tratta della Raccomandazione REC (2000)19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sul “Ruolo del Pubblico Ministero nell’ordinamento penale”, adottata il 6 ottobre 2000, ove si prevede (al punto 18) che: “se l’ordinamento giuridico lo consente, gli Stati devono prendere provvedimenti concreti al fine di consentire ad una stessa persona di svolgere successivamente le funzioni di pubblico ministero e quelle di giudice, o viceversa. Tali cambiamenti di funzione possono intervenire solo su richiesta formale della persona interessata e nel rispetto delle garanzie”.

E ancora: “La possibilità di interscambio tra le funzioni di giudice e quelle di Pubblico Ministero si basa sulla constatazione della complementarità dei mandati degli uni e degli altri, ma anche sulla similitudine delle garanzie che devono essere offerte in termini di qualifica, di competenza, di statuto. Ciò costituisce una garanzia anche per i membri dell’ufficio del pubblico ministero”. Ndr], nonché la circostanza che i componenti della Procura Europea (Eppo) possono esercitare negli stati di provenienza funzioni sia giudicanti sia inquirenti. Senza dimenticarsi del grido di allarme della relatrice dell’ONU sull’indipendenza dei giudici e degli avvocati nell’ottobre del 2025, Margaret Satterthwaite, lanciato proprio sulle criticità ed i pericoli della riforma Nordio.

Ci sono magistrati italiani che, pur rivestendo in Italia la funzione giudicante, hanno risposto all’interpello diventando poi pubblici ministeri dell’EPPO?

Sì, ce ne sono, eccome. E così, mentre la comunità europea viaggia verso il nostro modello ordinamentale, da noi viene messo in discussione e rischiamo di perderlo. Per dirla con Zagrelbesky: “occorre spiegare all’opinione pubblica che non si buttano via da un giorno all’altro secoli di storia e di valori civili.” Pensiamo, per esempio, agli USA, che adottano un sistema accusatorio e al quale si guarda, non troppo velatamente, come modello: ci piace un sistema in cui si viene condannati mediante un verdetto senza motivazione, vi è un altissimo tasso di carcerazioni e patteggiamenti, dove non vi è alcuna parità delle parti, visto che la pubblica accusa è dotata di mezzi soverchianti e non tutti hanno la disponibilità economica per permettersi un valido difensore?

Lei ha detto prima che il sorteggio per l’assunzione dei componenti togati e non togati del Csm non esiste in nessun paese del mondo. Perché non vi piace il sorteggio, presentato dai riformatori come uno strumento di trasparenza e di imparzialità?

Perché, per le ragioni sopra precisate, il sorteggio asimmetrico ed iniquo rischia di diventare ulteriore strumento di incremento del peso della componente politica del Csm. Ma si potrebbe aggiungere anche qualche altra considerazione. Con il sorteggio non si designano neanche i rappresentanti di classe o di istituto, un amministratore di condominio, i consiglieri di ordini professionali, figuriamoci i componenti di un organo di rilievo costituzionale. E, infatti, non è previsto per nessun organo di autogoverno di magistrati in tutto il mondo. Anzi la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 2010 afferma chiaramente che almeno la metà dei componenti del Csm devono essere “scelti” da parte dei colleghi. Un magistrato è in grado di incidere sulla libertà personale, sul patrimonio, sui rapporti di lavoro e familiari, ma non capace di eleggere propri rappresentanti?

I promotori della riforma sostengono che colpevolizzare il sorteggio dei magistrati equivale a mortificare la loro competenza. In effetti tutti i magistrati sono preparati e dunque tutti sarebbero idonei, in astratto, a ricoprire la funzione di componenti del Csm.

Tutti i magistrati sono sicuramente preparati per esercitare la funzione giurisdizionale.

Ma le competenze richieste per l’attività del CSM sono assolutamente diverse, perché è un ruolo che richiede una maggiore attitudine e preparazione di carattere ordinamentale, dato che si parla di tabelle, incompatibilità, valutazioni, ecc… Tornando alla scuola, anche se il paragone mi rendo conto essere un po’ improprio, alcuni magari possono essere bravissimi docenti, avere una straordinaria attitudine all’insegnamento, ma magari non avere anche altri tipi di abilità organizzative e gestionali, che consentono di essere altrettanto capaci nel ruolo di preside.

Il sorteggio secondo i sostenitori del NO è pericoloso, ma almeno, si ribatte dall’altra parte, l’estrazione a sorte elimina il potere delle correnti. A questo proposito vene citato spesso il caso Palamara. Ma che cosa si deve fare per eliminare i casi di questo genere?

Questa affermazione è viziata a monte, perché non tiene conto della realtà. Tutti i magistrati italiani hanno una loro ineliminabile sensibilità e molti di questi sono anche iscritti a correnti, che altro non sono che gruppi associativi, che rispecchiano il pluralismo delle diverse visioni della giurisdizione esistenti all’interno della magistratura. Il sorteggio verrà comunque effettuato tra questi magistrati, ma con una grande differenza rispetto al presente: oggi i magistrati possono scegliere i propri rappresentanti, di cui conoscono visione, sensibilità, percorso professionale; con la riforma verranno estratti magistrati, di cui potrebbe non conoscersi nulla e per di più, visto che la fortuna è bendata, potrebbero essere estratti tutti da un’unica corrente. In conclusione, trasparenza e pluralismo contro opacità e possibile pensiero unico: da singolo magistrato in cosa mi dovrei sentire più tutelato?

Lo scopo, invece, è chiaro: indebolire la componente togata a favore di quella proveniente dalla politica. Del resto, Max Weber ci insegna che il potere politico è a sommatoria zero: se lo perde qualcuno, qualcun altro lo prende. Se, come dicono i fautori della riforma, il potere viene tolto alle correnti, a chi lo si sta dando? A uno sparuto numero di magistrati sorteggiati, privi di alcuna rappresentatività, ed ai componenti di provenienza politica, per l’appunto.

Del resto, anche il Ministro Nordio ha detto, e poi scritto, di essere sorpreso che la leader dell’opposizione remasse contro la riforma, non capendo che, quando sarebbe andata lei al governo, ne avrebbe potuto approfittare. E poi, se si vuole combattere, come si dice, le degenerazioni correntizie, plasticamente rappresentate dall’incresciosa vicenda Palamara, citata ad ogni piè sospinto, si sta andando in direzione opposta.

Nel caso Palamara, abbiamo assistito ad alcuni politici che hanno incontrato consiglieri del Csm con lo scopo di influenzare la nomina del Procuratore Capo della Procura di Roma. Ebbene, con la riforma, come già detto, la componente politica potrà con maggiore peso determinare le nomine dei dirigenti degli uffici giudiziari. Peraltro, va ricordato che il caso Palamara viene alla luce grazie al lavoro di altri magistrati e che i magistrati coinvolti hanno tutti subito pesanti sanzioni disciplinari, sino alla destituzione, come nel caso di Palamara.

Lei si riferisce all’art. 104 della Costituzione che definisce la magistratura come “un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Tuttavia, i sostenitori del SI ribattono che la norma non viene intaccata dalla riforma. In effetti resta integra

L’enunciazione resta integra, ma, per le ragioni sopra dette, totalmente svuotata in concreto.

Anche nelle Costituzioni dell’Iran, della Corea del Nord, della Cina ci sono dichiarazioni di analogo tenore, eppure… eppure non basta proclamare un principio, ma occorre approntare gli strumenti affinché quel principio possa trovare concreta attuazione: esattamente ciò che l’Assemblea Costituente ha fatto con la creazione del CSM, che oggi si vuole indebolire. Com’è noto, la Costituzione sancisce il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, nei suoi articoli 1, 4, 36, ecc., ma se poi non si introducono legislazioni e strumenti volti a combattere la precarietà, gli infortuni sul lavoro, i salari bassi, quei principi rimangono sulla carta.

Un’ultima domanda. Stando agli esiti di certi sondaggi pare che la magistratura non sia più al primo posto, tra le istituzioni, quanto a gradimento da parte dei cittadini. Che cosa significa per lei lei questo rilievo?

È molto importante che non venga incrinata la fiducia della collettività nella integrità e nella imparzialità dell’ordine giudiziario. Purtroppo il dibattito sulla riforma in questione viene condotto mediante la delegittimazione costante da parte di un’istituzione nei confronti di un’altra, mediante attacchi con frequenza quasi quotidiana che sarebbero intollerabili in un qualsiasi Paese civile e strumentalizzando, con estrema disinvoltura e senza alcun rispetto verso i cittadini impegnati a formarsi un’idea, vicende giudiziarie remote o attuali, senza che nulla abbiano a che fare con il contenuto stesso della riforma.

Personalmente ho la fortuna di vivere e svolgere la mia funzione a Palermo, ossia in una realtà in cui la magistratura, ma oserei dire la giustizia tutta, ha sempre saputo costruire un rapporto di forte fiducia con la società, proprio nei momenti più drammatici della nostra storia. Forse andrebbe ricordato più spesso che la magistratura non è solo quella di Palamara, ma anche e soprattutto quella di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rosario Livatino, Francesca Morvillo, Alfonso Giordano, Emilio Alessandrini, Rocco Chinnici, Cesare Terranova e di tanti altri grandi donne e uomini magistrati…di tanti che, ancor’oggi, silenziosamente, senza mezzi e senza risorse adeguate, trascorrono interminabili giornate lavorative, senza badare all’orologio, sacrificando spesso esigenze familiari e trascurando finanche la propria salute, pur di rendere un servizio e non a caso risultano tra i più produttivi in Europa.