Le caratteristiche dei controlli sanitari, amministrativi e contabili delle strutture specialistiche ambulatoriali ai fini del corretto convenzionamento con le ASL/ASP
Con la legge nr. 833/1978 istitutiva in Italia del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 48, il legislatore consente la facoltà delle Asl/Asp di procedere in ogni tempo con il proprio personale sanitario, amministrativo e tecnico alla verifica dei requisiti minimi di ogni struttura sanitaria privata che intende instaurare un rapporto di collaborazione e quindi di convenzione con le unità sanitarie locali come venivano all’epoca considerate, adesso denominate aziende sanitarie locali/provinciali.
La convenzione, quale contratto di diritto privato legalmente stipulato tra l’azienda sanitaria provinciale/locale e le strutture sanitarie convenzionate, non è un atto di subordinazione o di sottomissione da parte del privato alle regole del pubblico ma è un rapporto che secondo la giurisprudenza del diritto e della legislazione sanitaria, assume il carattere di cooperazione, quindi di supporto alla sanità pubblica per le cure richieste dai cittadini.
Per quanto sopra detto, evidentemente la convenzione derivata dall’accreditamento della struttura presso l’Assessorato Regionale alla Salute, tende a garantire il servizio sanitario in maniera adeguata, efficiente e risolvibile nei livelli di attesa uguale per tutti gli utenti senza alcuna discriminazione, poiché il supporto viene dato dalle risorse umane e dalle attrezzature tecnologiche che il privato fornisce.
Tuttavia, le strutture sanitarie che effettuano visite specialistiche ambulatoriali sono regolamentate dal D.P.R. del 23 marzo 1988 nr. 119 e 120. I decreti di che trattasi disciplinano le prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ossia tutto ciò che vale per il pubblico vale anche per la struttura privata convenzionata.
Nello specifico, i decreti citati prevedono che i controlli analitici effettuati sulle impegnative prodotte, sono fondamentali per garantire la legittimità delle prestazioni, cioè la garanzia che ciò che viene eseguito in una struttura privata convenzionata è formalmente e sostanzialmente identico a ciò che viene eseguito ed effettuato negli ambulatori dei presidi sanitari pubblici.
La Circolare dell’Assessore alla Sanità del 15 Marzo 1989 nr. 478, esplicativa dei decreti sopra menzionati, mette in evidenza i controlli sistematici sull’attività specialistica convenzionata esterna, come i controlli di congruità e le rilevazioni statistiche.
Alla base della circolare, ci sono i controlli analitici, cioè le verifiche che devono essere fatte su ogni ricetta, ovvero tutte le impegnative inviate dalle strutture convenzionate devono essere esaminate sia sulla formalità che sull’appropriatezza medica delle prestazioni richieste.
La circolare prevede inoltre il c.d. controllo di rispondenza del tipo di prestazione effettuata rispetto al provvedimento autorizzativo ed alla documentazione in possesso degli uffici di controllo e vigilanza dell’Asl/Asp.
Il controllo di congruità generato è fondamentale per la determinazione dei budgets che non devono solo tenere conto della storicità della fatturazione presentata dalle strutture, bensì considerare le variazioni sia sull’organizzazione del personale sia sulla dotazione tecnologica e strumentale al fine di procedere obiettivamente alla liquidazione del fatturato da parte dell’Asl/Asp.
Inoltre, la circolare prevede la rilevazione statistica periodica del numero e della tipologia delle strutture convenzionate; il tipo di campionamento deve infatti prestare attenzione in maniera preferenziale nei confronti di quei presidi che effettuano il maggior numero di prestazioni, soprattutto laddove si sia riscontrato la mancanza di congruità a seguito del controllo analitico ed ambulatoriale.
Con il Decreto dell’Assessore alla Sanità nr. 890 del 17 Giugno 2002 avente come titolo: “Direttive per l’accreditamento istituzionale delle Strutture Sanitarie nella Regione Siciliana” la finalità dei controlli poggia essenzialmente su alcuni punti fondamentali: 1) assicurare la qualità e la sicurezza delle cure fornite ai cittadini dalle strutture convenzionate/accreditate; 2) garantire che le strutture convenzionate/accreditate siano dotate di strumenti e tecnologie appropriate per quantità, qualità e funzionalità, in base alle prestazioni erogate e alla organizzazione interna.
Mensilmente tutte le strutture vengono sottoposte a controlli amministrativi, contabili e sanitari; il controllo consiste nel verificare la documentazione richiesta alle strutture sottoposte ad accertamenti al fine di controllarne lo status di legittimità. Per ogni struttura, la dotazione organica del personale è rapportata alla tipologia e alla complessità dell’attività svolta ed al volume delle prestazioni rese in relazione alla specificità dei trattamenti.
Con il D.D.G. nr. 673/2022 (sotto allegato) del Dipartimento Epidemiologico dell’Assessorato alla Salute, la Regione Siciliana, nel rispetto ed in attuazione delle normative nazionali ed Europee in materia di sicurezza e prevenzione epidemiologica, ha anche istituito la figura del soggetto “valutatore O.T.A.” ovvero un professionista abilitato che si occupa delle verifiche di conformità per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie (R.S.A., case alloggio per anziani, case di cura per anziani, etc.).
Tali verifiche consistono come da D.D.G. richiamato, in valutazioni sui requisiti oggettivi a livello sanitario che dette strutture devono possedere al momento dell’accreditamento.
In particolare, i valutatori O.T.A. intervengono in via preventiva nei casi di particolare evidenza epidemiologica nell’ambito del territorio regionale, nei locali delle strutture sanitarie in fase di accreditamento (focolai di virus ad alta intensità di contagio es. covid-19 o virus dell’Aviaria o della Mucca Pazza) e ad oggi vedi la parentesi del virus indotto dalla zanzara tipo West-Nile, che a causa dei cambiamenti climatici è giunta fino alle porte di Roma).
Per quanto sopra meglio definito i funzionari delle Asp/Asl hanno la potestà, senza essere ostacolati nell’esercizio delle loro funzioni di accedere direttamente presso le strutture accreditate, avendo il diritto di ottenere notizie complete e veritiere pena l’irrogazione di sanzioni amministrative contemplate nel D.A. 890/2002.
Infatti dal controllo analitico mensile, vengono effettuati i dovuti addebiti mediante un apposito modello di verifica delle prestazioni specialistiche erogate dalla struttura convenzionata accreditata. Detta sanzione viene poi notificata al legale rappresentante del centro che può sollevare legittimamente la contestazione all’addebito direttamente o su delega presso gli uffici preposti al controllo.
I funzionari addetti ai controlli sia amministrativi che sanitari presso le strutture accreditate devono in sintesi verificare: 1) la sussistenza delle caratteristiche ambientali (la struttura deve soddisfare il requisito della rispondenza fabbisogno cure/allocazione utenti); 2) l’applicazione delle norme di sicurezza anti-infortunistica; 3) la documentazione attestante la protezione dai rischi di radiazioni ionizzanti; 4) la verifica dei registri relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali; 5) la verifica dei piani di emergenza; 6) la verifica delle condizioni micro-climatiche.
Dott. Antonino Miceli Avvocato e Funzionario ASP
Scarica pdf D.D.G. nr. 673/2022